21
Giu
2020

Scuole paritarie e «oneri per lo Stato»: cosa dice la Costituzione

Per il Movimento 5 Stelle il finanziamento statale alle scuole paritarie sarebbe impedito dall’art. 33 co. 3 Cost.: trattandosi di un onere “fiscale”, infatti, sarebbe “vietato” dall’inciso finale della norma richiamata, da quel «senza oneri per lo Stato», cioè, che segue al riconoscimento del diritto, in favore di enti e privati, di organizzare scuole e istituti di educazione. Il caso in esame è tra quelli in cui può misurarsi, con maggiore evidenza, il rischio di confondere l’attività di interpretazione delle norme (specialmente quelle costituzionali) con l’affermazione della propria personale visione di policy. Ma ammettere che scindere politica e diritto è difficile non significa anche dire che è impossibile. 

Un’interpretazione “neutrale” della norma deve, infatti, concentrarsi sulle parole nelle quali vive la legge: “onere” – come si legge su qualsiasi dizionario – significa “obbligo”, “vincolo”; e l’onere “fiscale” è solo un particolare tipo di “vincolo”. Il fatto che il legislatore costituente abbia usato il termine nella sua accezione più generale depone nel senso di escludere che egli intendesse far riferimento ai soli oneri “fiscali”, intesi come finanziamenti o sussidi: dunque, «senza oneri per lo Stato» si presta a essere letto non come divieto di trasferimenti monetari in favore delle scuole paritarie, ma come assenza di un obbligo dello Stato in tal senso. Detto altrimenti, le scuole paritarie hanno la facoltà di chiedere un finanziamento, ma lo Stato non ha l’obbligo di concederlo.

L’argomento testuale è confermato dalla valorizzazione della cosiddetta “intenzione” del legislatore (o sarebbe meglio dire, in questi casi, delle opinioni espresse dai redattori della norma): dal resoconto della seduta dell’Assemblea Costituente del 29 aprile 1947, in cui l’inciso «senza oneri per lo Stato» fu adottato, si apprende che tanto il liberale Corbino (che lo aveva proposto) quanto il comunista Malagugini e il socialista Codignola, nel far fronte alle preoccupazioni espresse dal democristiano Gronchi, chiarirono che quella norma doveva essere intesa solo nel senso del rifiuto di qualsiasi automatismo nel rapporto tra lo Stato e le scuole paritarie. Ripetendo le parole di Corbino, «noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare». 

Così come ricordato da Stefano Ceccanti, l’interpretazione “testualista” e “originalista” della norma è infine suffragata anche dalle successive evoluzioni normative e giurisprudenziali: sul primo versante, l’art. 118 co. 4 Cost. – consacrando il principio di sussidiarietà “orizzontale” – ha affermato che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (e nel “favorire” ben può farsi rientrare il finanziamento); sul secondo, la Corte costituzionale ha chiarito che – nell’impostazione pluralistica propria della nostra Carta fondamentale – non c’è spazio per atteggiamenti discriminatori nei confronti delle scuole paritarie (cfr. sentenza n. 42/2003).

In punta di diritto, dunque, non si vede ragione per sostenere, come fatto dal M5S, che il finanziamento pubblico alle scuole paritarie non sia conforme a Costituzione. Peraltro, e in modo ironico, se davvero si seguisse l’impostazione politica promossa dai grillini, si finirebbe per scontrarsi con l’interpretazione dell’art. 33 co. 3 Cost. da essi patrocinata. Difatti, come hanno di recente rilevato suor Anna Monia Alfieri e Carlo Amenta in uno studio per l’Istituto Bruno Leoni, lo Stato spende per ogni alunno nel sistema delle scuole statali circa 8 volte rispetto a quanto rimborsa per uno studente delle scuole paritarie (i cui costi sono, quindi, per la maggior parte a carico delle singole famiglie), sicché lo spostamento di un consistente numero di alunni dalle scuole paritarie a quelle statali finirebbe per aumentare i costi per lo Stato! In altre parole, abolire gli oneri “fiscali” di finanziamento alle scuole paritarie equivarrebbe ad accrescere gli oneri “fiscali” generalmente gravanti sulle casse pubbliche: un esito che – come abbiamo brevemente cercato di dimostrare – non è imposto dalla Costituzione, ed è certamente sconsigliato dal buon senso.

@GiuseppePortos

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