La responsabilità solidale negli appalti figlia della irresponsabilità di uno Stato mai solidale con il Paese – di Enrico Zanetti
Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Enrico Zanetti.
Negli scorsi mesi, prima con il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 16/2012) e poi con il Decreto “crescita e sviluppo” (DL 83/2012), sono state introdotte una serie di disposizioni che con le semplificazioni e la crescita nulla hanno a che vedere.
In particolare, si tratta delle norme che rimettono in pista la responsabilità solidale dell’appaltatore con il suo subappaltatore per il versamento dell’IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Un’operazione che era stata già accarezzata dal legislatore nel 2006 (con il famigerato “Decreto Visco-Bersani”) e che era stata opportunamente neutralizzata nel 2008.
A volte ritornano, dunque.
Se il subappaltatore non versa, l’appaltatore risponde in solido, divenendone quindi garante a favore dello Stato.
Non viene risparmiato nemmeno il committente originario: se l’appaltatore o i suoi subappaltatori non versano IVA e ritenute all’Erario, la responsabilità solidale non opera, ma può scattare una sanzione da 5mila a 200mila euro.
Come possono, committente e appaltatore, evitare di incorrere, rispettivamente, nelle sanzioni e nella responsabilità solidale? Devono richiedere alla propria controparte idonea documentazione comprovante la regolarità dei versamenti all’Erario prima di procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale.