Occupazioni abusive e mancati sgomberi, tra tutela delusa e risarcimento del danno
Lo Stato, se, nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, non si attiva per eseguire lo sgombero di un immobile abusivamente occupato, è tenuto a risarcire il proprietario del danno che questi ha sofferto a seguito dell’occupazione. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14924/2018, ha confermato l’orientamento – assunto in occasione di una precedente controversia (risolta con sentenza n. 21347/2017, già commentata sul nostro blog) – in virtù del quale lo Stato, se, nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, non si attiva per eseguire lo sgombero di un immobile abusivamente occupato, è tenuto a risarcire il proprietario del danno che questi ha sofferto a seguito dell’occupazione. Come si evidenzierà di seguito, la sentenza mostra qualche profilo critico, ma sembra si possa dire sin dal principio che essa si fa carico di offrire un rimedio quanto più efficace possibile a una situazione di rilevante gravità determinata dall’incapacità dello Stato di garantire il diritto di proprietà individuale. Sarebbe opportuno assicurare una tutela reale ed effettiva ex ante: ma in caso di sua carenza, conclude la sentenza, meglio un risarcimento del danno che un diritto del tutto svuotato di significato.
Brevemente, i fatti di causa. La società attrice è proprietaria di un grosso compendio immobiliare, a partire dal 2009 abusivamente occupato; nonostante l’immediato ricorso all’autorità giudiziaria, la quale ha disposto il sequestro del bene, quest’ultimo non è attualmente tornato nella disponibilità del suo proprietario, non essendo ancora cessata la condotta illecita di abusiva occupazione. Proprio l’inerzia delle forze deputate (in primis, il Ministero dell’interno, quale ministero di “polizia”) nel dare seguito al provvedimento giudiziario è all’origine della condanna odierna (a quasi 28 milioni di euro, interessi esclusi).
La sentenza in commento sembra iscriversi in quel filone giurisprudenziale teso a rinvenire nell’azione di risarcimento del danno extra-contrattuale (art. 2043 cod. civ.) il rimedio preferito per ristorare chi abbia visto violati i propri diritti. Si tratta, lo si deve puntualizzare, di un orientamento controverso e che incontra più di un’obiezione. Non si deve dimenticare, infatti, che il diritto di proprietà della società attrice non è stato direttamente leso dall’inerzia della autorità pubblica, ma da chi ha abusivamente occupato l’immobile: il proprietario, pertanto, avrebbe dovuto esperire quelle azioni che l’ordinamento gli assicura per ottenere la reintegrazione nel possesso e – in seguito – il risarcimento del danno così sofferto (nelle forme dell’ingiustificato arricchimento, secondo l’opinione preferita da chi scrive). Aver agito, invece, nei confronti dello Stato è una deviazione dal modello giurisdizionale ordinario, e di ciò appare consapevole il giudice, il quale, da una parte, riconosce che «i diritti soggettivi degli attori sono stati immediatamente lesi degli autori dell’occupazione abusiva», ma, dall’altra, conclude che «la mancata prevenzione dell’occupazione e la sua mancata repressione (sgombero) assumono una valenza pregiudizievole ugualmente diretta».
Sebbene l’itinerario logico seguito dal giudice abbia un evidente appeal politico-culturale (in sentenza si trovano espressioni di ossequio nei confronti della proprietà e della libertà d’impresa non comuni nel repertorio delle decisioni italiane), sembra si possa concludere che esso mostri qualche inciampo di troppo dal punto di vista della correttezza giuridica della soluzione adottata. È vero che la giurisprudenza, anche di legittimità, ultimamente insiste sull’opportunità di garantire al cittadino l’esperimento dei rimedi più efficaci sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale. Ed è altrettanto vero che a fondamento della condanna è stata posta una specifica condotta (omissiva) dei convenuti, diversa da quella (commissiva) degli occupanti abusivi. Ma allora, pur accedendo alla ricostruzione così offerta, la quantificazione del danno da risarcire rischia di apparire veramente abnorme. Da una parte, infatti, le integrali conseguenze del fatto dannoso (derivanti non solo dal mancato sgombero, ma anche dalla stessa abusiva occupazione) sono state scaricate sullo Stato (così, in definitiva, quasi manlevando gli occupanti). Dall’altra, non va neanche dimenticato che il peso del risarcimento – vista la natura dei convenuti – graverà sugli incolpevoli contribuenti italiani.
Ogni affermazione della tutela del diritto di proprietà va salutata con favore: è opportuno, però, che ciò avvenga sempre nelle forme giuridiche più corrette. L’augurio è che chi di dovere recepisca il messaggio e, la prossima volta, si attivi per tempo per sgomberare gli immobili abusivamente occupati, così garantendo il rispetto del diritto di proprietà individuale.