19
Dic
2016

Uber e la benevolenza del legislatore

Mentre la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a stabilire cosa ‘sia’ Uber, la nostra Corte costituzionale è appena intervenuta sull’argomento, dichiarando illegittima una legge regionale del Piemonte che limitava il servizio di trasporto di persone ai taxi, escludendo le altre modalità di trasporto non di linea, come Uber. Tale materia, infatti, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è pertanto illegittimo, per una Regione, legiferare su di essa.

Si tratta di un appello opportuno, ma, al tempo stesso, rischioso. Nella sentenza in questione, la Corte ha aggiunto, in coda ai ragionamenti di stretta inerenza della causa, un paragrafo ridondante nell’economia del caso, ma molto significativo, se collocato nel contesto delle emergenti attività di intermediazione come Uber (ma non solo).

La Corte sembra ammettere che la legislazione del 1992, che oggi regola interamente il settore, abbia bisogno –  data l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti economici e sociali avvenuti nel frattempo – di essere aggiornata, e invita quindi il legislatore a farsene carico «tempestivamente».

Un invito, si diceva, opportuno e rischioso.

Opportuno dato che, nell’inidoneità della legislazione attuale, la risposta – sia della magistratura sia degli enti territoriali, come nel caso sottoposto alla Corte – è stata finora altamente reazionaria e conservatrice delle posizioni di rendita acquisite negli anni dai tassisti, ma al tempo stesso disordinata e spiazzante rispetto all’ordine normale delle cose, per cui le regole seguono le evoluzioni della realtà.

Rischioso perché, a prescindere dalle intenzioni della Corte, esperienza insegna che il legislatore si lascia molto più spesso convincere dalle argomentazioni di chi vanta già posizioni di rendita e ha con esso rapporti consolidati, rispetto ai nuovi entranti e a chi vuole innovare. D’altro canto, se il Parlamento avesse voluto intervenire in maniera tempestiva ed efficace rispetto alle evoluzioni del settore, avrebbe impiegato pochi giorni a fare l’unica cosa che deve fareabrogare le parti anacronistiche della legge del 1992 (cioè gli obblighi in capo agli NCC di ricevere le prenotazioni di trasporto presso la rimessa, di avere sede nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, e di iniziare la corsa presso la rimessa) e porre le basi per l’adozione di un sistema unico di licenze, aperto a tutti gli operatori del settore, che rimuoverebbe il limite quantitativo all’offerta, senza tuttavia pregiudicare il rispetto dei requisiti ritenuti necessari alla circolazione delle auto pubbliche.

Se non l’ha ancora fatto, non è per mancanza di tempo o di capacità, ma di volontà, poiché i suoi interessi, che si misurano in termini di consenso elettorale, difficilmente coincidono con quelli degli outsider.

Twitter: @glmannheimer

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