13
Apr
2017

La concorrenza in autoanalisi

Mala tempora currunt, per la concorrenza nel nostro Paese, e non è una novità. Dal tentativo di estromissione di Flixbus dal mercato del trasporto interregionale su gomma al ddl concorrenza impantanato al Senato da due anni (nonostante la legge imponga teoricamente l’adozione di un provvedimento a favore della concorrenza ogni anno), dai limiti a Uber e ad Airbnb alla proroga dell’abolizione della maggior tutela nel mercato dell’energia elettrica, non c’è giorno che passi senza nuovi freni, nuovi limiti, nuovi tentativi di fermare il mercato e l’innovazione.

Il problema è che la concorrenza, cioè la libertà economica, necessita innanzitutto di una predisposizione culturale. E la mancanza di quest’ultima non si manifesta nei casi eclatanti, come quello di Uber, ma nelle pieghe sonnecchianti di vicende più ‘piccole’, forse, ma perfino più emblematiche. È il caso della recente sentenza n. 66/2017 della Corte Costituzionale.

La vicenda, in sintesi, è la seguente. Un anno fa, la regione Piemonte approvava una legge di riforma dei servizi farmaceutici regionali, che – fra le altre cose – ribadiva la possibilità, per le farmacie della regione, di offrire servizi di autoanalisi del sangue ai propri pazienti. Tali servizi, di fatto, consistono nella possibilità di utilizzare semplici strumenti diagnostici per controllare – in pochi minuti, senza code o prenotazioni – i principali parametri ematici, così da favorire la prevenzione e individuazione di eventuali patologie, oltre che il monitoraggio delle eventuali terapie in corso. La legge regionale, inoltre, estendeva questa possibilità alle parafarmacie, ma solo per il rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo. Una formalità, si direbbe. E invece no.

Qualche settimana dopo l’approvazione della legge, il Consiglio dei Ministri ricorre alla Corte Costituzionale, sottolineando la presunta incostituzionalità dell’estensione alle parafarmacie della possibilità di offrire servizi di autoanalisi ai propri pazienti. Per chi ha mai fatto uso di tali servizi, una cosa del genere potrebbe apparire bizzarra, per usare un eufemismo: l’autoanalisi, infatti, viene normalmente effettuata da milioni di pazienti ogni giorno in autonomia, anche in casa propria. Non si tratta, cioè, di un’operazione per la quale è necessaria l’assistenza di un farmacista e tantomeno di un medico. E, in ogni caso, anche qualora lo fosse, nelle parafarmacie lavorano farmacisti abilitati tanto quanto quelli che lavorano nelle farmacie. Stesso percorso di studi, stessa abilitazione, stesse competenze.

La Corte Costituzionale, tuttavia, non giudica secondo il buon senso, bensì secondo le norme. E le norme sono chiare: la legislazione statale vigente consente che nelle parafarmacie e nei punti vendita nei GDO possano vendersi alcuni medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma nulla dice a proposito dell’erogazione di “servizi”, come è l’autoanalisi, la cui possibilità di effettuazione è stata estesa dal d. lgs. n. 153/2009 alle sole farmacie. Oltretutto, sostiene la Corte, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all’organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscano «principi fondamentali» in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, «che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali» (sentenza n. 255/2013).

Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della regione Piemonte, riservando l’autoanalisi alle sole farmacie. E, lo dico con amarezza, ha fatto bene. Come ho scritto per altri casi simili, non credo sia opportuno o lungimirante attribuire alla discrezionalità della magistratura il potere di decidere come le cose dovrebbero essere, invece che limitarlo al giudizio asettico su come sono: il rischio è che per ogni decisione che rispecchi la nostra visione delle cose ve ne siano due, cinque o dieci che non lo fanno. Il bersaglio della nostra insoddisfazione verso assurdità del genere, invece, dovrebbe essere un altro: la politica, incapace di prendere decisioni e assumersi responsabilità.

Nel caso di specie, l’unico modo per evitare il ripetersi di vicende simili è la liberalizzazione del mercato delle farmacie, sostituendo il numero massimo di farmacie sul territorio con un numero minimo e attribuendo a chiunque possegga l’abilitazione come farmacista di poter aprire ed esercitare la propria attività. Sino ad allora, il nostro ordinamento resterà un campo minato, in cui norme sorte molto prima di oggi, e palesemente anacronistiche, continueranno ad essere agitate come un feticcio da chi mantiene la propria rendita di posizione in nome dei diritti più vari.

Twitter: @glmannheimer

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