24
Lug
2017

Un’idea elvetica di libertà—di Giulia Pasquali

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Giulia Pasquali.

«Invece che consegnarsi ad un decisore sovrano, gli svizzeri hanno preferito restare liberi negoziatori», afferma Carlo Lottieri nel suo recente libro Un’idea elvetica di libertà. Nella crisi della modernità europea (Editrice Morcelliana, 2017, pp. 218, € 16,50). La nazione elvetica ha infatti come sua caratteristica di base quella di essere legata al consenso di quanti ne fanno parte e basata su liberi legami. È questo – secondo Lottieri – il modello da seguire in Europa, non quello volto all’integrazione politica europea oggi sposato da gran parte degli intellettuali.
Ma qual è la peculiarità del federalismo elvetico? Uno dei fattori fondamentali del successo svizzero risiede nella centralità della proprietà, indispensabile alla libertà dei singoli, la cui protezione può essere raggiunta solo grazie a poteri locali e quindi in competizione. In altre parole, la Svizzera ha trovato nel pluralismo istituzionale e nella molteplicità dei centri di governo il modo migliore per salvaguardare la protezione delle libertà dei singoli.
È bene notare tuttavia che la dispersione del potere, che a noi oggi appare come tratto peculiarmente svizzero, era piuttosto comune in diverse aree d’Europa nel Medioevo e anche successivamente. L’originalità dei cantoni rivela il permanere di istituzioni, pratiche e relazioni sociali sviluppatesi nel Medioevo e in quell’epoca condivise in Europa, ma che, successivamente, furono spazzate via dall’imporsi di un potere centrale e assoluto. Grazie al carattere impervio delle montagne e alla solidità delle istituzioni locali, la società elvetica è in parte sfuggita alla trasformazione che nell’Europa continentale ha portato all’edificazione dello Stato. Quando ci s’interessa alla Svizzera, bisogna dunque guardare a quei cinque secoli che hanno preceduto l’invasione napoleonica.
Come abbiamo visto, nella Svizzera che ha preceduto la costituzione ottocentesca la proprietà è centrale, perché è quest’ultima a tutelare la persona, la società e il diritto. In particolare, è la proprietà condivisa che ha rappresentato l’intero fondamento della società elvetica. Quelli che oggi, anacronisticamente, chiamiamo i cantoni originari erano in realtà istituzioni all’interno delle quali il legame civico dipendeva dalla comune disponibilità di alcuni beni. La capacità di organizzare forme comuni di difesa, ad esempio, discendeva dalla comunanza nella proprietà e nella gestione di talune risorse. «I beni comuni erano la base di una dimensione civile che partiva dalla gestione delle risorse per poi coinvolgere l’insieme delle regole della convivenza», scrive Lottieri. Da ciò possiamo intuire come il federalismo elvetico originario sia un federalismo di proprietà, estraneo alla logica dello Stato moderno accentratore che, in quegli anni, non aveva ancora preso forma.
È a questo particolare modello di federalismo che il Vecchio Continente dovrebbe aspirare. Si può affermare, in definitiva, che le antiche libertà elvetiche siano la vera alternativa al progetto di unificazione europea. La sfida sarà certo quella di reinventare, in un quadro culturale largamente trasformato, un ordine politico largamente decentrato e capace di accantonare le logiche sovrane proprie dello Stato moderno.
È una sfida, questa, che tuttavia bisogna accettare, perché è soltanto attraverso il pluralismo istituzionale che si può avere una garanzia di libertà. Nella situazione presente, infatti, l’Europa rischia di diventare uno dei luoghi meno ospitali per le libertà dei singoli e una delle aree in cui si fa più difficile ogni tutela della vita sociale. Questo è dovuto al fatto che l’ideale europeista dell’uguaglianza, a cui sono votati quanti vogliono l’integrazione politica europea, non è compatibile con la tutela delle libertà individuali.
La Svizzera odierna, invece, tanto refrattaria a essere assorbita dall’unione e così tenacemente ancorata ai suoi minuscoli villaggi, incarna un’idea migliore e più fedele d’Europa, perché riconosce la complessità della realtà storica e sociale e cerca di proporre istituzioni che siano al servizio di un mondo caratterizzato dalla diversità.

21
Lug
2017

Flat Tax: una replica a Vito Tanzi—di Eugenio Somaini

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Eugenio Somaini.

Nel suo articolo pubblicato su il Sole 24 Ore del 6 luglio Vito Tanzi ha sostenuto: i) che un regime di flat tax può essere adatto ad un sistema con un livello di spesa pubblica non troppo elevato, ma non a uno come quello italiano in cui questa è tanto elevata da rendere l’imposta ad aliquota unica inaccettabile praticamente per tutti salvo i percettori dei redditi più elevati, aggiungendo a ciò che una parte significativa di tali redditi è dovuta a privilegi che ne rendono discutibile lo status assiologico; ii) che la progressività è praticamente innocua e non rappresenta comunque il principale difetto del nostro sistema fiscale, essendo quest’ultimo costituito dal carattere farraginoso delle norme, dalle situazioni di privilegio che lo caratterizzano e dalle distorsioni che introduce.

La conclusione sembra essere che non è questo il momento di parlare di flat tax e che è meglio rinviare la discussione a tempi migliori.

L’innegabile buon senso di tali argomenti non può cancellare a mio giudizio alcune serie perplessità riguardo ad alcuni di essi.

La prima (e principale) riguarda l’idea che sia inopportuno parlare di eliminare la progressività quando si tratta di ridurre la spesa pubblica. Tale idea disconosce il fatto che precisamente il carattere indefinitamente progressivo (effettivo o immaginato) ha fornito un potente impulso all’espansione della spesa pubblica: se le tasse le pagheranno alla fine solo (o in misura prevalente) i più ricchi non c’è ragione di porre troppi limiti a spese che offriranno ai meno abbienti e anche a larga parte dei ceti medi (soprattutto alla componente di essi che opera nel settore pubblico), non solo vantaggi materiali, ma anche la soddisfazione morale di compiere un atto di giustizia.

La seconda è che la serie di eccezioni e di norme particolari che rendono così macchinoso e distorto il sistema attuale non sono un fenomeno a sé indipendente dalla progressività del sistema, ma ne sono per molti versi la conseguenza, in quanto hanno in genere origine dalle pressioni di quei segmenti delle classi con redditi più elevati che sono in grado di mettersi al riparo dalla progressività invocando una varietà di nobili e speciose motivazioni e appellandosi in genere agli stessi valori che ispirano gli ideali progressivisti.

La terza è che, come a suo tempo hanno sostenuto sia Pareto sia de Viti de Marco, un sistema in cui le imposte sono decise da coloro che non le pagano (o le pagano solo in misura solo limitata) è per sua natura un sistema viziato e destinato a produrre sistematicamente eccessi. Per questi motivi mi sembra che la flat tax dovrebbe essere valutata non solo dal punto di vista della sua efficacia pratica, ma anche da quello di una sua sostanziale valenza costituzionale o meta-costituzionale (nella prospettiva di quello che potremmo definire un ‘costituzionalismo liberale’). Si deve notare a questo proposito che le crisi fiscali si sono in genere risolte con l’insolvenza, con l’inflazione o con imposizioni patrimoniali espropriative e che, avendo l’adesione all’Euro reso di fatto impraticabile la prima e proclamato con il Fiscal Compact l’incostituzionalità della seconda, la sola remora all’adozione come ultima ratio della terza è il richiamo a quel ‘costituzionalismo liberale’ che dovrebbe essere invocato come principale giustificazione della flat tax.

Sarebbe ingenuo contare sull’imminenza di un’effettiva adozione della flat tax, ma sarebbe anche, a mio giudizio, imprudente accettare che l’idea venga semplicemente archiviata come una proposta interessante tra le tante: ciò che ritengo si possa e debba auspicare è che essa rimanga insistentemente e fastidiosamente all’ordine del giorno.

21
Lug
2017

Google Policy Fellowship at Istituto Bruno Leoni Assigned

La Google Fellowship è stata assegnata, a seguito di selezione per curricula e colloquio, al dott. Giovanni Caccavello (28 settembre 2017).

The Google fellowship was assigned, on the basis of the winner’s CV and interview, to Dr. Giovanni Caccavello (September 28th, 2017)

 

Google offre una fellowship presso l’Istituto Bruno Leoni. La borsa di studio avrà una durata di TRE mesi a partire dall’ottobre 2017. Per fare domanda vi preghiamo di inviare una breve e-mail all’indirizzo info@brunoleoni.org, allegando un CV.
Il termine di presentazione delle domande è il 27 agosto 2017.

Maggiori informazioni sono disponibili sul blog di Google.

 

Call for Istituto Bruno Leoni – Google Fellowship

Your fellowship at IBL

IBL and Google Italy are partnering for an exciting new fellowship program on competition in mobile markets. The aim is to bring together the tech industry and academics to focus on competition in mobile markets. You will be a key driver of that process – through research, organization and participation in the meetings, as well as contributing to the resulting report. Your time at IBL will be dedicated to exploring a number of specific themes relating to the impact of competition in this sector.

What this means concretely

During the fellowship, you will spend time working at Istituto Bruno Leoni on competition in mobile markets, through:

  • drafting and preparation of both internal and external briefing documents and materials
  • assisting in the organisation of workshops and trainings, monitoring of daily news sources of relevance
  • performing other duties as assigned.

Who are we looking for?

We want to encourage applicants from diverse backgrounds so previous experience in our specific field is not a requirement. Activism and social engagement – of any kind – is a strong plus. Our office is multilingual, but à good knowledge of Italian and English is necessary.

  • A higher education degree in social science, law, political science, international or EU affairs or other relevant field is desirable but can be compensated by relevant IT and/or non-formal education experience.
  • A passion for the issues related to competition and digital markets.
  • Quick learner with strong ability to develop knowledge on new concepts and adapt to new processes.
  • An open and avid communicator and a strong team player
  • Willingness to live in Italy.

REQUIRED SKILLS

Ability to formulate analyse documents and monitor processes.
Excellent writing skills in Italian and English.
Ability to research, collate, analyse and summarise information.
Ability to manage effectively your own time, activities and budget.
Sociable, service oriented and at ease in a multicultural environment.
Proactive, critical, flexible and solution oriented.
Ability to work independently and as part of a team on a common project.
A team player with excellent interpersonal and communications skills.
Computer literacy: good working knowledge of word processing, e-mail and Internet applications.

What’s in there for you?

As part of the partnership with Google, you will have access to interesting training opportunities offered by the Google Rome Office.

How to apply

To submit your application for this vacancy, please write to serena.sileoni@brunoleoni.org

Interviews for this vacancy will be held in August and/or beginning of September. The successful candidate will be expected to start in October.
CONFLICT OF INTEREST

IBL requires applicants to inform us about any possible conflict of interest.

IBL aims to ensure that no job applicant or employee receives less favourable treatment on the ground of race, colour, nationality, religion, ethnic or national origins, gender, marital status, caring responsibilities, sexual orientation, disability or chronic illness.

20
Lug
2017

Quando l’ottimo è nemico del bene. Risposta ad Alberto Bisin sulla flat tax—di Nicola Rossi

Alberto Bisin (“Tutti i limiti della flat tax”, La Repubblica, 19 luglio 2017) ha dedicato alla proposta dell’Istituto Bruno Leoni di riforma del sistema fiscale alcune considerazioni critiche che meritano una breve replica. Da un punto di vista economico – sostiene Bisin – “è ben possibile che [la proposta configuri] il sistema fiscale migliore date le condizioni politiche del paese” ma da un punto di vista economico essa “non configura certo un sistema fiscale ottimale”. Come nei migliori courtroom movies verrebbe naturale dire: “Grazie, Vostro Onore, non ho altro da aggiungere”. Una proposta di politica economica – ed in particolare di politica fiscale e sociale come quella in discussione – cerca di superare i limiti del sistema vigente, di ovviare alle sue principali carenze, di evitare le sue più evidenti distorsioni. Nel farlo, è importante avere come punto di riferimento la teoria economica ma, naturalmente, ad una proposta di riforma complessiva non si chiede di essere necessariamente “ottimale” (nel senso che gli economisti attribuiscono a questa espressione).

Ma veniamo alle critiche. Primo, la proposta “non tiene sufficientemente in conto l’opportunità di trasferire il carico fiscale da redditi a consumi”. Le imposte indirette valgono oggi poco meno del 20% delle entrate tributarie. Dopo la proposta il peso delle indirette passerebbe al 30%. Le imposte dirette passerebbero, invece, da poco più del 49% al 36%. È ancora poco? Non è “ottimale”? O non sarebbe piuttosto, innegabilmente, un passo avanti senza precedenti?

Secondo, il meccanismo di finanziamento dei servizi pubblici descritto nella proposta avrebbe gravi difetti in termini di incentivi. Un meccanismo assicurativo e obbligatorio di finanziamento della sanità simile a quello ipotizzato dall’Istituto Bruno Leoni è in vigore in Olanda dove è esteso all’intera popolazione (e non solo alla popolazione più abbiente come nel nostro caso) e dove una sorta di fondo di garanzia interviene per evitare le disfunzioni citate da Bisin. E che dire dell’università (un altro campo cui la logica della proposta IBL potrebbe essere facilmente applicata)? Sarebbe “inefficiente” o in qualche senso “subottimale” chiedere ai contribuenti più abbienti di sostenere il costo della istruzione universitaria dei loro figli (e di non godere invece, come accade oggi, di un sussidio indebito)?

Terzo, la proposta – sostiene Bisin – non sarebbe finanziariamente sostenibile perché non sostenibile sarebbe la corrispondente riduzione delle spese. In realtà la proposta IBL costa, a regime, 27 miliardi di euro interamente coperti da tagli di spesa. È appena il caso di ricordare che nel corso degli ultimi quattro anni sono stati operati tagli di spesa per 30 o 40 miliardi (a seconda delle fonti), purtroppo sciaguratamente dispersi senza molto costrutto. Il solo completamento del lavoro avviato da Carlo Cottarelli e Roberto Perotti potrebbe determinare una ulteriore riduzione delle spese per almeno circa 13 miliardi di euro. La revoca di alcuni irragionevoli recenti provvedimenti di spesa e la sostituzione di istituti assistenziali o prevalentemente assistenziali resi obsoleti dalla proposta consentirebbe di completare il lavoro. Se si vuole trovare un punto di attacco della proposta – che non a caso prevede un adeguato periodo di transizione per salvaguardare i conti pubblici – questo è fra i meno indicati.

Quarto, la proposta, sostiene Bisin, “limita fortemente la progressività delle imposte”. Quale progressività? Ci si rende conto che la progressività dell’imposta personale è oggi limitata ai soli redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori ai 30 mila euro circa di imponibile? Non ricordo moti di indignazione sull’argomento, per quanto ce ne sarebbero i motivi. Ci si rende conto che la progressività nominale del sistema vigente è largamente vanificata dalla fornitura tendenzialmente gratuita dei servizi pubblici?  Siamo certi che rovesciando l’impianto logico del sistema (minore progressività nominale e fornitura tendenzialmente onerosa per i contribuenti abbienti dei servizi pubblici) l’equità del sistema non ne possa guadagnare? Non dice nulla la prevalente composizione sociale degli elettorati delle forze politiche che sostengono o avversano la proposta (o simili proposte)?

Infine, l’arma fine-di-mondo: la proposta risentirebbe di un “forte impianto ideologico di stampo liberista”. Alberto Bisin vive da tempo negli Stati Uniti e forse gli è sfuggito che, nelle previsioni ufficiali, la pressione fiscale per il 2020 è marginalmente superiore a quella prevista per il 2017, già significativamente superiore alla media dell’Eurozona. Che il rapporto fra spesa pubblica e prodotto non accenna a flettere significativamente. Che i vincoli alla finanza pubblica contenuti nel fiscal compact – e con essi la stessa possibilità di un più stretto coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo – sono sotto un attacco concentrico. Che dopo la sua approvazione nel 2012, il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio è stato derogato – con la partecipazione entusiasta di tutte le forze politiche presenti in Parlamento – in ogni singolo anno. E lo stesso accadrà nell’anno di grazia 2017. La proposta IBL rappresenta un tentativo – sicuramente perfettibile – di porre un argine a questa deriva invitando tutti i cittadini a non considerare ineluttabile l’espansione in atto della intermediazione pubblica delle risorse. E delle tante connesse posizioni di rendita. È un obbiettivo che forse suonerebbe ragionevole anche a Luigi Einaudi ed Ezio Vanoni.

20
Lug
2017

I soldi pubblici non sono mai abbastanza, soprattutto per Alitalia

L’ultima cattiva notizia arriva dal Ministro Delrio che non ha escluso che il prestito ponte posso essere prolungato e che lo Stato possa intervenire entrando direttamente nell’azionariato della fallita compagnia aerea.

Si tratta di un eventualità che avevamo già discusso in occasione del policy breakfast del 22 giugno scorso all’Istituto Bruno Leoni e che deriva dalla gravità dei problemi dell’azienda..

Da un punto di vista industriale, senza nuovi investimenti la compagnia aerea non può ridefinire la propria strategia, per cercare di catturare quella parte di mercato più ricca con nuovi aerei a lungo raggio.

Le continue perdite hanno messo nell’angolo il vettore aereo.

Inoltre era ovvio che nel processo di vendita le condizioni sul prezzo le avrebbero fissate gli acquirenti.

Il sentore negativo sulle offerte non vincolanti prossime a essere formulate, evidentemente ha fatto uscire allo scoperto le paure della politica: chi vorrà mai comprare una bad company quale è Alitalia in questa situazione?

Non è la compagnia che interessa ai compratori, quanto il mercato all’interno del quale essa opera, che ha visto nel corso degli ultimi due decenni una forte crescita da 53 milioni di passeggeri ad oltre 134 milioni di euro.

Nessuno è interessato ad una flotta vecchia e con gran parte degli aerei in leasing che hanno un valore di poco superiore ai 100 milioni di euro a bilancio.

Una compagnia come Ryanair, ad esempio, che ha in flotta solo B737-800 e che ha comprato altri aerei 737 MAX 200, perché dovrebbe prendersi la flotta di Alitalia, stravolgendo un business che funziona bene?

Alle compagnie interessano alcuni slot, soprattutto su Milano Linate e Roma Fiumicino, che tuttavia non possono essere venduti vista la normativa vigente.

Gli azionisti extra-europei potrebbero solo fare la fine di Etihad poiché non potrebbero mai avere la maggioranza e il controllo dell’azienda. Le ultime decisione dell’Unione Europea infatti stringono ancora di più i requisiti per il controllo da parte di azionisti extra-UE.

A tutti gli acquirenti conviene aspettare che Alitalia arrivi allo stremo, ossia quando finirà il prestito ponte, per conquistare un mercato, come quello del trasporto aereo, in grande salute.

È chiaro poi che oltre a questi problemi industriali vi è un ulteriore problema politico: le elezioni.

Se il prestito ponte finisse a novembre, la compagnia si ritroverebbe immediatamente senza benzina all’inizio della campagna elettorale.

Se il prestito venisse prolungato, si andrebbe avanti per altri mesi, in piena campagna elettorale.

Le promesse elettorali si legherebbero nuovamente al destino del vettore italiano: il ricordo del 2008 è ancora ben presente (soprattutto per il contribuente).

Ma non è da escludersi che il Governo punti proprio a questo, visto che il Movimento Cinque Stelle ha una posizione confusa sull’argomento e l’esperienza di Berlusconi con Alitalia e i capitani coraggiosi non è proprio di quelle da utilizzare per conquistare voti.

Certo è che in questa battaglia politica ed industriale ci sarà un solo perdente: il contribuente che ancora una volta vedrà andare in fumo i propri soldi.

11
Lug
2017

“Anche sulla casa, la flat tax è un passo avanti” – di Nicola Rossi

Non può non far piacere il generale apprezzamento espresso dal presidente di ConfediliziaGiorgio Spaziani Testa (Tempi, 11 luglio 2017 ) circa i contenuti della recente proposta IBL di riforma del sistema fiscale italiano. L’idea che sia ormai passato il tempo dei ritocchi sembra ormai acquisita. Non è poca cosa e se la proposta vi ha contribuito non possiamo che esserne lieti.
Il presidente Spaziani Testa esprime alcune riserve circa il trattamento fiscale degli immobili implicito nella proposta con particolare riferimento alla tassazione degli immobili non locati ed al ruolo dei Comuni nella determinazione delle rendite catastali. Sono riserve di cui tenere conto nel lavoro di affinamento della proposta. Qui è appena il caso di segnalare due aspetti. Primo, la proposta implica un favor significativo per gli investimenti immobiliari rispetto agli investimenti a carattere finanziario. Se le rendite di questi ultimi sono infatti tassate con l’aliquota unica al 25%, le rendite catastali (rientrando all’interno dell’imponibile Irpef) sono tassate in base all’aliquota media effettiva che tocca il 25% solo per imponibili particolarmente elevati. La differenza non è da poco ed è particolarmente significativa per i contribuenti con imponibile basso o medio. Secondo, ai Comuni la proposta riserva più che la determinazione delle rendite catastali un ruolo attivo nella individuazione degli abusi catastali, e con esso un ruolo attivo nella determinazione del gettito relativo allo specifico Comune.

Ciò premesso, è importante che il dibattito sulla proposta IBL si allarghi, come sta facendo, anche alle organizzazioni di rappresentanza. Possono emergerne, come in questo caso, spunti e suggerimenti preziosi per affinarla.

 

7
Lug
2017

La riforma della confisca: un “vulnus” per il diritto e la libertà economica

Il Senato ha approvato una nuova versione del codice antimafia. La riforma, che comprende varie misure, ha fatto discutere soprattutto per l’inserimento, nel suo testo, di un ampliamento del perimetro di applicazione della cosiddetta “confisca allargata”. A beneficio del lettore non specialistico, si rende necessaria una breve parentesi tecnica: la confisca è una misura di prevenzione patrimoniale particolarmente incisiva, fino ad oggi riservata ai soggetti di reati quale l’associazione per delinquere di stampo mafioso, con gravi indizi di colpevolezza a proprio carico. Con la riforma del codice, l’ambito di applicazione della confisca viene allargato agli indiziati di reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui corruzione e peculato. Si tratta di una novità che nessuno, tra i tecnici del diritto, ha salutato con favore: giuristi tra i più autorevoli, commentatori vari e perfino Raffaele Cantone hanno messo in luce come l’indebita estensione della confisca finisca per snaturare la funzione propria dell’istituto e rappresenti un grave passo falso del Parlamento. La norma, infatti, crea un vulnus diretto al cuore dei principi dello Stato di diritto, del rispetto degli obblighi internazionali e della libertà economica. Ma procediamo con ordine.

Giovanni Fiandaca, in un suo editoriale per il Mattino di Napoli, ha ricordato che la confisca è basata su un presupposto criminologico avvalorato da diverse risultanze empiriche: il mafioso accumula le proprie ricchezze sulla base delle proprie attività criminali, ripetute e protratte nel tempo; ciò giustifica la presunzione legale che il suo patrimonio – salvo prova contraria – sia frutto di queste condotte criminose. Lo stesso ragionamento non può farsi per l’indiziato di reati contro la Pubblica Amministrazione: è irragionevole ritenere che questi sia un soggetto che abbia integralmente costruito il proprio patrimonio sulla reiterazione di fenomeni corruttivi. Tra l’altro, come lo stesso Fiandaca ha fatto notare, la confisca allargata può già essere disposta, sulla base del diritto vigente, potenzialmente anche nei confronti di un indagato per reati contro la P.A., purché, però, sia «abitualmente dedito» all’attività criminosa contestatagli. È il requisito dell’abituale dedizione a giustificare una misura così gravemente incisiva sui diritti di proprietà dell’indagato: la riforma approvata dal Senato, invece, non menziona questa misura di garanzia e, per superare la forzatura logica dell’equiparazione tra delitti “mafiosi” e “corruttivi”, lega l’applicazione della confisca alla partecipazione del soggetto a un’associazione per delinquere. Ma così facendo si aggiunge altra illogicità alla fattispecie: la confisca allargata si giustifica, per l’appunto, per la continuità dell’attività illecita, a nulla importando che il soggetto sia associato o meno a un sodalizio criminale. A riprova del fatto che l’allargamento in esame rischia di snaturare la funzione stessa dell’istituto, si ricordi anche che la Corte Costituzionale lo ha finora considerato legittimo per via della sua “eccezionalità” (essendo limitato a pochi, gravissimi reati): l’estensione ad altri, non altrettanto gravi, reati potrebbe condurre a una declaratoria di incostituzionalità.

Come anticipato, c’è poi un problema rilevante di rispetto degli obblighi internazionali e convenzionali del nostro Paese. Lo scorso febbraio, la Grande Camera della Corte EDU ha condannato l’Italia (cd. sentenza De Tommaso) per l’eccessiva vaghezza delle norme interne che disciplinano le misure di prevenzione, rilevando come all’indefinitezza del testo normativo corrisponda, nei fatti, una indebita discrezionalità del giudice. Ciò porta a una grave lesione della posizione del destinatario delle misure, il quale non può, con sufficiente precisione, “prevedere” le conseguenze delle sue condotte. Il legislatore avrebbe dovuto fare tesoro delle indicazioni provenienti dalla Corte EDU e procedere così a un riordino complessivo del sistema della prevenzione personale e patrimoniale. Peccato che invece di agire in questo senso, abbia preferito aggiungere altra vaghezza e indeterminazione, aggravando un quadro complessivamente già censurato dalla più alta Corte europea (che già, nella nota sentenza Raimondo c. Italia, aveva messo in rilievo l’eccezionalità delle misure di prevenzione, sottolineando la loro necessaria proporzionalità rispetto al fine generale perseguito).

C’è, infine, un profilo a noi particolarmente caro: quello della tutela della libertà economica. La libertà di impresa e la proprietà privata sono diritti fondamentali e costituzionalmente riconosciuti: la loro lesione dovrebbe perciò essere quanto più limitata possibile. La confisca, invece, rischia spesso di tradursi in una distruzione di patrimonio e di ricchezza, a danno di soggetti solo indiziati, neanche condannati: come denunciato dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si tratta di una «giustizia del sospetto che fa danni all’economia». Del resto, già in tema di misure patrimoniali “antimafia” è stato da più parti fatto rilevare che la disciplina presenta gravi profili di contrasto con il principio penalistico della personalità della responsabilità (ex art. 27 co. 1 Cost.) e con quello più generale di riconoscimento della proprietà privata, spesso “espropriata” senza titolo. La riforma non fa che aggravare questi profili, mettendo così a rischio qualsiasi attività produttiva in Italia e rendendo sempre meno attrattivo il nostro Paese per investimenti esteri.

L’Istituto Bruno Leoni ha criticato, in un suo editoriale, lo stato del diritto penale italiano, sempre più vittima di novità affrettate e controproducenti, figlie del tentativo ottuso e cieco di inseguire il consenso elettorale sul terreno della paura sociale. Sempre Giovanni Fiandaca ha definito questo atteggiamento come “populismo penale”: e mai definizione fu più calzante. Lo Stato di diritto presuppone un ricorso limitato allo strumento penalistico e un’attenzione particolare alle garanzie dell’individuo: nulla di tutto questo sembra essere preoccupazione del legislatore di questa riforma, più impegnato a varare una norma “elettorale” che a risolvere i nodi del sistema giustizia. Non tutto, forse, è però perduto: la riforma del codice antimafia deve essere ancora definitivamente approvata dalla Camera. È inutile sperare in un sussulto di ragionevolezza e dignità da parte del Parlamento?

@GiuseppePortos