23
Ott
2013

L’ombrello di Maradona: qualche osservazione — di Antonio De Rinaldis

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Antonio De Rinaldis.

Il debito di Diego Armando Maradona con il Fisco italiano – circa 40 milioni di euro – non è affatto estinto. È vero. Si è estinto quello di Alemão, Careca e del Napoli e non quello di Maradona.

Maradona, Careca e Alemão erano tutti e tre dipendenti del Napoli che erano stati citati in giudizio in campo penale e poi in campo tributario per evasione. La vicenda penale ha escluso che si tratti di evasione. La vicenda tributaria ha invece seguito due diversi filoni, il primo riguardante il Napoli, Alemão e Careca e il secondo Maradona. Ecco come è andata.

Semplicemente nel 1991 (il 18 dicembre se non erro) il Ministero delle Finanze notifica ai tre giocatori e al Napoli 6 avvisi di accertamento per le annualità dal 1985 al 1990. Solo che il Napoli, Careca e Alemão ricevono la notifica a proprie mani, per Maradona la notifica viene fatta nella casa comunale in quanto considerato irreperibile, pur essendo la sua abitazione nota e dotata di portiere e pur potendo essere effettuata la notifica presso il Napoli Calcio. In sostanza Maradona non viene mai a conoscenza degli accertamenti se non successivamente ossia quando il Concessionario della Riscossione (Banco di Napoli) gli notifica a Siviglia gli avvisi di mora.

Atti non più impugnabili perché, essendo gli accertamenti consolidati per mancata impugnazione, nulla più si poteva fare.

Il Napoli, Careca e Alemão impugnano il tutto alla Commissione Tributaria di I° di Napoli ma perdono.

in seguito presentano appello e vincono. Per la Ctr di Napoli, l’ufficio imposte non ha fornito la prova che la triangolazione all’estero dei diritti d’immagine avesse natura e finalità elusive. In tre pagine della sentenza del ’94 (la n. 126), peraltro, si parla esplicitamente della posizione di Maradona e si precisa che «i giudici penali per tutti e tre i calciatori hanno escluso che i corrispettivi versati agli sponsor fossero in realtà ulteriori retribuzioni».

L’Agenzia delle Entrate ricorre presso la Commissione Centrale e perde. La commissione tributaria centrale (organo della giustizia fiscale, formalmente soppresso, ma che resta in vita con il compito di decidere sulle vertenze iniziate prima dell’aprile ’96) sancisce che «Maradona è rimasto estraneo al giudizio perché non ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli, sì che l’obbligazione tributaria nei suoi confronti si è consolidata».

Insomma, non avendo Maradona fatto ricorso contro gli avvisi notificati nel ’91 è risultato «acquiescente» e non può beneficiare della decisione favorevole al Napoli del 1994. Decisione convalidata ora dalla commissione centrale anche perché la Sscn ha ottenuto il condono in base alla legge 289 del 2002 (e Diego non ha fatto neppure questa richiesta). Quindi, concludono i giudici: «la definizione della controversia del sostituto (la Sscn), anche quando abbia ad oggetto la stessa materia imponibile, non comporta la definizione automatica degli obblighi del sostituito (Maradona), la cui obbligazione tributaria deve essere soddisfatta in base alla propria aliquota marginale, a differenza del sostituto d’imposta che deve effettuare la ritenuta nella misura fissa stabilita dal legislatore».

In sostanza ad oggi il Napoli, Careca e Alemão che si sono potuti difendere nulla devono al fisco italiano. Maradona no!

Per cui viviamo l’assurdo che il fatto non sussiste – cioè l’evasione non c’è né in campo penale né in campo tributario – ma ciò vale per tutti e non per Maradona.

Quindi io non solo avrei fatto il gesto dell’ombrello ma forse avrei fatto altro…

Per cui ricordateVi… se doveste ricevere un accertamento dell’agenzia delle entrate che vi contesta l’assurda professione di macellaio svolta nel 1960 a Canicattì, benché voi non foste ancora nati, benché siate vegani e benché l’annualità 1960 sia palesemente prescritta… se non impugnate quell’atto presso la sede competente e nei modi di legge diventerete per il fisco italiano un macellaio di Canicattì. Io preferisco centomila volte essere come Maradona.

Anche perché come toccava le “palle” lui non le toccava nessuno…

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10 Responses

  1. Al Cos

    L’errore fondamentalmente è dell’agenzia delle entrate, che non ritira gli accertamenti, come accadrebbe in qualsiasi Stato dove si intende la legge uguale per tutti.
    Se una volta emesso l’accertamento e questo non viene impugnato, l’agenzia delle entrate non fosse in grado di ritirarlo, allora ci sarebbe un enorme buco legislativo.

  2. dm

    L’Agenzia delle Entrate può annullare l’accertamento in autotutela, riconoscendo che esso è illegittimo. E’ chiaro, però, che in un caso del genere, essendo divenuto definitivo, il ritiro dell’accertamento esporrebbe a responsabilità il funzionario.

  3. Gianfranco

    ho capito bene? la notifica dell’accertamento NON e’ stata consegnata a Maradona, ne al suo club ma ad una non precisata ‘casella presso il comune’, pero l’agenzia delle entrate ne pretende la validita…..

  4. Al Cos

    Il funzionario che fa un errore del genere e poi ha l’arroganza di non ritirare l’accertamento, andrebbe licenziato all’istante.

  5. Giusi

    Ha ragione dm, in un paese civile l’AE annullerebbe l’atto in autotutela, in quanto illegittimo; senza temere alcun addebito di responsabilità al funzionario … in un paese civile il funzionario dovrebbe temere una denuncia per omissione di atti d’ufficio per non averlo fatto!

  6. antonio de rinaldis

    Rispondo a Gianfranco
    La notifica è da considerarsi ai sensi di legge valida. Detto questo la situazione kafkiana non è la validità della notifica, quanto la circostanza che il fatto sul quale si poggia tutta la messinscena non esiste.
    Ma fa comodo – ai giornali, ad equitalia e all’agenzia delle entrate e a molti cittadini – che sia considerato esistente.
    Ma sono talmente tante le storture della macchina dello Stato che oramai non c’è rimedio alcuno se non tramite una forma di rivoluzione (non mi piace il termine ma è l’unico che rende l’idea).
    Spero che questo blog mi darà ancora l’occasione di scrivere “pezzi di vissuto” nel campo del diritto tributario, perchè l’ombrello di Maradona è solo la punta di un iceberg tutto da scoprire.

  7. ALESSIO DI MICHELE

    “La notifica è da considerarsi ai sensi di legge valida.” Vorrei capire una cosa: è derivato in qualche modo dall’ art. 21 del DPR 636 (più o meno: se il contribuente non solleva nullità nel ricorso od entro la prima udienza, la nullità dell’ avviso di accertamento è RATIFICATA) o da qualche altra fonte ? Perchè se è notoria la mia reperibilità, e tu ricorri validamente all’ albo pretorio, allora TUTTI, e TUTTI I GIORNI dovremmo andare a controllare !

  8. antonio de rinaldis

    Caro Alessio
    il discorso è molto più complesso ed investe le modlaità con cui si effettua(va) la notifica ai c.d. irreperibili (assoluti o meno). Sta di fatto che in base al diritto vigente all’epoca la notifica deve considerarsi come avvenuta. Oggi non è più o meglio non dovrebbe essere più possibile.
    In ogni caso con l’articolo voglio mettere l’accento su un aspetto: nel diritto tributario gli atti non sono mai nulli ma solo e semplicemente annullabili. La differenza è sostanziale. Passami la semplificazione un atto nullo è sempre nullo in qualsiasi grado del giudizio. Per un atto annullabile, la nullità deve essere sempre richiesta.
    Uno stato democratico può rinchidersi dietro questa maschera? Questa è la domanda cui bisogna rispondere.
    Grazie

  9. ALESSIO DI MICHELE

    Ringrazio per la risposta, e ribatto con una domanda: quando, millanta anni fa, studiai il DPR 636, scoprii con raccapriccio che il convenuto necessario del ricorso in commissione tributaria, cioè l’ amministrazione finanziaria del paese ove il sì suona, è anche colui che paga le spese degli uffici delle commissioni, l’ attrezzatura, il riscaldamento,…, ed il (miserrimo ma in compenso ritardatario) COMPENSO DEI COMPONENTI le commissioni: e’ ancora così ? Se la risposta è quella che penso, automaticamente ci siamo risposti alla domanda all’ ultimo capoverso nel suo intervento precedente. Grazie.

  10. Antonio De Rinaldis

    Caro Alessio
    Innanzitutto mi scuso per il ritardo nella risposta.
    Ebbene si! E’ ancora così. Ma se vuoi ti aggiungo anche che per la nomina di membro delle commissioni tributarie un anno di attività svolta presso un ministero (qualunque esso sia) vale come circa 10 anni di professione …

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