Tempi di accertamento tributario: buone nuove da delega fiscale
Dal 2006, la questione dei tempi di accertamento, entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente gli avvisi di accertamento, è diventata questione poco chiara. In quell’anno infatti, venne introdotta una deroga all’art. 43, D. P. R. 600/1973, che fino a quel momento aveva disciplinato questa materia e stabiliva che l’Ufficio sarebbe incorso nella decadenza dal potere accertativo nel caso in cui gli avvisi fossero stati notificati oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, o del quinto anno nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Tale deroga, introdotta dal D. L. 223/2006, ha introdotto la possibilità di raddoppiare questi termini. In particolare, i termini raddoppiano (a 8 e 10 anni) nei casi in cui la contestazione dell’Agenzia delle Entrate costituisca o possa costituire un fatto che comporti obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, in quanto penalmente rilevante.
La situazione di incertezza (del diritto) per il contribuente che ne è scaturita è dovuta principalmente al fatto che il raddoppio dei termini non solo scatta nei casi in cui l’avviso di accertamento che comporta obbligo di denuncia venga emesso prima dello scadere degli ordinari termini di decadenza, ma, in aggiunta e a dispetto della tutela del diritto di difesa, è possibile la riapertura dei termini di accertamento anche nei casi in cui la constatazione della violazione penale sia stata effettuata oltre la scadenza dei termini ordinari di accertamento.
Nonostante il parere della Consulta, che ha ritenuto il raddoppio pienamente legittimo, le perplessità sono rimaste. Il contribuente, checché se ne dica, continua a convivere in una situazione di sostanziale incertezza. Dopo il quarto anno, in qualsiasi momento l’Ufficio può riprendere con gli accertamenti, e riaprire ciò che il contribuente poteva intendere una questione chiusa.
Parrebbe dunque un’ottima notizia quella data da Andrea Bolla, responsabile del Comitato tecnico per il Fisco di Confindustria, in un’intervista dell’8 gennaio a Il Sole 24 Ore (si veda qui). Stando alla delega fiscale, egli afferma, il raddoppio dei termini di accertamento potrà scattare esclusivamente nei casi in cui “la denuncia venga presentata nei termini ordinari di decadenza, dunque entro quattro anni». Della serie, ogni tanto una buona nuova! L’affermazione di tempi certi di accertamento è un piccolo, ma fondamentale, passaggio nella tutela dei diritti del contribuente.
Ovviamente, non potevano mancare gli schiamazzi degli anti-evasori, i quali già si proclamano contrari a questa modifica poiché essa andrebbe a ridurre i recuperi della lotta all’evasione fiscale. Probabilmente è vero. Ma ha senso appellarsi alla lotta all’evasione per sostenere la violazione di un diritto, quello della difesa in base a termini certi? Assolutamente no. Probabilmente, tra le ragioni del fallimento dello Stato nella riscossione dei tributi c’è anche questo paradigma di chi intende il fisco come un sistema contro il cittadino, piuttosto che per il cittadino.