17
Ago
2010

Solve et repete n. 3: l’estate porta consiglio

Nel focus IBL del primo luglio n. 164  Solve et repete: Verso lo Stato di polizia tributaria, avevamo segnalato con allarme il pericolo che la manovra finanziaria reintroducesse l’ingiusto e incostituzionale principio del “prima paghi e poi contesti”, che obbligherebbe i contribuenti a pagare i debiti nei confronti dell’amministrazione finanziaria prima che possano essere contestati e, quindi, verificati.

In quella sede, avevamo discusso di quanto fosse non solo incostituzionale nei confronti del nostro ordinamento, ma persino aberrante rispetto a uno Stato che si pretende di diritto obbligare il contribuente a pagare un debito che ancora deve essere accertato e che egli stesso contesta.

In un aggiornamento su Chicago Blog, abbiamo poi guardato con speranza ad alcuni emendamenti alla manovra che sembravano aprire uno pertugio di fiducia circa il senno ritrovato del legislatore.

In sostanza, notavamo che – benché restasse ferma la novità di rendere esecutivo direttamente l’atto di accertamento saltando l’iscrizione a ruolo – l’estensione della sospensione dell’esecuzione decisa dal giudice tributario da 150 giorni a 300 (considerando che un processo tributario in primo grado non dura meno di 750 giorni) avrebbe costituito un buon punto di partenza per convincere il legislatore dell’iniquità della norma.

E un’attività di convincimento (nonché di ammonimento circa il fatto che, alla prima occasione, la norma sarebbe stata bocciata dalla Corte costituzionale) è stata quindi condotta dalle associazioni di categoria, industriali e professionali, da parte della stampa (penso in primo luogo agli articoli di Giacalone e Ostellino) e, volendo, anche dall’Istituto Bruno Leoni, facendo alla fine eliminare dal testo finale di conversione del decreto legge il termine per la durata della sospensione.

In sostanza, anche se l’avviso di accertamento continua a rappresentare direttamente titolo esecutivo, il fatto che, come avvenuto finora, il giudice possa concedere una sospensione per una durata eventuale sino al deposito della sentenza di primo grado consente finalmente al presunto debitore prima di discutere, e poi di pagare.

Certo, la questione dei presupposti della sospensione, in particolare se collegata all’entrata in vigore del redditometro, pone ulteriori, seri problemi al diritto di difesa, ma per ora ci piace esprimere la soddisfazione per questa piccola battaglia vinta.

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