NCC e taxi: la Regione Lazio li vuole a chilometro zero, interviene l’Antitrust
Nella giornata di ieri, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione alla Regione Lazio, riguardante alcuni profili restrittivi della concorrenza relativi alle norme che disciplinano l’esercizio del trasporto pubblico non di linea. Il presupposto della segnalazione è la legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993 (e s.m.i.), con cui la Regione Lazio disciplina – appunto – l’esercizio del trasporto pubblico non di linea. In particolare, l’art. 5-bis della legge citata, come modificato dalla legge regionale n. 7 del 14 febbraio 2005, limita l’effettuazione del servizio di taxi e di noleggio con conducente da/per porti e aeroporti ai titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal comune capoluogo di Regione, oppure dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti si trovano.
Tanto per capirci, i collegamenti da e per Fiumicino possono essere svolti solo da tassisti e conducenti del servizio NCC con autorizzazione rilasciata dai comuni di Roma o di Fiumicino, non invece se l’autorizzazione è stata rilasciata, per esempio, dal comune di Civitavecchia. La norma è, quindi, evidentemente incompatibile con i principi comunitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, perché vengono posti dei vincoli di natura territoriale che non sono funzionali né proporzionali a eventuali esigenze dei comuni interessati. L’AGCM, peraltro, aveva già invitato la Regione Lazio a riesaminare la normativa previgente, ove disponeva che “il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengano esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione” (art. 5, legge regionale n. 58/93), risultando tale disciplina già allora – cioè prima delle modifiche intervenute con la legge regionale n. 7/05 – restrittiva della concorrenza.
Probabilmente, l’Autorità avrebbe fatto meglio a contestare in toto la legge regionale citata, dopo che solo qualche anno fa (cfr. segnalazione AS736, in Boll. N. 30/2010) aveva evidenziato ulteriori distorsioni della concorrenza nella previsione dell’iscrizione ad un ruolo provinciale come requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto pubblico non di linea (e della sua cancellazione come requisito in caso di trasferimento ad altro ruolo).
Più in generale, la nuova segnalazione testimonia la crescente attenzione dell’AGCM per il settore del servizio di trasporto pubblico non di linea, intravedendovi – giustamente – vari e ampli profili non concorrenziali. Risale a meno di due mesi fa, infatti, la segnalazione a Governo e Parlamento con cui la stessa Autorità li aveva invitati a “eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea, causate dall’esclusione della disciplina dei taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente (NCC), di cui alla l. n. 21/1992, dall’ambito di applicazione delle recenti norme di liberalizzazione”, e che avevamo già trattato su questo stesso blog. L’auspicio – oggi come ieri – è che i continui interventi dell’Antitrust vengano finalmente riconosciuti come un monito a ripensare integralmente la disciplina sul trasporto pubblico non di linea; il fondatissimo sospetto – oggi come ieri – è che ne siamo ben lungi.
Twitter: @glmannheimer
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