La Corte suprema USA: i diritti di proprietà non sono di “serie B”
In Knick v. Township of Scott, Pennsylvania, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha segnato un punto a favore della difesa dei diritti di proprietà. Fino ad oggi, infatti, il proprietario che avesse subito un esproprio per pubblica utilità non avrebbe potuto immediatamente cercare tutela nelle Corti federali, essendo prima obbligato ad esaurire i rimedi giurisdizionali a livello locale e statale. Solo dopo che questo esperimento si fosse rivelato infruttuoso, quel proprietario avrebbe potuto rivolgersi a un giudice federale: per scoprire, però, che la sua pretesa sarebbe stata giudicata inammissibile, visto che la sua sconfitta nelle Corti statali aveva spiegato l’effetto di res judicata. Un caso del tutto evidente di “Comma 22”, come evidenziato (testualmente) dall’autore della sentenza in commento, il Chief Justice John Roberts: «un proprietario non può recarsi in una Corte federale senza essere passato da una Corte statale; ma se lo fa e perde, la sua pretesa sarà inammissibile nella Corte federale».
Questa paradossale situazione è originata da una precedente sentenza della Corte Suprema, Williamson County (1985) (oggi ufficialmente overruled), che aveva mal interpretato e, di conseguenza, gravemente depotenziato il V emendamento alla Costituzione, ai sensi del quale «nessuna proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico, senza un giusto compenso». Il cuore di Knick – e anche l’oggetto di maggior interesse per il lettore non americano – è rappresentato dalla scelta della Corte di assicurare che i diritti di proprietà godano dello stesso grado di tutela che è garantito agli altri diritti riconosciuti nel Bill of Rights. Un cittadino che si sia visto privato della propria libertà di espressione (I emendamento), o abbia subito una perquisizione ingiustificata (IV emendamento), o sia stato condannato a subire una pena “crudele e inusuale” (VIII emendamento) può cercare immediata protezione di fronte a un tribunale federale: perché, allora, il cittadino che si appelli al V emendamento, ugualmente consacrato nel Bill of Rights, dovrebbe ricevere un trattamento deteriore, essendo costretto ad esaurire tempo ed energie in una procedura statale, prima di potersi rivolgere ai tribunali federali? Come ribadito dal Chief Justice, era dunque necessario «riammettere» le pretese riguardanti i diritti di proprietà «al pieno status costituzionale che i Padri costituenti avevano immaginato, quando avevano scelto di includerle tra le altre protezioni presenti nel Bill of Rights».
Come già anticipato, l’affermazione per cui i diritti di proprietà non appartengono a una “serie B” e, pertanto, meritano la stessa difesa riconosciuta agli altri diritti, specie quando ciò è imposto dal testo costituzionale, ha un particolare significato non solo per i proprietari americani, ma anche per quelli italiani. Sempre su questo blog, abbiamo dato conto di un recente orientamento con cui i nostri tribunali sembrano aver aperto a una tutela maggiormente adeguata dei diritti di proprietà (sul punto ci permettiamo di rinviare, per una riflessione più compiuta, al nostro “Proprietari per caso”, in S. Sileoni, a cura di, Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi?): per questo, è auspicabile che la linea giurisprudenziale di favore verso la difesa della proprietà individuale possa abbeverarsi all’esempio delle Corti straniere e da queste ultime trarre ispirazione (d’altronde, la nostra Costituzione detta, all’art. 42 co. 3, una norma – mutatis mutandis – sovrapponibile al V emendamento statunitense, ma non sempre correttamente applicata).
In chiusura, c’è un altro punto della sentenza in commento che riveste particolare interesse anche per il lettore non americano. Il Governo degli Stati Uniti, che ha preso parte alla causa come amicus curiae, aveva invitato la Corte suprema a non rovesciare la propria precedente decisione inWilliamson County, perché ciò avrebbe avuto come conseguenza quella di mettere a rischio alcuni esperimenti “regolatori” che le autorità locali realizzano espropriando, in tutto o in parte, le proprietà, ma senza versare (immediatamente o quasi) il “giusto compenso” imposto dal V emendamento. La risposta migliore a questa “preoccupazione” governativa è venuta da Justice Thomas, il quale, nella sua concurring opinion, ha lapidariamente concluso che «se la nostra decisione avrà l’effetto di rendere alcuni programmi regolatori “sostanzialmente inattuabili”, così sia: il nostro ruolo è quello di applicare il V emendamento per come è scritto». I Tribunali esistono per assicurarsi del fatto che vengano prima i diritti individuali costituzionalmente riconosciuti, compresi quelli di proprietà, e poi le esigenze dei governi. E questo è vero tanto nel Nuovo, quanto nel Vecchio mondo.