4
Ott
2018

E-Book e Libri: via libera alla tassazione Iva agevolata per i prodotti multimediali—di Cosimo Melella

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Cosimo Melella.

Con la decisione presa a Marzo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea bloccava il provvedimento del Parlamento Europeo che prevedeva l’abbassamento dell’aliquota Iva per i prodotti multimediali, gli e-book. Il 2 Ottobre scorso, invece, riunito in Lussemburgo, l’EcoFin, il Consiglio dell’Unione Europea, composto dai ministri delle finanze dei paesi membri, competente per le questioni relative alla politica economica, alla fiscalità e alla regolamentazione dei servizi finanziari, ha approvato, e con sorpresa per tutti, una direttiva della Commissione che permetterà ai Paesi dell’Unione di applicare agli e-book la stessa Iva dei libri cartacei con un’aliquota ridotta. Read More
1
Ott
2018

Abbasso la Ausverkaufte Heimat, ovvero la “svendita della patria”—di Luca Minola

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Luca Minola.

Negli ultimi giorni il governatore uscente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha presentato il nuovo regolamento, approvato recentemente dalla giunta, in base al quale le nuove abitazioni saranno riservate ai soli residenti.
In particolare, d’ora in avanti chi non è residente in Alto Adige non avrà più la facoltà di acquistare i nuovi appartamenti immessi sul mercato immobiliare.

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14
Set
2018

Alcune domande frequenti sugli orari di apertura dei negozi

Alcune domande frequenti sulgli orari di apertura dei negozi

L’Italia è l’unico paese europeo ad aver pienamente liberalizzato gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali?

No, in realtà la maggioranza degli Stati membri dell’Ue (UK incluso) hanno eliminato ogni forma di restrizione (16 su 28). Oltre all’Italia, le nazioni che hanno lasciato alla libera determinazione degli esercenti la scelta dei periodi di apertura sono: Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Svezia, Ungheria. Read More

6
Set
2018

La Platform Economy, ovvero: quella cosa su cui tutti legiferano, tranne il legislatore—di Maria Vittoria La Rosa

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Maria Vittoria La Rosa:
È dello scorso 18 luglio la notizia dell’inserimento della figura dei riders (ovvero le persone che, utilizzando il proprio mezzo di trasporto – di solito bici o scooter – recapitano a casa nostra beni acquistati su piattaforme digitali) nel Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

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23
Ago
2018

Le autostrade italiane non sono le più care di Europa e dopo la privatizzazione il rischio per gli automobilisti si è ridotto più che sulle strade pubbliche

Si possono fare molti passi in avanti per una migliore regolazione economica del settore e per una più corretta attribuzione della responsabilità dei controll, ma le critiche del M5S all’attuale regime di concessione sono sbagliate.

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17
Ago
2018

Niente sequestro se l’occupazione abusiva è tollerata: tanto rumore per nulla?

La Corte di Cassazione (con sentenza n. 38483/2018) ha respinto un ricorso proposto avverso l’ordinanza di rigetto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente occupato (è opportuno mettere in luce come il PM abbia avanzato un limitato motivo di ricorso, esclusivamente centrato sulla qualificazione giuridica del reato ascritto agli imputati). È possibile riportare integralmente le motivazioni della sentenza in parola:

«La questione giuridica sulla natura permanente o meno del reato di cui all’art. 633 cod. pen., posta dal ricorrente, non rileva in questa sede, tenuto conto che il Tribunale ha, comunque, escluso la sussistenza del fumusdel reato anche sotto il profilo inerente all’elemento soggettivo, a causa del lungo periodo di tempo, circa 20 anni, in cui il Comune, proprietario dell’immobile, aveva prestato acquiescenza alla supposta occupazione abusiva, ingenerando il convincimento negli indagati, attraverso atti positivi come il pagamento dell’utenza relativa al consumo di energia elettrica dell’immobile, della legittimità dell’occupazione, così escludendone il dolo. Sotto questo profilo, il ricorso è del tutto generico e non configura alcuna violazione di legge, a fronte di una motivazione che ha valorizzato un elemento sintomatico significativo e che, per questo, non può dirsi meramente apparente».

Purtroppo – come è evidente, dato anche il limitato raggio di cognizione del ricorso per cassazione – si tratta di motivazioni notevolmente sintetiche, che pertanto impediscono all’osservatore di avere piena consapevolezza dei fatti di causa. Di seguito, però, ciò che è possibile ricavare dalla lettura della sentenza. Sappiamo che la rilevata acquiescenza del Comune nei confronti dell’occupazione si è estrinsecata nella forma del pagamento delle utenze relative al consumo di energia elettrica: e questo sembra correttamente consentire l’esclusione dell’elemento soggettivo in capo agli imputati. Ancora, sappiamo che – contrariamente a quanto affermato da qualcuno – la sentenza non ha fatto alcun riferimento alla funzione sociale della proprietà in chiave di giustificazione dell’occupazione. E la cosa non sorprende: come chiarito dal dettato costituzionale, la funzione sociale è un tutt’uno con la proprietà, per cui non può esservi la prima se viene meno la seconda; essa non può quindi diventare causa di giustificazione della lesione del diritto di proprietà altrui. Infine, sappiamo che la “tolleranza” – quale categoria giuridica “pretoria” dagli informi e incerti confini – può avere un esito “sanante” solo per il passato, ma non anche per il futuro: se la ventennale inerzia del proprietario può aver “giustificato” l’occupazione fino ad oggi, l’atto di affermazione del proprio diritto (ravvisabile nella controversia giudiziaria) da parte del Comune ha l’effetto di privare di consistenza «il convincimento negli indagati della legittimità dell’occupazione», in quanto incompatibile con quest’ultima. Per cui, a parere di chi scrive, una eventuale, nuova richiesta di sequestro – nel caso in cui l’occupazione (ora consapevolmente) abusiva dovesse, come pare, proseguire – dovrebbe essere accolta.

In definitiva, un caso rilevante più per la propria adattabilità alla polemica politica che per il proprio significato giuridico. Quel che è certo, però, è che questa sentenza suona come un campanello d’allarme per certi enti pubblici facilmente inclini all’inerzia: è fondamentale far valere il proprio diritto di proprietà fin dal primo momento utile o si potrebbe finire sconfitti in un’aula di giustizia.

@GiuseppePortos