Piú saldi per tutti!
Periodo di saldi, periodo di polemica. Puntuali o quasi, la scorsa settimana, come ogni anno sono iniziate le vendite promozionali invernali. Le polemiche non sono mancate dato che molti negozianti hanno cominciato a fare offerte in anticipo rispetto al periodo deciso per legge. Le vendite sottobanco sono sempre esistite e ogni anno ritorna come un refrain. Niente di nuovo. Le novità sono altre. Come ha giustamente fatto notare Serena Sileoni i saldi sembrano ormai anti-storici. Le vendite negli outlet e le promozioni via internet fanno sì che un consumatore riesca a trovare sempre o quasi la merce che desidera a prezzo scontato. È possibile comprare di tutto online e anche le maggiori catene di abbigliamento hanno cominciato ad introdurre il web come canale di vendita. Certo, questa tipologia di bene, non è facilmente vendibile come un viaggio aereo, ma da quando Zara ha deciso di introdurre questa possibilità, circa il 2 per cento delle vendite della catena avviene tramite questo canale. Il 2 per cento di una catena che fattura oltre 13 miliardi di euro annuali non è poca cosa; sono oltre 200 milioni di euro annuali e questa clientela tende a spendere di piú per ogni acquisto.
Questa innovazione è stata introdotta da meno di un semestre e il suo successo è dunque evidente.
La vendita via internet deve essere supportata da un sistema logistico che funziona adeguatamente. Questo non è forse il caso dell’Italia, dato che la stessa Amazon, colosso delle vendite online, ha deciso di entrare nel nostro mercato solo nel 2010, ultimo tra i paesi sviluppati.
Le difficoltà incontrate da Amazon riguardano la certezza della consegna del pacco postale. L’Italia, anche a causa di questa debolezza strutturale, è rimasta indietro diversi anni rispetto agli altri Paesi europei.
Non è tanto la vendita di prodotti online e il relativo utilizzo della carta di credito a fare paura gli italiani. Gli acquirenti hanno paura di non ricevere il prodotto e i venditori hanno paura a non riuscire a farlo ricevere ai propri clienti.
Tornando ad un settore che ha visto una crescita molto importante delle vendite, quello del trasporto aereo, si dimostra che in Italia c’è una buona propensione all’acquisto via internet. Ogni anno la sola Ryanair vende circa 22 milioni di biglietti online ai clienti italiani. Un numero certo non di poco conto; come dire che un italiano su tre acquista un biglietto aereo della compagnia low cost, che vende ormai il 99 per cento via internet per abbattere i costi di distribuzione.
Le vendite online, che fanno concorrenza al periodo di saldi in termini di prezzi, hanno il vantaggio competitivo di abbattere i costi di distribuzione. Il canale online permette di avvicinare il cliente al produttore del servizio e nel trasporto aereo questo permette dei risparmi fino al 7 per cento del costo totale.
Sono ancora attuali i saldi? Certo, le vendite promozionali effettuate in un determinato periodo dell’anno portano pubblicità gratuita ai negozianti, ma è si potrebbero liberalizzare i periodi di vendite a prezzi scontati. Negli Stati Uniti esistono promozioni anche poco prima del periodo Natalizio.
Gli Stati Uniti hanno una struttura delle superfici di vendita differenti dall’Italia e per questo è possibile una liberalizzazione?
Il caso francese, che ha visto le prime grandi superfici di vendita impiantarsi in Europa, non è molto distante dal sistema di vendita americano. Tuttavia un’eccessiva regolamentazione (abbastanza tipica dei cugini d’Oltralpe) rende impossibile vendite promozionali al di fuori dei periodi canonici dei saldi. In Francia è stato addirittura vietata la vendita sottocosto, come se gli ipermercati francesi non sapessero che non possono vendere tutta la merce ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, pena il fallimento.
L’eccessiva regolamentazione, in Italia come in Francia, di fatto limita e penalizza i consumatori che potrebbero disporre dei beni e servizi che necessitano a dei prezzi più convenienti.
Quello delle liberalizzazioni è ormai un mantra che si ripete da decenni e che poi nessun Goveno porta avanti. Ci aveva provato Bersani nell’ultimo Governo Prodi, le famose “lenzuolate”, ma poi il Governo è caduto, e non escludo che chi l’abbia fatto cadere non aveva come obiettivo anche fermare le liberalizzazioni. Poi più nulla… e a rimetterci ovviamente sono i cittadini-consumatori che potrebbero accedere a prezzi più competitivi se il mercato dei beni al dettaglio fosse meno regolamentato.
Buonasera,
vi allego il testo di legge che ho depositato al Parlamento Europeo in merito alla liberalizzazione delle vendite promozionali. Aperta a qualsiasi vostro suggerimento.
A presto
Lara
PROPOSTA DI REGOLAMENTO
a norma degli articoli 225 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e 42, paragrafo 2, del Regolamento del Parlamento
Proponente: Lara Comi (IT/PPE)
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla promozione delle vendite nel mercato interno
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,
visto la Proposta della Commissione,
visto il Parere del Comitato economico e sociale,
visto il Parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’art. 294 del Trattato,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento; lo sviluppo dell’impiego e della comunicazione commerciale delle iniziative promozionali all’interno dello spazio senza frontiere risultano essenziali per promuovere lo sviluppo di attività transfrontaliere, purché siano adottate misure atte a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e di protezione delle piccole e medie imprese.
(2) L’impiego e la comunicazione commerciale delle iniziative promozionali sono funzionali alla crescita e allo sviluppo di tutte le imprese all’interno dell’Unione Europea e costituiscono strumenti di particolare importanza per le piccole e medie imprese, che si avvalgono attivamente e passivamente delle pratiche di questo tipo, alla loro portata, per sviluppare le loro attività transfrontaliere. Tali attività promozionali stimolano dunque la concorrenzialità nell’economia europea e di conseguenza consentono ai consumatori di beneficiare di maggiori possibilità di scelta e di prezzi concorrenziali.
(3) Il diritto comunitario e le caratteristiche dell’ordinamento giuridico comunitario costituiscono una risorsa d’importanza cruciale al fine di mettere i cittadini e gli operatori europei in grado di usufruire appieno e indipendentemente dalle frontiere delle occasioni offerte dall’impiego e dalla comunicazione commerciale delle iniziative promozionali; il presente regolamento si prefigge pertanto di garantire un elevato livello d’integrazione giuridica nell’Unione Europea così da instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per l’impiego e la comunicazione commerciale delle iniziative promozionali e di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
(4) L’impiego e la comunicazione commerciale delle iniziative promozionali nell’Unione Europea risultano limitati da numerosi ostacoli giuridici al corretto funzionamento del mercato interno chiaramente identificati, tali da rendere meno interessante l’esercizio della libertà di stabilimento e di quella di prestazione di servizi. Detti ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali nonché dall’incertezza circa il diritto nazionale applicabile all’impiego e alla comunicazione commerciali delle iniziative promozionali; una serie relativamente ristretta di norme in tema di promozione delle vendite sta provocando nel mercato interno l’insorgere di molteplici ostacoli che colpiscono un’ampia gamma di attività economiche. L’eliminazione dei suddetti ostacoli agevolerà la circolazione delle merci associate alle promozioni commerciali.
(5) In assenza di regole uniformi a livello comunitario, gli ostacoli alla libera circolazione transfrontaliera di servizi e merci, nonché alla libertà di stabilimento possono essere giustificati rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea se e per quanto mirano a tutelare obiettivi riconosciuti d’interesse pubblico e risultano ad essi commisurati. In considerazione degli obiettivi comunitari, delle disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 49 e 56, in tema di libera circolazione e del diritto comunitario derivato e nel rispetto della politica comunitaria in tema di comunicazione commerciale, tali ostacoli possono venir eliminati a livello comunitario unicamente stabilendo regole uniformi e chiarendo una serie di concetti giuridici, se e per quanto ciò risulta necessario al buon funzionamento del mercato interno. Sono state individuate altre restrizioni che è opportuno sostituire con provvedimenti meno vincolanti; le rimanenti restrizioni relative all’impiego ed alla comunicazione commerciale delle iniziative promozionali vanno assoggettate al principio del riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali.
(6) La Corte di Giustizia ha stabilito, in alcune sentenze (C-261/07, C-299/07, C-304/08), che le vendite promozionali ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. È, pertanto, necessario e urgente individuare una specifica regolamentazione sulle vendite promozionali che lasci impregiudicate le norme della direttiva 2005/29/CE sugli aspetti di concorrenza sleale, ma che allo stesso tempo offra un quadro giuridico più ampio, in grado di disciplinare tutti gli aspetti connessi e gli interessi generali coinvolti.
(7) Data la natura specifica delle questioni da affrontare, con particolare riferimento all’esigenza di risolvere in modo estremamente specifico un ristretto numero di problemi che riguardano svariati servizi, è necessario stabilire mediante un regolamento alcune prescrizioni comunitarie precise, incondizionate e uniformi. Il ricorso a un regolamento rafforza in particolare la certezza del diritto per la clientela e per le piccole e medie imprese.
(8) Il presente regolamento contempla le promozioni delle vendite che sono tutte “temporanee” per natura rispetto, ad esempio, alle riduzioni di prezzo a lungo termine. Il suo ambito di applicazione comprende programmi di fedeltà e di raccolta di miglia aeree.
(9) Il presente regolamento non contempla né influisce sulle normative nazionali che stabiliscono le condizioni per i saldi di fine stagione, le liquidazioni o le svendite, eccetto nei casi in cui tali normative limitino l’offerta di sconti.
(10) Il presente regolamento copre concorsi e giochi promozionali che, senza costituire giochi d’azzardo, si prefiggono lo scopo d’incoraggiare la vendita di beni e servizi e consentono una partecipazione senza il versamento di una quota e senza obbligo d’acquisto. Dal suo campo d’applicazione risultano così escluse le attività legate all’azzardo, quali giochi di fortuna, lotterie e scommesse, nei quali sia in palio una posta di valore monetario.
(11) Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto della concorrenza comunitaria e nazionale, che prevede disposizioni specifiche per quanto concerne la stampa.
(12) Giacché affronta unicamente gli aspetti specificamente individuati in grado di creare problemi per il mercato interno, il presente regolamento risulta pienamente coerente con l’esigenza di rispettare il principio di sussidiarietà quale enunciato nell’articolo 5 del trattato. In particolare, la definizione di quello che è inteso o associato con un libro ai fini del presente regolamento è di natura sussidiaria. Conformemente al principio di sussidiarietà, i provvedimenti contemplati dal presente regolamento si limitano al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo del corretto funzionamento del mercato interno; nei casi in cui occorre intervenire a livello comunitario e al fine di garantire uno spazio interno veramente libero da frontiere per le promozioni commerciali, il regolamento deve garantire un elevato livello di tutela di obiettivi d’interesse generale come la protezione dei minori e dei consumatori nonché, nel medesimo contesto, la correttezza delle pratiche commerciali e la protezione della salute pubblica.
(13) Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto comunitario vigente applicabile all’impiego e alla comunicazione commerciale delle iniziative promozionali.
(14) Il presente regolamento fornisce un elevato livello di protezione dei consumatori nell’intento di aumentarne la fiducia nel mercato interno delle attività promozionali, tramite una serie di prescrizioni precise in tema d’informazioni; tali disposizioni sono volte a garantire che le comunicazioni commerciali relative all’attività promozionale siano trasparenti e che una persona interessata a un’iniziativa promozionale pubblicizzata possa ottenere con facilità tutte le informazioni pertinenti pubblicizzate nella relativa comunicazione commerciale. Considerata la necessità di tutelare i minori e la salute pubblica, il presente regolamento intende parimenti disciplinare l’impiego e la comunicazione commerciale delle iniziative promozionali subordinandoli a determinati divieti specificamente armonizzati e a restrizioni ben definite.
(15) L’obbligo degli Stati membri di non emanare divieti attinenti all’impiego e alla comunicazione commerciale di iniziative promozionali riguarda unicamente i divieti generali di iniziative promozionali. In particolare, non riguarda i divieti o le restrizioni sulla pubblicità stabiliti dalla legislazione nazionale, come il divieto di utilizzare pratiche pubblicitarie aggressive o di esercitare pressioni psicologiche all’acquisto.
(16) Il presente regolamento non si applica alle restrizioni degli Stati membri attinenti all’impiego e alla comunicazione commerciale di iniziative promozionali da parte di operatori di professioni regolamentate né a quelle attinenti alla distribuzione di farmaci, soggetti o meno all’obbligo di prescrizione.
(17) La protezione rafforzata che il presente regolamento pone in essere grazie alle anzidette norme uniformi consente di eliminare alcuni divieti o limitazioni a livello nazionale. Tale operazione è necessaria per eliminare gli ostacoli allo stabilimento e all’esportazione di servizi nonché le cospicue distorsioni della concorrenza cui essi danno luogo; altri ostacoli transfrontalieri all’impiego e alla comunicazione commerciale delle iniziative promozionali sono soggetti all’applicazione del principio del riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali; le prescrizioni a livello nazionale assoggettate al riconoscimento reciproco sono unicamente quelle che vertono sull’impiego d’iniziative promozionali o sui riferimenti a dette iniziative che figurano nelle comunicazioni commerciali, e non le prescrizioni d’indole generale in tema di pubblicità quali quelle riguardanti affermazioni di carattere sanitario o etico miranti a pubblicizzare determinati prodotti e servizi, né le prescrizioni relative ad altre pratiche di marketing.
(18) Il presente regolamento persegue l’obiettivo della tutela dei minori in conformità alla vigente normativa in tema di sicurezza generale dei prodotti e in particolare alle direttive 2001/95/CE e 2009/48/CE,
(19) Alla luce della necessità, riconosciuta per ragioni di salute pubblica, d’impedire che bambini e adolescenti siano indotti a consumare bevande alcoliche e in considerazione del fatto che le promozioni commerciali mirano a incoraggiare il consumo dei prodotti e dei servizi in promozione, il presente regolamento vieta di offrire gratuitamente ai minori bevande alcoliche come omaggio promozionale.
(20) Le comunicazioni commerciali relative ai prodotti del tabacco e le restrizioni a esse applicabili sono oggetto della proposta direttiva in tema di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
(21) Il presente regolamento stabilisce una serie di obblighi per i promotori nell’intento di garantire che qualora essi vengano meno agli obblighi riguardanti l’impiego e la comunicazione commerciale delle iniziative promozionali, i reclamanti possano identificare il promotore ed accedere agevolmente ai sistemi di reclamo interno di quest’ultimo; le disposizioni del presente regolamento incoraggiano altresì l’impiego di pratiche ottimali nel settore delle strutture interne per i reclami dei clienti, oltre a promuovere ed agevolare l’accesso a costi contenuti a strutture extragiudiziali di ricorso.
(22) Per la composizione delle controversie, gli autori di reclami potranno anche ricorrere ad altri meccanismi di tipo extragiudiziale (conciliazione, mediazione), sul modello dell’esperienza di autoregolamentazione condotta nel settore pubblicitario,
(23) Questo strumento dimostra come un’armonizzazione mirata e completa possa essere conseguita ricorrendo a una regolamentazione che offra piena certezza del diritto. In linea con l’obiettivo di migliorare la normativa, è necessario che l’armonizzazione in questo settore sia mirata, fondandosi su regolamenti, anziché direttive, affinché i cittadini europei traggano il massimo vantaggio dal mercato interno.
(24) Né i consumatori né le imprese hanno interesse a che la promozione delle vendite sia soggetta ad eccessive esigenze in materia di informazione.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente regolamento stabilisce norme relative all’impiego e alla comunicazione commerciale delle iniziative promozionali nell’intento di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione dei consumatori.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) ‘comunicazione commerciale’: qualsiasi forma di comunicazione mirante a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi oppure l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un individuo impegnati in attività di tipo commerciale, industriale o artigianale o che esercitino una professione regolamentata. Non costituiscono comunicazioni commerciali:
– informazioni tali da consentire di accedere direttamente all’attività di un’impresa, di un’organizzazione o di un individuo, in particolare nomi di domini o indirizzi di posta elettronica; e
– comunicazioni relative alle merci, ai servizi o all’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un individuo redatte in modo indipendente, in particolare quando non comportino considerazioni di natura finanziaria;
– comunicazioni relative all’organizzazione di concorsi o giochi promozionali quando il fine reale del promotore non sia di promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi oppure l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un individuo impegnati in attività di tipo commerciale, industriale o artigianale o che esercitino una professione regolamentata, bensì di realizzare un profitto attraverso la conduzione di un gioco d’azzardo dissimulato in un’operazione di promozione delle vendite;
b) ‘iniziativa promozionale’: l’offerta di uno sconto, un regalo, un premio-omaggio o la possibilità di partecipare a un concorso promozionale o a un gioco, salvo che non si tratti di un’operazione del tipo menzionato alla precedente lettera a), ultimo trattino ;
c) ‘promotore’: l’utilizzatore di un’iniziativa promozionale, vale a dire l’impresa, l’organizzazione o l’individuo mediante il quale o per conto del quale si attua un’iniziativa promozionale, a meno che non si effettui un’operazione del tipo menzionato alla precedente lettera a), ultimo trattino;
d) ‘cliente’ : l’impresa, l’organizzazione o la persona che acquista il prodotto od il servizio promosso dal promotore;
e) ‘sconto’: l’offerta temporanea di:
– una riduzione di prezzo;
– una quantità supplementare del prodotto o servizio acquistati, offerta senza costi aggiuntivi per l’acquirente;
– un tagliando o un buono sconto che autorizzano chi acquisti un dato prodotto o servizio ad ottenere una riduzione di prezzo su un identico prodotto o servizio al momento di un acquisto successivo;
f) ‘regalo’: l’offerta temporanea di un prodotto o servizio senza alcun obbligo di acquisto;
g) ‘premio-omaggio’: l’offerta temporanea di un prodotto o servizio di tipo differente dal prodotto o servizio insieme al quale è offerto all’acquisto;
h) ‘concorso promozionale’: l’offerta temporanea, eventualmente subordinata all’obbligo di acquistare un dato prodotto o servizio, di partecipare ad un concorso in cui il vincitore è designato innanzitutto in base all’abilità;
i) ‘gioco promozionale’: l’offerta temporanea, che non può essere subordinata al obbligo preliminare di acquistare un dato prodotto o di avvalersi di un servizio, di partecipare ad un gioco in cui il vincitore è designato anzitutto dalla sorte e non è richiesta una quota d’iscrizione. Nel novero di tali giochi promozionali non rientrano quelli caratterizzati dall’azzardo, nell’ambito dei quali una posta di valore monetario costituisce il palio di giochi di fortuna, comprese lotterie e scommesse;
j) ‘minore’: una persona di età inferiore a 14 anni, a meno che per la vendita di prodotti specifici si applichino altri limiti di età;
k) ‘bevande alcoliche’: bevande alcoliche ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche;
l) ‘divieto generale d’impiego o di comunicazione commerciale di iniziative promozionali’: un divieto che non riguarda in modo specifico la promozione di un particolare tipo di prodotto o servizio;
m) ‘Organismo di regolamentazione non pubblico”: un’organizzazione od un’associazione non di diritto pubblico, che esercita la propria autonomia giuridica al fine di disciplinare in maniera collettiva le attività economiche; e
n) ‘vendita sottocosto’: uno sconto che consiste nella vendita da parte di un dettagliante di un servizio o prodotto ad un prezzo che risulta inferiore al suo prezzo netto fatturato, compresi i costi di trasporto, d’assicurazione o d’altro genere nonché l’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 3
Impiego e comunicazioni commerciali delle iniziative promozionali
1. Gli Stati membri o gli organismi di regolamentazione non pubblici non impongono:
– divieti generali d’impiego o di comunicazione commerciale di iniziative promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario, fatta salva la possibilità per gli Stati membri o gli organismi di regolamentazione di adottare particolari misure che, a tutela del consumatore, delle imprese fornitrici e della concorrenza, limitino parzialmente l’impiego e la comunicazione commerciale di specifiche iniziative promozionali quali le vendite sottocosto;
– limiti riguardanti il valore di un’iniziativa promozionale, purché congrui con il valore del bene o servizio oggetto della promozione stessa, eccettuati gli sconti sui prodotti a prezzo fisso e sulle vendite sottocosto;
– l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva o qualsiasi altra prescrizione d’effetto equivalente applicabili all’impiego od alla comunicazione commerciale di un’iniziativa promozionale.
2. Gli Stati membri o gli organismi di regolamentazione non pubblici non limitano la libertà di fornire servizi né libera circolazione di merci che beneficiano d’iniziative promozionali, a causa dell’impiego d’iniziative promozionali e dei riferimenti ad esse che figurano nelle comunicazioni commerciali, fatte salve le disposizioni del diritto comunitario e dei vari diritti nazionali in materia di concorrenza.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alla vendita o rivendita sottocosto.
Articolo 4
Informazioni da fornire in rapporto alle iniziative promozionali
Oltre che ad altre prescrizioni in tema d’informazione derivanti dal diritto comunitario, il promotore garantisce che la comunicazione commerciale relativa ad un’iniziativa promozionale ottemperi alle prescrizioni di cui all’allegato del presente regolamento. Tutte le informazioni prescritte in detto allegato sono fornite in modo chiaro e univoco. Le informazioni che il promotore deve porre a disposizione del cliente a richiesta di quest’ultimo sono disponibili al momento del lancio della relativa iniziativa promozionale.
Articolo 5
Tutela dei minori
1. Il promotore che ponga in atto un’iniziativa promozionale non raccoglie i dati personali di un minore senza aver ottenuto il documentabile consenso della persona giuridicamente responsabile per il minore in questione, tranne quando sia necessario chiedere a un minore informazioni per contattare tale persona al fine di ottenerne il consenso.
2. È vietato ai promotori, in conformità della normativa in materia di sicurezza generale dei prodotti, fornire direttamente a un minore regali o premi-omaggio o servizi la cui natura sia atta a danneggiare in qualsiasi modo la salute del minore stesso.
3. È vietato ai promotori fornire direttamente a persone di età inferiore a diciott’anni regali consistenti in prodotti di cui è vietata la vendita ai minori, in particolare le bevande alcoliche.
Articolo 6
Rimedi giurisdizionali ed extragiudiziali
1. A richiesta di un tribunale o di un’autorità amministrativa il promotore è tenuto a fornire le prove dell’esattezza delle informazioni di un’azione promozionale, di cui all’articolo 4, entro sei mesi dal termine della comunicazione commerciale. Se nell’arco di tale periodo sorge una controversia in rapporto alle azioni di promozione delle vendite, il promotore è tenuto a fornire tale prova fino alla decisione definitiva.
2. Il promotore è tenuto a rendere disponibile a titolo gratuito un indirizzo al quale rivolgersi per eventuali reclami. Il promotore che offra una linea telefonica di assistenza e/o un indirizzo di posta elettronica in relazione con l’iniziativa promozionale garantisce che per tale linea siano stati resi disponibili fondi adeguati.
3. Il promotore risponde ad un primo reclamo relativo ad un’iniziativa promozionale entro quattro settimane dal suo ricevimento. Il reclamo iniziale e la risposta devono essere in forma scritta; è ammesso anche il ricorso alla posta elettronica. La risposta viene fornita nella lingua utilizzata conformemente alle norme dello Stato membro interessato per pubblicizzare l’iniziativa promozionale.
4. Per quanto concerne le soluzioni extragiudiziali dei contenziosi valgono le disposizioni vigenti nei singoli Stati membri. Nel caso di un’azione di promozione delle vendite transfrontaliera proveniente da un altro Stato membro il promotore deve chiarire in base a quale diritto nazionale tale azione venga realizzata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che impiegano non più di nove dipendenti.
Articolo 7
Clausola di revisione
Entro il …* la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una rapporto esauriente di valutazione dell’impatto della sua applicazione del presente regolamento, corredandolo all’occorrenza di una proposta di revisione.
Tale rapporto comprende una valutazione dell’impatto della normativa concernente le iniziative promozionali sia sui consumatori sia sulle imprese nell’Unione Europea.
Il rapporto deve inoltre valutare in dettaglio gli effetti, a livello di mercato interno, delle varie normative nazionali in materia di vendite sottocosto nonché l’impatto di una loro eventuale liberalizzazione.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il …………
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
Informazioni da fornire in merito all’iniziativa promozionale
1. TUTTE LE PRODUZIONI COMMERCIALI
Informazioni da fornire nelle comunicazioni commerciali:
– prezzo (tasse incluse) del prodotto o servizio in promozione ed eventuali costi aggiuntivi connessi a trasporto, consegna o spese postali;
– nome e indirizzo (recapito materiale) del promotore;
– durata dell’offerta, compresa la data di inizio nonché o il termine di validità dell’offerta o i quantitativi delle scorte disponibili;
– menzione delle possibilità di ottenere termini e condizioni applicabili all’iniziativa promozionale;
– per le offerte soggette a condizioni, indicazione del luogo in cui si possono ottenere tali condizioni od ogni altra informazione.
2. SCONTI
2.1. Informazioni da rendere disponibili a richiesta, senza poterle subordinare all’acquisto del prodotto o servizio in promozione:
1 ogni condizione o limite applicabile allo sconto; e
– laddove il bene o il servizio in questione sia stato precedentemente raggruppato e/o distribuito in una forma che impedisca il raffronto diretto dei prezzi con l’offerta promozionale, deve essere indicata la base per la valutazione del prezzo prima dello sconto.
2.2. Informazioni da indicare su tagliandi o buoni:
2 valore di rimborso del tagliando o del buono, che può essere un prodotto o un servizio, o laddove il tagliando o il buono possano essere scambiati con contanti, il valore monetario;
3 ogni limite d’impiego, compresa la data di scadenza; e
4 prodotti o servizi per i quali ci si può avvalere del tagliando o del buono.
3. REGALI E PREMI-OMAGGIO
Informazioni da rendere disponibili a richiesta, senza poterle subordinare all’acquisto del prodotto o servizio in promozione:
– ogni condizione o limite applicabile al regalo o al premio-omaggio.
4. CONCORSI PROMOZIONALI E GIOCHI PROMOZIONALI
4.1. Informazioni da fornire nella comunicazione commerciale:
– valore commerciale e natura del premio;
– termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni;
– ogni restrizione di natura geografica o personale, come luogo di residenza od età;
– necessità di ottenere l’autorizzazione a partecipare da un adulto o da un datore di lavoro;
– ogni costo non connesso all’acquisto del prodotto o servizio in promozione associato alla partecipazione al concorso promozionale od al gioco promozionale;
– in caso di gioco promozionale, informazioni sufficienti affinché tutti i partecipanti della promozione comprendano le proprie probabilità di vincita.
4.2. Informazioni da rendere disponibili a richiesta, senza poterle subordinare all’acquisto del prodotto o servizio in promozione:
– eventuali condizioni applicabili al concorso promozionale o al gioco, compresa ogni limitazione riguardante l’iscrizione od i premi;
– numero di premi in palio e, se sono in palio diversi tipi di premi, numero di premi di ciascun tipo;
– regole che disciplinano la partecipazione al gioco od al concorso e l’assegnazione dei premi;
– criteri per stabilire chi è ammesso a partecipare al gioco od al concorso;
– procedura di selezione per l’assegnazione dei premi e, se la selezione è affidata ad una giuria, composizione di quest’ultima;
– data in cui saranno resi noti i risultati del gioco o del concorso e modalità seguite per farlo;
– modalità di consegna o di ottenimento dei premi ed eventuali costi associati;
– termine entro il quale vanno ritirati i premi;
– eventuale intenzione di utilizzare i nominativi dei vincitori in eventi pubblicitari successivi e relative condizioni; e
– particolari relativi alla partecipazione dei vincitori, in subordine all’accordo di questi ultimi ed alle regole sulla protezione dei dati.
Grazie Lara,
gentilissima.
Andrea Giuricin