26
Feb
2015

DDL Concorrenza: Banche

La bozza del Disegno di Legge sulla concorrenza del governo contiene tre articoli – il 23, il 24 e il 25 – che riguardano le banche, anche se pare che altre e più consistenti riforme (riguardanti le Banche Popolari) saranno incluse altrove. I tre articoli sono poco incisivi e riguardano aspetti secondari.

Articolo 23

“Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. […]”

L’articolo 23 pone un tetto ai costi telefonici dei servizi di assistenza clienti. Spesso però le imposizioni ex lege di uno sconto su un servizio producono aumenti in altri servizi, e quindi è probabile che l’eventuale risparmio netto sarà trascurabile.

Articolo 24

“[…] sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet. […]”

L’articolo 24 riguarda la comparabilità dei costi dei più diffusi (e omogenei) servizi bancari. Se ci saranno o meno vantaggi per i consumatori dipenderà dalla legislazione accessoria che l’articolo richiede: pubblicare online prospetti informativi non è particolarmente utile per la maggioranza della popolazione italiana, ma per gli altri l’articolo potrebbe consentire scelte più informate riguardo i fornitori di servizi bancari.

Articolo 25

L’articolo 25 è scritto in legalese e consiste in istruzioni da dare ad un editor di testi per modificare un altro testo. Il riferimento è all’articolo 28 della legge n°27 del 2012, e la legge modifica il comma 1 dell’articolo, e aggiunge i commi 1-bis e 3-bis. Abbiamo tradotto la legge in italiano per voi, mettendo le aggiunte tra parentesi graffe ed esplicitando le cancellazioni.

«Art. 28 (Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo). –

1. […] le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita {, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all’erogazione del mutuo o del credito}  sono tenuti a […]. Il cliente e’ comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu’ conveniente […]

{1-bis Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l’irrogazione […] di una sanzione […]}

[…]

{3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente […]. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo […]}

Si cerca di aumentare la concorrenza tra prodotti finanziari rendendo più difficile il bundling di mutui e prestiti ad altri servizi finanziari, che possono essere comprati altrove. Specificamente si estende la legge preesistente a più prodotti finanziari, si esplicitano le sanzioni, e si sottolinea la questione delle “società appartenenti al medesimo gruppo”. La formulazione della nuova legge è più generale e quindi ha un maggiore campo di applicazione, e verosimilmente porterà ad un aumento della concorrenza sul mercato.

L’idea sottintesa è che la concorrenza sia prodotta dai consumatori e non dagli imprenditori, anche se nella mia esperienza i consumatori non sono granché proattivi. Questo articolo sembra però il più efficace dei tre nel promuovere la concorrenza.

Nessuno dei tre articoli affronta i problemi strutturali del sistema bancario: la sottocapitalizzazione, gli elevati costi per la clientela, la sovraesposizione ai titoli pubblici, la commistione con la politica per il tramite delle Fondazioni, l’accumularsi dei crediti inesigibili. Alcuni di questi problemi non si possono risolvere ex lege, come la sottocapitalizzazione e i crediti inesigibili; altri sì, al costo però di improbabili sacrifici per la classe politica.

È in discussione una riforma delle Banche Popolari, attualmente in fase di conversione sotto il nome di “Investment Compact”, ma non si parla del tema nel DDL in questione. Lo scopo dell’Investment Compact, almeno a parole, è di affrontare i problemi strutturali del sistema bancario, cosa che il DDL Liberalizzazioni palesemente non fa.

25
Feb
2015

DDL Concorrenza: Professioni

Fra le misure contenute nel pacchetto di liberalizzazioni varato dal Governo, ve ne sono alcune relative ai servizi professionali.

Nel settore della professione forense, innanzitutto, il Ddl elimina il vincolo di appartenenza a una sola associazione professionale: se la norma verrà confermata durante l’iter parlamentare che la attende, gli avvocati potranno pertanto partecipare a più associazioni. Di conseguenza, il Ddl ha anche eliminato l’obbligo di avere il domicilio professionale nella sede dell’associazione di cui si è parte. Read More

25
Feb
2015

DDL Concorrenza: Servizi postali

Il processo di progressiva liberalizzazione che ha interessato i servizi postali dalla fine degli anni ’90 a oggi ha reso possibile, anche in Italia, l’emergere di nuovi operatori in concorrenza fra loro e con l’ex monopolista. Ciononostante, quest’ultimo ha mantenuto un quasi-monopolio de facto su moltissime attività teoricamente liberalizzate grazie al cosiddetto ‘servizio universale’, oltre ad aver usufruito di politiche “generose” che, in questi anni, l’hanno avvantaggiato non poco.

Tra le sacche di monopolio rimaste in capo a Poste Italiane S.p.A., qualche settimana fa l’Istituto Bruno Leoni si era occupato, con un Briefing Paper, dell’esclusiva sulle notifiche degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada a mezzo postale, chiedendosi che ragioni diverse dalla consuetudine avesse il permanere della riserva in capo all’ex monopolista e auspicando la prossima rimozione della riserva.

Ebbene, il Ddl concorrenza abroga, a partire dal 10 giugno 2016, l’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, liberalizzando il servizio di notifica a mezzo postale degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada. In questo senso, pertanto, la novità è da accogliere certamente con favore: un privilegio – piccolo, ma non insignificante – è stato rimosso e nuovi operatori potranno prestare un servizio con modalità innovative, economie di scala, costi inferiori per i cittadini e per il sistema-giustizia.

Gli interventi del Ddl concorrenza nel settore postale, tuttavia, si fermano qui. Rispetto alla bozza iniziale, pertanto, non può certo ritenersi che si sia fatto abbastanza. Soprattutto, l’impressione che può trarsi dal testo uscito dal Consiglio dei ministri è quella di un esecutivo che, per quanto riguarda il settore postale, non ha avuto il coraggio di affrontare il nodo centrale della mancanza di concorrenza del nostro Paese: l’uso (e l’abuso) del concetto di ‘servizio universale’.

Sarebbe opportuno, in questo senso, escludere tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni negoziate individualmente dal perimetro del servizio universale (perché, non trattandosi di condizioni standard, non presentano alcun carattere di universalità), così come i servizi di posta massiva e le raccomandate non retail. Come aveva già sottolineato l’Agcom, infatti, tali servizi appaiono non più compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e sostegno alle fasce più deboli dei consumatori cui è sotteso il regime di servizio universale (così come gli invii di posta assicurata, la corrispondenza ordinaria e quella registrata). Mantenere l’esenzione IVA in favore di Poste Italiane per questi servizi, al contrario, continua a limitare fortemente un’equa competizione fra i diversi operatori presenti sul mercato, tanto piu’ che l’esenzione IVA é stata già eliminata in un provvedimento dell’estate scorsa per i servizi negoziati individualmente. Si tratta solo, quindi, di dare piena coerenza all’intervento.

Più in generale, la bozza precedente prevedeva che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verificasse con cadenza triennale l’adeguatezza alle condizioni del mercato postale dei contenuti e dei requisiti previsti per il servizio universale, individuando – se del caso – limiti di contenuti e obblighi di qualità da rispettare per il fornitore di tale servizio. Mantenere nel Ddl tale previsione avrebbe costituito un primo passo in una sempre più necessaria riflessione critica sul ruolo e sull’estensione che il servizio universale postale deve assumere in un Paese in cui un mercato concorrenziale appare sempre più idoneo a raggiungerne le finalità, generando solamente benefici per l’utenza finale.

25
Feb
2015

DDL Concorrenza: Assicurazioni e Fondi pensione—di Andrea Varsori

La proposta di legge annuale sulla concorrenza varata dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso ha finalmente posto fine a un’inadempienza che dura dal 2009. La versione ufficiale del decreto legge, però, è decisamente più snella rispetto alle bozze che erano circolate nelle ultime settimane. In alcuni settori, ci si attendeva un intervento a favore della concorrenza che è poi stato notevolmente edulcorato: la mancata apertura della vendita dei farmaci di fascia C è solo l’esempio più noto. Altri settori, d’altro canto, quali le attività portuali, il noleggio con conducente e i servizi pubblici locali, non vengono nemmeno menzionati. A fronte di queste esclusioni, l’importanza delle misure riguardanti le assicurazioni è notevolmente accresciuta.  Occupando dieci pagine e quattordici articoli sulle diciotto pagine e trentatre articoli della legge nel suo complesso, il Capo I, “Assicurazioni e fondi pensione” ha un peso fondamentale in questo disegno di legge. Eppure, più che liberalizzare il settore, le misure contenute negli articoli dal 2 al 15 hanno l’effetto di aiutare il consumatore nei rapporti con le ditte assicurative, garantendo sconti e tutele dove necessario. Read More

24
Feb
2015

DDl Concorrenza: Servizi sanitari

E’ sparita dal disegno di legge sulla concorrenza la questione delle procedure di accreditamento delle strutture private sanitarie, che sembrava invece potesse essere inclusa.

Un intervento legislativo in tal senso avrebbe potuto consegnare agli investitori un sistema più affidabile e meno incerto, ma tant’è. Il tema è stato del tutto rimosso dal disegno di legge approvato, ed è un peccato. La spesa privata accreditata rappresenta circa il 22% della spesa complessiva del SSN (in Lombardia, dove si trova uno dei migliori sistemi sanitari italiani, siamo intorno al 30%), che diventa il 37% del totale se si guarda alla sola spesa ospedaliera. Read More

24
Feb
2015

DDL Concorrenza: Farmaci e farmacie

Il disegno di legge sulla concorrenza, come è noto, ha coinvolto anche il settore farmaceutico.

Finalmente anche le società di capitali potranno diventare titolari di farmacie private e quindi i soci non dovranno più essere obbligatoriamente farmacisti. Inoltre, non esisterà più il limite massimo di quattro licenze in capo allo stesso soggetto. In sostanza quindi, potranno crearsi catene farmaceutiche e ci sarà più margine per sfruttare le economie di scala, fino a oggi molto ristrette dal limite di quattro licenze. Questo è quanto è stato fatto a favore della concorrenza tra farmacie, e quindi di noi consumatori. Un punto a favore del Governo Renzi, che ci auguriamo possa produrre effetti tali da controbilanciare il punto a suo sfavore: la mancata liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C. Read More

24
Feb
2015

DDL Concorrenza: Energia – di Lorenzo Castellani

Il Capo IV del ddl concorrenza riguarda la piena liberalizzazione dei mercati retail dell’energia elettrica e del gas, e del mercato della distribuzione dei carburanti per autotrazione. Le misure di liberalizzazione presentate dal Governo in questo settore possono considerarsi positive in quanto tese a finalizzare un processo di piena liberalizzazione avviato quasi vent’anni fa e che allineerebbero l’Italia ai Paesi europei che garantiscono il maggior tasso di concorrenza nel settore come riportato recentemente da uno studio IBL (http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=15629). Read More

24
Feb
2015

DDL Concorrenza: Comunicazioni

Il crinale tra genuina pulsione procompetitiva e consumerismo maldestro è sovente più sottile di quanto si possa immaginare; accade, così, che a liberalizzazioni autentiche si accompagnino misure che con la rimozione dei vincoli alla concorrenza hanno poco a che vedere. Non fa eccezione il DDL Concorrenza licenziato dall’esecutivo venerdì scorso: iniziativa complessivamente meritoria per la sostanza di numerose disposizioni e, soprattutto, perché finalmente ottempera a un obbligo beatamente disatteso dal 2009, eppure segnata da alcune contraddizioni.

Ci riferiamo, in particolare, alle norme dettate in materia di comunicazioni dagli artt. 16 e 17. L’art. 17 demanda al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’adozione di un decreto che disciplini l’identificazione in via indiretta del cliente nell’ambito delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, anche mediante ricorso al Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale – la cui messa in opera, a quasi dieci anni dalla sua originaria previsione, pare oggi in dirittura d’arrivo.

Si tratta di una misura di buon senso, caldeggiata anche dall’Antitrust nella propria Segnalazione annuale. È davvero grottesco che, nel 2015, l’attivazione di servizi di comunicazione mobili continui a richiedere la presentazione e la riproduzione di un documento d’identità. Occorre, semmai, rilevare una certa timidezza, da parte del governo, nel limitare l’applicazione del principio al suo ambito più ovvio: quello della portabilità del numero, cioè del trasferimento di un’utenza già attiva (e, pertanto, riferibile a un individuo già identificato) da un operatore a un altro.

La riduzione di questi vincoli può agevolare l’impiego di forme di commercializzazione a distanza, più convenienti per la clientela e meno onerose per le compagnie. È del tutto evidente che la necessità di munirsi di una rete capillare di punti vendita costituisce una significativa barriera all’ingresso di nuovi soggetti del mercato delle comunicazioni mobili – si pensi agli operatori virtuali. Ben venga, dunque, questo primo passo, ferma restando l’opportunità d’estendere il ricorso a metodi alternativi d’identificazione anche alle nuove attivazioni.

Ben diverso il giudizio sull’art. 16, che si pone in continuità ideologica e formale – intervenendo sull’articolato del secondo decreto Bersani – con la stagione delle famigerate lenzuolate. Le modifiche introducono una serie di misure relative alla conclusione e alla cessazione dei contratti aventi ad oggetto servizi di comunicazione e servizi audiovisivi. Nelle intenzioni del governo, tali disposizioni dovrebbero garantire un maggior grado di trasparenza ed equilibrio negoziale; in realtà, siamo di fonte a previsioni in alcuni casi ridondanti, alla luce della già intensa tutela garantita ai consumatori dalla normativa vigente, e comunque destinate a irrigidire gli scambi in un settore caratterizzato da continua innovazione e tariffe in calo.

Si osservi, per esempio, l’introducendo comma 3-ter, che limiterebbe a ventiquattro mesi la durata dei vincoli “comprensivi di offerte promozionali”; con ciò contravvenendo a prassi negoziali apprezzate dai consumatori, quali quelle che garantiscono l’utilizzo “sussidiato” dei dispositivi. Davvero non si coglie quale profilo di tutela debba qui prevalere sul beneficio dell’utente che desideri, ipotizziamo, spalmare il proibitivo costo di un iPhone su una relazione di trenta mesi con il proprio operatore, com’è oggi comune. L’unico effetto di norme simili è quello di mutilare la libertà negoziale tanto dei consumatori, quanto delle imprese, sterilizzando formule commerciali mutualmente vantaggiose.

È utile segnalare, incidentalmente, che, proprio in queste settimane, è in corso presso l’Agcom un procedimento sulla medesima materia. Un ulteriore elemento che avrebbe dovuto sconsigliare interventi frettolosi e demagogici.

23
Feb
2015

Ddl concorrenza: l’analisi dell’Istituto Bruno Leoni

Per la prima volta dal 2009, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge sulla concorrenza. Non una scelta, ma un preciso impegno che deriva da una legge finora inattuata. Nell’abitudine al calpestio della legge da parte dello Stato e dei suoi organi, stupisce positivamente che stavolta il governo abbia deciso di sottostare agli impegni presi.

L’Istituto Bruno Leoni coglie quindi l’occasione del primo disegno di legge annuale della concorrenza per analizzare, in una serie di articoli, il merito dell’articolato, già disponibile – altra buona novità rispetto alle ultime abitudini dei governi – all’indomani del Consiglio di ministri. Read More