Prescrizioni: numeri ed esame comparato con altri ordinamenti danno torto all’ANM
Domani il ministro della Giustizia Andrea Orlando incontrerà il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini per chiarire come l’organo di autogoverno della magistratura intenda occuparsi delle dichiarazioni del membro togato Pergiorgio Morosini contro l’esecutivo, e soprattutto che provvedimenti intenda adottare per impedire esternazioni politiche future. Intanto, ieri, il ministro Orlando ha tenuto una conferenza stampa sul tema delle prescrizioni nei procedimenti penali, un cavallo di battaglia della magistratura associata che ne chiede un drastico allungamento.
Diamo atto al ministro di aver ribadito ciò che ai magistrati non piace, e cioè che le prescrizioni dipendono “anche” da problemi organizzativi e incapacità dei capi degli uffici giudiziari. Ma ha innanzitutto sposato la tesi cara ai magistrati, e cioè che le prescrizioni sono in grande aumento. E che, prima dell’organizzazione degli uffici giudiziari, esiste evidentemente un problema di norme da cambiare. Al contrario, è l’esame comparato dei numeri che ha dato a mostrare l’esatto opposto.
Iniziamo dai dati. L’allarme è giustificato? A guardarli bene, la risposta è no. Le prescrizioni sono aumentate da 113.671 nel 2012, a 132.296 nel 2014. E sarebbero in ulteriore aumento nel primo semestre 2015. Ma se guardiamo al decennio, le prescrizioni erano scese costantemente: da 213mila nel 2004 a 128mila nel 2011. La tesi secondo cui sarebbe la berlusconiana riforma Cirielli alla base dell’aumento 2012-2014 si commenta da sola: la riforma è del 2005, e nei 7 anni successivi le prescrizioni erano diminuite del 27%, scendendo a 113mila unità. Il ministro è allarmato perché la prescrizione è tornata al 9,48% dei procedimenti penali: ma il motivo è che è diminuito il numero di procedimenti definiti ogni anno con sentenza o archiviazione, da 150mila nel 2010 a 139mila nel 2014.
Ricordiamo in che cosa è consistita, la famigerata riforma Cirielli odiata dai magistrati. Mentre prima esisteva un termine di prescrizione base per fasce di reati (uguale per esempio per tutti i reati a cui dovesse essere applicata una pena tra i 5 e i 10 anni), con le norme introdotte nel 2005 il termine deve corrispondere al limite massimo della pena edittale prevista per il singolo tipo di reato. Si è poi ridotto dalla metà a un quarto l’aumento della prescrizione che ricorre per le varie interruzioni (per esempio dopo la sentenza di primo grado). Il risultato complessivo è che mentre per i reati gravi che hanno pene elevatissime (come quelli di droga) la prescrizione è diventata lunghissima, è stata invece ridotta per la maggior parte degli altri illeciti penali. Esempi: la ricettazione è passata da 15 a 10 anni; la calunnia e la falsa testimonianza da 15 a 7 anni e mezzo. Tale soglia bassa era condivisa allora anche dai reati di corruzione, tuttavia la legge Severino ha allungato i termini, aumentando le pene. Ma per i magistrati in caso di reati contro la PA o per reati d’impresa la prescrizione minima deve passare da 10 ad almeno 20 anni, se non più. E la domanda diventa: non bastano 10 anni per un giusto processo, con il massacro mediatico-giudiziario oggi praticato per questo tipo di reati? Che cosa resta dopo 21 anni, di un imputato eventualmente assolto?
L’argomento opposto da molti magistrati è che in altri ordinamenti la prescrizione non funziona affatto come da noi. Verissimo. Ma quel che ai magistrati italiani non piace sentirsi dire è che in quei paesi l’ordinamento giudiziario è totalmente diverso dal nostro. E’ verissimo che in Francia i termini di prescrizione di 10 anni per i delitti più gravi possono essere interrotti da qualunque atto d’istruzione e azione giudiziaria, o che nel Regno Unito la prescrizione esiste solo per i reati più brevi. Ma ci si dimentica di che in nessuno di quei paesi esiste l’equivalente della nostra (ipocrita) obbligatorietà dell’azione penale affidata a una magistratura totalmente indipendente. In Francia l’accusa è sottoposta al ministro di Giustizia che elabora le priorità penali da perseguire. Nel Regno Unito è il giudice, non l’accusa, che valuta per qualunque reato l’interesse pubblico all’azione penale. In Germania per i reati commessi da membri del parlamento e delle assemblee dei Laender la prescrizione scatta dall’inizio dell’azione penale e non dal compimento del reato, mai magistrati delle procure sono sottoposti all’esecutivo.
Tra i dati diffusi ieri dal ministro Orlando, bisogna riflettere soprattutto su due aspetti. Il primo comprova che ancora nel 2014 oltre il 56% delle prescrizioni matura nella fase predibattimentale, di cui il dominus è il Pm e il GIP: ergo è ben difficile sostenere che il più delle prescrizioni dipenda da artifici degli imputati e avvocati per difendersi “dal” processo contando sulla prescrizione, visto che essa scatta quando ancora non sono rinviati a giudizio. Il secondo è che le percentuali di prescrizioni variano in maniera impressionante: nella fase predibattimentale si va dallo 0,1% di Pordenone al 40% di Torino; In Corte d’Appello si passa dal 2% di Trento al 40% di Napoli. E’ la miglior dimostrazione che il CSM dovrebbe darsi molto da fare per redistribuire gli organici e impartire istruzioni direttive precise ai capi degli uffici su come smaltire il carico degli arretrati: tutto ciò dipende da problemi organizzativi, non dalle leggi vigenti da cambiare.
Ma il braccio di ferro tra governo, infiacchito da indagini clamorose a raffica nel Pd, e magistratura all’attacco prevede che, con ogni probabilità, si accetteranno invece buona parte delle richieste dei magistrati: sull’allungamento sostanziale della prescrizione relativa a reati come quelli contro la PA e i reati societari, più un aumento della prescrizione in relazione ai diversi gradi di giudizio. Quando invece misure di questo tipo avrebbero senso solo nell’ambito di una revisione complessiva delle norme ordinamentali, rendendo coerente l’articolo 112 della Costituzione – l’obbligatorietà dell’azione penale – con l’articolo 111- la ragionevole durata di un giusto processo. E cioè toccando con forza non solo il regime delle impugnative da parte dell’accusa in caso di sentenze assolutorie, oltre al regime delle notifiche e a quello delle nullità. Ma anche quanto meno la separazione delle carriere, e l’indicazione di criteri generali in ordine ai reati da perseguire, che non ha affatto bisogno di una modifica dell’articolo 112 della Costituzione per essere possibile. C’è invece da scommettere che niente di tutto questo avverrà. E si continuerà magari ad additare l’esempio degli Stati Uniti, dimenticando che in quel paese neanche il 10% dei rinviati a giudizio va in dibattimento, oppure che nel Regno Unito per chi si dichiara subito colpevole si esclude ogni azione probatoria, e si passa subito a una condanna che niente ha a che vedere coi massimi edittali di pena previsti in Italia, in continuo aumento.