7
Lug
2017

La riforma della confisca: un “vulnus” per il diritto e la libertà economica

Il Senato ha approvato una nuova versione del codice antimafia. La riforma, che comprende varie misure, ha fatto discutere soprattutto per l’inserimento, nel suo testo, di un ampliamento del perimetro di applicazione della cosiddetta “confisca allargata”. A beneficio del lettore non specialistico, si rende necessaria una breve parentesi tecnica: la confisca è una misura di prevenzione patrimoniale particolarmente incisiva, fino ad oggi riservata ai soggetti di reati quale l’associazione per delinquere di stampo mafioso, con gravi indizi di colpevolezza a proprio carico. Con la riforma del codice, l’ambito di applicazione della confisca viene allargato agli indiziati di reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui corruzione e peculato. Si tratta di una novità che nessuno, tra i tecnici del diritto, ha salutato con favore: giuristi tra i più autorevoli, commentatori vari e perfino Raffaele Cantone hanno messo in luce come l’indebita estensione della confisca finisca per snaturare la funzione propria dell’istituto e rappresenti un grave passo falso del Parlamento. La norma, infatti, crea un vulnus diretto al cuore dei principi dello Stato di diritto, del rispetto degli obblighi internazionali e della libertà economica. Ma procediamo con ordine.

Giovanni Fiandaca, in un suo editoriale per il Mattino di Napoli, ha ricordato che la confisca è basata su un presupposto criminologico avvalorato da diverse risultanze empiriche: il mafioso accumula le proprie ricchezze sulla base delle proprie attività criminali, ripetute e protratte nel tempo; ciò giustifica la presunzione legale che il suo patrimonio – salvo prova contraria – sia frutto di queste condotte criminose. Lo stesso ragionamento non può farsi per l’indiziato di reati contro la Pubblica Amministrazione: è irragionevole ritenere che questi sia un soggetto che abbia integralmente costruito il proprio patrimonio sulla reiterazione di fenomeni corruttivi. Tra l’altro, come lo stesso Fiandaca ha fatto notare, la confisca allargata può già essere disposta, sulla base del diritto vigente, potenzialmente anche nei confronti di un indagato per reati contro la P.A., purché, però, sia «abitualmente dedito» all’attività criminosa contestatagli. È il requisito dell’abituale dedizione a giustificare una misura così gravemente incisiva sui diritti di proprietà dell’indagato: la riforma approvata dal Senato, invece, non menziona questa misura di garanzia e, per superare la forzatura logica dell’equiparazione tra delitti “mafiosi” e “corruttivi”, lega l’applicazione della confisca alla partecipazione del soggetto a un’associazione per delinquere. Ma così facendo si aggiunge altra illogicità alla fattispecie: la confisca allargata si giustifica, per l’appunto, per la continuità dell’attività illecita, a nulla importando che il soggetto sia associato o meno a un sodalizio criminale. A riprova del fatto che l’allargamento in esame rischia di snaturare la funzione stessa dell’istituto, si ricordi anche che la Corte Costituzionale lo ha finora considerato legittimo per via della sua “eccezionalità” (essendo limitato a pochi, gravissimi reati): l’estensione ad altri, non altrettanto gravi, reati potrebbe condurre a una declaratoria di incostituzionalità.

Come anticipato, c’è poi un problema rilevante di rispetto degli obblighi internazionali e convenzionali del nostro Paese. Lo scorso febbraio, la Grande Camera della Corte EDU ha condannato l’Italia (cd. sentenza De Tommaso) per l’eccessiva vaghezza delle norme interne che disciplinano le misure di prevenzione, rilevando come all’indefinitezza del testo normativo corrisponda, nei fatti, una indebita discrezionalità del giudice. Ciò porta a una grave lesione della posizione del destinatario delle misure, il quale non può, con sufficiente precisione, “prevedere” le conseguenze delle sue condotte. Il legislatore avrebbe dovuto fare tesoro delle indicazioni provenienti dalla Corte EDU e procedere così a un riordino complessivo del sistema della prevenzione personale e patrimoniale. Peccato che invece di agire in questo senso, abbia preferito aggiungere altra vaghezza e indeterminazione, aggravando un quadro complessivamente già censurato dalla più alta Corte europea (che già, nella nota sentenza Raimondo c. Italia, aveva messo in rilievo l’eccezionalità delle misure di prevenzione, sottolineando la loro necessaria proporzionalità rispetto al fine generale perseguito).

C’è, infine, un profilo a noi particolarmente caro: quello della tutela della libertà economica. La libertà di impresa e la proprietà privata sono diritti fondamentali e costituzionalmente riconosciuti: la loro lesione dovrebbe perciò essere quanto più limitata possibile. La confisca, invece, rischia spesso di tradursi in una distruzione di patrimonio e di ricchezza, a danno di soggetti solo indiziati, neanche condannati: come denunciato dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, si tratta di una «giustizia del sospetto che fa danni all’economia». Del resto, già in tema di misure patrimoniali “antimafia” è stato da più parti fatto rilevare che la disciplina presenta gravi profili di contrasto con il principio penalistico della personalità della responsabilità (ex art. 27 co. 1 Cost.) e con quello più generale di riconoscimento della proprietà privata, spesso “espropriata” senza titolo. La riforma non fa che aggravare questi profili, mettendo così a rischio qualsiasi attività produttiva in Italia e rendendo sempre meno attrattivo il nostro Paese per investimenti esteri.

L’Istituto Bruno Leoni ha criticato, in un suo editoriale, lo stato del diritto penale italiano, sempre più vittima di novità affrettate e controproducenti, figlie del tentativo ottuso e cieco di inseguire il consenso elettorale sul terreno della paura sociale. Sempre Giovanni Fiandaca ha definito questo atteggiamento come “populismo penale”: e mai definizione fu più calzante. Lo Stato di diritto presuppone un ricorso limitato allo strumento penalistico e un’attenzione particolare alle garanzie dell’individuo: nulla di tutto questo sembra essere preoccupazione del legislatore di questa riforma, più impegnato a varare una norma “elettorale” che a risolvere i nodi del sistema giustizia. Non tutto, forse, è però perduto: la riforma del codice antimafia deve essere ancora definitivamente approvata dalla Camera. È inutile sperare in un sussulto di ragionevolezza e dignità da parte del Parlamento?

@GiuseppePortos

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