8
Giu
2012

Pratica forense: quando il burocrate anziché applicare la Legge obbedisce all’Ordine

Riceviamo e volentieri pubblichiamo da un giovane avvocato.

Il sapore è quello amaro della presa in giro. Lo stanno masticando i giovani tirocinanti della professione forense (e delle altre c.d. professioni intellettuali). Nei mesi scorsi avevano prestato fiducia alla Legge, come hanno imparato a fare nei tanti anni di studio profusi nelle Facoltà di Giurisprudenza. Ma adesso scoprono di essersi sbagliati. Non alla legge devono prestare fiducia, bensì al burocrate.

La vicenda riguarda la riforma della disciplina dell’accesso alle professioni intellettuali e, in particolare, il tempo massimo prescritto per lo svolgimento della pratica cui è subordinata l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Sul punto, l’art. 9 comma 6 del d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012 (“Decreto liberalizzazioni”)- è chiaro: dice che “la durata del tirocinio prevista per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”. A partire dall’entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni la pratica professionale obbligatoria non può protrarsi oltre l’anno e mezzo. Punto e basta. Non c’è bisogno di interpretazione. In claris non fit interpretatio: dal 24 gennaio scorso 18 mesi di tirocinio massimo, per tutti, non ci sono distinzioni di sorta. Eppure, c’è chi sostiene non sia così. Contro la lettera e lo spirito del dettato normativo. E perfino nonostante alcuni ordini forensi (come quelli di Roma, Genova, Torino e tanti altri) abbiano correttamente già dato applicazione alla riforma, cominciando a rilasciare gli attestati di compiuta pratica a tutti i richiedenti con all’attivo i 18 mesi di tirocinio oggi previsti.

Si tratta di un ormai ex solerte funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia. Neanche un grigio funzionario qualsiasi, ma proprio il capo ufficio legislativo del ministero che, peraltro, oggi risulta fresca di nomina all’Autorità garante per il trattamento dei dati personali. Secondo quanto riportato su Italia Oggi del 5 giugno scorso, infatti, proprio Augusta Iannini avrebbe ben pensato di sottoscrive una nota (PDF) recante una propria personale “opinione” (sic!) indirizzata al Consiglio Nazionale Forense in cui, in sostanza, afferma che l’accorciamento della pratica professionale non riguarda indistintamente tutti gli attuali praticanti ma soltanto gli iscritti in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Liberalizzazioni. La maggior parte degli ordini non aspettava altro. Ecco fornita loro una buona scusante per ritardare l’avvio del nuovo regime. Alcuni meritevoli ordini, come quello fiorentino (PDF), cercano di resistere ma i più smettono di rilasciare i certificati e addirittura iniziano a revocare i certificati già rilasciati. Chissenefrega se una siffatta interpretazione porta a conseguenze palesemente irrazionali come l’impossibilità, per chi si è iscritto – ad esempio – il 23 gennaio, di sostenere l’esame nella medesima sessione in cui può sostenerlo chi si è iscritto finanche tre mesi dopo ma soltanto la sessione successiva. È lo stesso se ciò comporta un’inaccettabile disparità di trattamento, alla faccia del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della nostra beneamata Costituzione e a dispetto di altre chincaglierie come il principio di buon andamento dell’azione amministrativa previsto all’art. 97 della medesima nostra bene amatissima Costituzione e dell’adempimento degli obblighi di matrice comunitaria disposto peraltro dagli art. 11 e 117 della stessa nostra arci bene amatissima Costituzione. Ma soprattutto chi se ne impipa della Legge. Quel che conta è attenersi alla velina di chi è iniziato ai sacri riti ministeriali. E temporeggiare. Sì, temporeggiare, sempre, anche nel caos delle circolari e delle ordinanze ministeriali che di certo seguiranno. Magari giusto per dare agio al Parlamento per approvare in via definitiva la proposta di legge di riforma dell’ordinamento forense, che peraltro, sebbene non preveda più un ripristino della durata del tirocinio a 24 mesi, rende comunque più difficoltoso l’accesso alla professione. In ossequio al burocrate e in spregio alla Legge.

I giovani tirocinanti della professione forense si rassegnino, e si adeguino in fretta. Lo Stato di diritto, in Italia, esiste solo sulla Carta. La realtà del Belpaese è lo Stato assoluto, burocratico e corporativo.

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28 Responses

  1. Praticante

    Se la legge non dispone che per l’avvenire, ALLORA VOGLIO POTER ANDARE IN PENSIONE A 58 ANNI! PERCHè QUANDO HO INIZIATO A VERSARE CONTRIBUTI ALL’INPS LE LEGGI PREVEDENO QUELLA LA PENSIONE A 58 ANNI.
    I sei mesi non cambiano la vita alla preparazione di un professionista, lo farebbe di più l’università oppure un percorso di pratica con scuola annessa e test intermedi, senza esame finale.
    Ma la scusa per chi ha da guadagnarci c’è e ci sarà sempre, 6 mesi di manodopera gratis e meno concorrenza!
    Almeno si richiede la decenza di non prendere in giro una classe di giovani che ha preso in eredità solo i debiti delle precedenti.
    Vi pongo in esame il caso di un dei praticanti consulente del lavoro, con il solo diploma di scuola media superiore e la pratica 24 mesi svolta (spesso da parenti) si potrà sostenere l’esame di stato fino a maggio 2014!! Dov’è la preparazione? Chiedetelo alla CNO dei CDL. Qui si trattava di un compenso fortet e di 6 mesi di manodopera.
    I nostri professionisti sono pietosi, sanno di avere bisogno dei praticanti, spesso per sanare la loro scarsa voglia o preparazione.

  2. salvo

    Ciò che scrive luciano pontiroli è vero, ed è sancito dall’art. 11, comma primo, Disposizioni sulla legge in generale. Ma è altrettanto vero ciò che scrive, in replica, il Praticante. E cioè che, non poche volte, nel nostro Paese, sono state varate Leggi con effetto retroattivo, e perciò non soltanto per l’avvenire, ma anche per il passato. Però, per far ciò, occorre una norma cd. di interpretazione autentica, come sapranno certamente sia pontiroli, che il Praticante. L’ “opinione” di Augusta Iannini, è norma di interpretazione autentica? A me non sembra ne abbia i caratteri. Ma parliamone…

  3. luciano pontiroli

    Se il nostro Praticante aspira ad una professione, forse la sua pensione dipende dal regime proprio di quella. In ogni caso, non ha senso la pensione a 58 anni per chi esercita una professione.
    Chi fa pratica da avvocato, poi, dovrebbe avere idee più chiare in merito al diritto intertemporale.

  4. marco

    gli ordini andrebbero aboliti tout court. sono oramai una inutile e costosa corporazione.

  5. Massimo davi

    La lunghezza della pratica e’ una falsa questione. Io ho fatto il praticante 24 mesi più il tempo dell’ attesa degli esiti esame. Fermo restando che oggi sono avvocato, ringrazio la mia pratica lunga. Uscire dall’università e pensare di essere in grado di fare gli avvocati e’ follia. I neolaureati il più delle volte non sanno un tubo. Hanno studiato appunti e dispense diluite in lunghi anni di studio. Fanno il salto di qualità preparando l’esame da avvocato. Li’ studiano davvero. Per me e’ stato così. La pratica forma alla professione, alla risoluzione dei problemi, alla deontologia, al rispetto dei colleghi, dei magistrati, dei clienti.. Quindi non e’solo questione di burocrazia. Da praticante non mi hanno pagato per 16 mesi. Ho vissuto a casa. I miei amici facevano mutui, io stavo con mamma e papa. Ma la pratica mi ha formato. La pratica “seria”. Superai al primo colpo, a Torino, non Catanzaro, l’ esame di abilitazione.. La professione e’ cosa seria. Ed allora una discussione “seria” prescinde dai piagnistei di verginello viziate e non si arena sulla durata della pratica ma sulla sua qualità. 16 mesi gratis e’un eccesso tanto quanto pretendere che dopo 18 mesi un neolaureato possa fare l’ avvocato. Soprattutto perché il medesimo non vende mele o aspirine, ma ha a che fare con i diritti soggettivi o di libertà di terzi che a lui si affidano completamente. Per chiudere preciso che mio papa’ dipendente Fiat, mia mamma insegnante. Quindi nessuna raccomandazione. Saluto e ringrazio per lo spazio.

  6. Michele Fiorini

    Le “idee chiare in merito al diritto intertemporale” mi pare che si debbano costruire, in questo caso, più sul’articolo 15 delle preleggi che sull’11. E il praticante ha, a mio avviso, il 100% di ragione.

  7. lionello ruggieri

    Mah … a giudicare dalla preparazione legale di molti degli avvocati che ho incontrato in 40 anni di professione forse sarebbe necessario allungare il praticantato di 6 anni, non ridurlo di 6 mesi. Poi mi sembra proprio un tentativo di tempesta in un bicchiere d’acqua: tyante storie per sei mesi di pratica in più o in meno.

  8. marco

    Bravo, molto bravo, peccato questo leggero ritardo, da pirla qual sono mi permetto di sperare che la brillante signora assistente speciale alla ricostruzione dei crimini, specializzazione del marito, dopo una simile manifestazione di spregio del diritto (per cui tutti sono uguali davanti alla legge) sarebbe stata intercettata ed inviata coi suoi brillanti curricula da “system analyst” o in qualche fondazione bancaria a fare l’esperto informatico dal punto di vista legale o come prevede il marito capo della procura di Trani (Barletta inclusa). So che sarebbe comunque andata a garantire gli eletti (non gli elettori) perchè so in quale paese abitiamo, sostenitori della meritocrazia ed ostili al merito (detentori consociativi delle leve di controllo del paese)

  9. E’ curioso, molto curioso, che ad una delle massime autorità giudiziarie europee, quale la CEDU “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” può essere definita, non sia previsto “il principio della rappresentanza obbligatoria” presente invece alla “Corte di Giustizia dell’Unione Europea” CURIA.
    Accidenti! un bravo avvocato non ha bisogno di Ordini, uno imbranato ed incapace certamente sì!
    Ciò che ancora non si è chiaramente compreso nel nostro Paese è che il vero problema non è costituito dal corpo politico che comunque in qualche modo si rinnova o è forzosamente rinnovato ma dal corpo burocratico che, come fece affossare prima l’impero romano d’occidente e poi quello di Bisanzio, oggi ci ritenta secondo il vecchio adagio: “non c’è due senza tre”!
    esempio:
    Chi non paga i fornitori: il Ministero del Tesoro oppure il Ragioniere generale dello Stato?

    Carlo

  10. luciano pontiroli

    @Michele Fiorini
    L’art. 15 parla di abrogazione delle leggi: non contesto che il decreto liberalizzazioni, riducendo il periodo di pratica, abbia parzialmente abrogato la norma di legge vigente. Ma la questione è se l’abrogazione sia retroattiva, incidendo sui rapporti in essere, o operi solo de futuro: non mi pare che nel testo del decreto ci sia una specifica opzione per la retroattività.
    Nel merito, il lamento dell’autore dell’articolo sarebbe astrattamente condivisibile: ma dubito che, in un Paese dove operano duecentomila avvocati, ci sia un’ineludibile urgenza di ingresso nella professione di un pugno di praticanti.

  11. Un reale taglio alla spesa pubblica sarebbe ridurre (gradualmente ma rapidamente) a 50.000 unità (come in Francia) i 250.000 avvocati italiani, l’unica categoria di operatori della Giustizia in costante e continuo aumento, mentre diminuiscono con altrettanta fisiologica continuità Cancellieri, Segretari, Operatori, Funzionari, Ufficiali Giudiziari. Gli Avvocati, “professionisti”, spesso di un livello di preparazione tecnico-giuridica e culturale bassissimo, non fanno altro che appoggiare le proprie richieste al sistema giudiziario che non sarà mai in grado di stare dietro a tutti e che brucia sempre più risorse per celebrare procedure inutili e barocche… che giustificano esclusivamente l’ attività degli Avvocati, appunto inutile nella maggior parte dei casi. I praticanti non potranno mai ammettere pubblicamente questo, o ne sono inconsapevoli…, o la cosa va contro il loro interesse, essendo stati convinti che dove mangia il loro dominus, da grandi potranno mangiare anche loro… La crisi spero possa abbattere anche questo sistema perverso che coinvolge giovani che, dopo pochi mesi di pratica, o sono scemi a non capire o sono in malafede…la professione si deve chiudere (cosa s’inventerà il Governo dopo la media-conciliazione per tenere lontano dai Tribunali questo sciame di cavallette affamate degli Avvocati?) o dopo l’attuale coma, morirà definitivamente… Il Ministero si chiama “della Giustizia” e non più di “Grazia e Giustizia” dal settembre 1999… complimenti dottore il piglio è quello giusto, per diventare un grande avvocato!! Dubito, in ogni caso,che si farà qualcosa secondo logica in questo campo… il fallimento è dietro l’angolo…
    A.Monari, Funzionario Ufficiale Giudiziario

  12. claudio p

    @luciano pontiroli
    quindi quando l’art. in questione dice che “la durata del tirocinio (….) NON PUO’ superare i diciotto mesi” intendeva dire “la durata del tirocinio PUO’ superare i diciotto mesi”

  13. Gug

    La burocrazia italiana e’ formata da alieni, che hanno come unica missione difendere il loro potere e crearne di nuovo per i propri simili. Gli avvocati e i magistrati tentano di preservare una giustizia che preserva solo i propri interessi. E’ tutto molto ovvio.

  14. Vanessa

    Non sono molto convinta che il reale problema sia la durata del praticantato. Con un bravo avvocato/ commercialista/ consulente del lavoro e con un minimo di voglia di crescere, per il praticante, probabilmente basterebbe anche un anno… Anche perchè si sa, quanti passano gli esami durante la prima tornata? E comunque tra scritto e orale di tempo ne passa.
    Credo che il reale problema sia il sistema universitario e l’assurdo valore legale del titolo di studio.
    Ma forse la mia tesi è troppo visionaria, per cui, un passo in dietro e ” perchè non restituire agli ordini l’antico valore? Perchè sono stati spogliati, privati di ogni dignità di cui in realtà, ne dovrebbero essere pervasi?”
    Iniziamo a valutare l’accesso alle università e ad abolire (facendo risparmiare anche molti denari allo stato), quelle facoltà che illudono i giovani e che sono solo una perdita di tempo e disoccupazione certa?

  15. Carissimi,
    io confidavo nella nuova legge per il praticantato dal dottore commercialista e revisore contabile. Purtroppo mi sono iscritto a settembre 2011 e non c’è nulla da fare. Dovrò attendere 3 anni. Concludo dicendo che ho lavorato per un’associzione di categoria, dove non mi è stato possibile (consentito?) effettuare il praticantato. L’esperienza e le mie conoscenze non c’entrano. Sto per compiere 34 anni e l’esame potrò peensare di superarlo nel 2015.

  16. Franco

    @Luciano Pontiroli
    Augusta Iannini avrebbe ben pensato di sottoscrive una nota (PDF) recante una propria personale “opinione” (sic!).
    Da quando l’opinione da parte di un semplice magistrato, pur moglie di Vespa Bruno, fa giurisprudenza ?

  17. Paolo 54

    ma perchè non si riesce a far diventare gli ordini delle vere associazioni professionali ? Un po sul modello anglosassone.
    Non è un controsenso che l’università attesti la preparazione ma poi lo stato dica che, insomma, non si fida ? Io sono ingegnere non professionista perchè elettronico e l’Ordine ignora di fatto gli ingegneri dipendenti. Quindi mi è in pratica precluso il passaggio alla libera professione dove oggi si aprono spazi. Perchè ? Perchè provate a 58 anni ad andare a fare un esame di tipo scolastico ! Ora non mi interessa gran chè ma perchè impedirlo ?
    Allora passi il tirocinio professionale da verificare con un esame (si ma del tirocinio non un nuovo esame universitario) ma perchè no anche con esercizio. E poi ordini professionali che abbiano i loro criteri di ammissione ed espulsione e più di uno (mi risulta per esempio che nei paesi anglosassoni se non eserciti per qualche anno ti mettono fuori)

  18. Ottimo articolo. Da ex tirocinante in legge (ma ancora giovane per ricordare le peripezie di un giovane che vuole intraprendere la pratica forense) tengo molto a questa vicenda. Grazie. Condividerò su facebook.

  19. Marco

    Non sono un giurista ma mi ricordo che nei miei esami di diritto leggevo che la legge nuova se più vantaggiosa per il reo ha effetto retroattivo 😉

    PS: ordine dei commercialisti a quando l’abrogazione o meglio la cancellazione definitiva dalla faccia della terra?

  20. amsicora

    il problema è che ci sono troppi avvocati, raddoppiati negli ultimi 10 anni e quadruplicati negli ultimi 20 anni…l’ideologia delle liberalizzazioni è una falsa visione della realtà
    in italia è fin troppo facile diventare avvocato, nell’inghilterra delle “associazioni professionali” di cui si sproloquia è difficilissimo accedere alla professione, più che nell’italia delle lobby…
    andiamo a vedere quanti sono gli avvocati in francia e quanti sono i cassazionisti oltralpe…
    non facciamo demagogia

  21. Luciano Pontiroli

    @Marco
    E’ vero, ma si tratta di una regola speciale che vige solo nel diritto penale, in base al principio del “favor rei”. Ovviamente, i praticanti professionisti non sono (ancora) rei …

  22. Luciano Pontiroli

    @Franco
    Legga bene l’articolo: la dott. Iannini ha fornito un parere al CNF, ma le decisioni devono essere attribuite ai singoli Ordini che le hanno adottate.
    Aggiungo che non si tratta di “fare giurisprudenza”, ma di scelte amministrative, suscettibili di impugnazione da parte degli interessati.

  23. Stefano

    @Luciano Pontiroli
    Effetti di chiara retroattivita’ di leggi e/o decreti promulgati:
    (1) nuova legge sulle pensioni: gli esodati che sono andati in pensione secondo le leggi e le regole precedenti. Evidentemente gli esodati, nella scala dei valori, sono meno che rei, non avendo di certo ricevuto un “favor”.
    (2) scudi fiscali vari: chi non ha pagato le tasse secondo le leggi vigenti ha potuto sanare il proprio reato con una “sanzione” del 5%. Chi, nel frattempo, ne aveva regolarmente pagato il 45 e passa % non ha di certo ricevuto indietro dallo stato il 40% in eccesso, secondo la ben nota regola del diritto:”cornutus
    atque mazziatus”…
    A chiusura, quando alla logica (se uno inizia oggi a fare praticantato, puo’ finire in teoria prima di chi aveva iniziato alcuni mesi prima di lui, indipendentemente dall’impegno mostrato e/o dalle capacita’ posseduta, chiaro esempio di logica perversa) si oppone la sterile applicazione dellle “regole”, si finisce come il generale Broulard di “Orizzonti di Gloria” che manda al massacro i suoi uomini in nome di un patriottismo che il colonnello Dax, citando Samul Johnson, ben definisce come “l’ultimo rifugio delle canaglie”.
    Parafrasando, io penso quindi che la bieca regola sia l’ultimo rifugio dei chiusi di mente.
    Fatto grave perche’, come diceva Einstein, ” la mente e’ come il paracadute: funziona solo se si apre”.

  24. paolo

    la delusione è totale: invece di favorire l’accesso a una professione che non garantisce comunque alcun posto o stipendio, e a una concorrenza in un mercato che dovrebbe vedervi operare solo coloro che veramente ci credono, si continuan a porre ostacli, esami, corsi, stage, etc. che hanno un duplice effetto: migliaia di persone non producono alcun reddito e ricchezza per il paese; col passare degli anni le risorse intellettuali e fisiche dei possibili futuri avvocati si vanno inevitabilmente affievolendo, dato che con gli anni si forman famiglie, crescono le preoccupazioni e si creano altre situazioni che rendono sempre più difficoltoso un percorso di studio e una concentrazione che richiederebbero invece di essere sempre al massimo.

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