Il pareggio che non c’è – Nicola Rossi
Pubblichiamo l’intervento di Nicola Rossi, presidente dell’Istituto Bruno Leoni sulla proposta di riforma costituzionale sul pareggio di bilancio votata ieri anche dal Senato della Repubblica. Rossi evidenzia la distanza tra i fini dichiarati della proposta e i suoi potenziali effetti concreti.
Sul testo di riforma dell’articolo 81 uscito dalla Camera dei Deputati, rimandiamo anche al Briefing Paper “Oplà: il pareggio di bilancio non c’è più” di Natale D’Amico.
Non è molto frequente il caso di provvedimenti – tanto meno di leggi costituzionali – il cui oggetto non corrisponda al contenuto. Questo però è quello che accade nel caso del disegno di legge costituzionale in tema di “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”. Basta una lettura anche superficiale del testo per notare come il contenuto della regola fiscale, identificato correttamente nel “pareggio di bilancio” nel titolo del disegno di legge diventa nel testo dello stesso “l’equilibrio tra le entrate e le spese” o, in termini ancora più generici, “l’equilibrio del bilancio”.
Se la lingua italiana ha ancora un senso, i due termini non indicano la stessa cosa. Basta dare un occhiata alla Treccani per scoprire che con “equilibrio” si intende: “proporzione fra le parti, esatta distribuzione dei vari componenti di un insieme” e con “pareggio” si intende, invece, “in contabilità, l’uguaglianza dei totali delle due sezioni di un conto o prospetto contabile: … il termine è usato nelle aziende pubbliche per esprimere l’uguaglianza delle entrate e uscite previste”.
Com’è evidente, mentre l’equilibrio di bilancio è perfettamente compatibile con la presenza di indebitamento non altrettanto può dirsi per un bilancio in pareggio. Che la politica possa avere serie difficoltà con il vocabolario italiano è cosa che ogni italiano si sentirebbe oggi, purtroppo, a torto o a ragione, di sottoscrivere. (E francamente spesso mi domando come la politica, quella sana, accetti che la si rappresenti in questi termini). Ma non altrettanto dovrebbe essere possibile per un governo il cui fondamento sta proprio, in un momento di emergenza, nel “saper leggere, scrivere e far di conto”.
Com’è ovvio, la questione non è meramente lessicale: c’è di più, infatti. Molto di più. La distinzione fra “equilibrio di bilancio” e “pareggio di bilancio” è al centro della sentenza n. 1/1996 della Corte costituzionale che aprì la strada ad una interpretazione dell’art. 81 ben diversa da quella implicita nelle scelte dei costituenti e, con essa, al diffondersi della pratica di leggi prive di copertura i cui impatti sul bilancio pubblico apprezziamo compiutamente in queste settimane.
In quella sentenza la Corte affermava che al quarto comma dell’art. 81 (“Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”) non andava attribuito un significato contabile, bensì una portata sostanziale relativa ai limiti che “il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra entrate e spese”. Era, lo ricordo, il 1966. “Formidabili quegli anni”, diceva qualcuno: sono passati cinquant’anni e se ne sono accorti anche i mercati di quanto siano stati formidabili.
E’ del tutto comprensibile la scelta governativa di integrare il testo della Carta costituzionale con pochi elementi di principio e di rimettere poi la definizione degli elementi ulteriori a norme di legge da approvare a maggioranza qualificata. Ma questa tecnica legislativa può essere condivisa solo se accompagnata da una cristallina precisione nella riformulazione dei principi costituzionali. Il che evidentemente non è (ed il paragone con la soluzione adottata dal legislatore tedesco è sufficiente per convincerci).
Si può obiettare che un concetto inerentemente dinamico come quello di “equilibrio di bilancio” (connesso alla sostenibilità di una data tendenza delle finanze pubbliche) potrebbe, in linea di principio, essere più appropriato di un concetto statico come quello di “pareggio di bilancio”. Alti tassi di crescita del prodotto e bassi livelli di debito pubblico potrebbero rendere sostenibili disavanzi moderati e protratti nel tempo. Personalmente dubito che questa osservazione possa applicarsi ad ambiti diversi da quelli privati. L’obiezione risulta però, comunque infondata se la si colloca nell’attuale contesto istituzionale che – lo pensano in molti – non dovrebbe escludere in un futuro prossimo l’indebitamento a livello dell’Unione ma che, a quel punto, dovrà invece necessariamente escluderlo a livello di singolo stato membro.
E’ il Consiglio europeo appena concluso ad essere inequivoco sul punto. Cito testualmente: “The main elements of the fiscal compact include a requirement for national budgets to be in balance or in surplus (the structural deficit should not exceed 0.5% of nominal GDP) and a requirement to incorporate this rule into the member states’ national legal systems (at constitutional or equivalent level)”. E in inglese il termine balanced budget non si presta a molte discussioni: “a balanced budget occurs when the total sum of money a government collects in a year is equal to the amount it spends on goods, services, and debt interest”. In altre parole, emendare il testo approvato dalla Camera avrebbe dovuto essere il primo atto con il quale rendere concreta l’adesione dell’Italia alle decisioni del Consiglio europeo. Il Governo stesso avrebbe dovuto sollecitare il Parlamento in questo senso. Così non è stato.
E l’idea – così diffusa anche all’interno del Governo – che non conti poi tanto la chiarezza e la precisione della Carta costituzionale, perché su tutto farà premio il precetto europeo è – perdonatemi – piuttosto umiliante. Fare dell’Europa il cane da guardia dei nostri ritardi culturali e delle nostre difficoltà comportamentali finisce per allontanare l’Europa dall’Italia e non viceversa. A questo Governo si chiedeva – si chiede – non già di portare l’Europa in Italia (svolgendo il ruolo di un commissario ad acta), bensì gli italiani in Europa.
E, del resto, se si prendesse sul serio questa tesi sarebbe giocoforza concludere che non c’è motivo alcuno di affannarsi intorno alla modifica dell’art. 81. Quello vigente, riportato alla interpretazione di Luigi Einaudi ed Ezio Vanoni dalle regole europee, sarebbe decisamente più che sufficiente.
Quella citata non è l’unica carenza di un testo francamente affrettato che si spera di riscattare al momento della scrittura della cosiddetta legge rinforzata. Mi permetto di dubitare di questa speranza. Da un lato, i contenuti della legge rinforzata sono, nella attuale versione, non sempre decrittabili. Dall’altro, l’esperienza di questi ultimi vent’anni dovrebbe insegnarci che modifiche costituzionali affrettate tendono a produrre effetti negativi di lunga durata (l’art. 117 novellato è lì a ricordarcelo). Insomma, il rischio tutt’altro che remoto è che il contenuto della “legge rinforzata” possa finire per essere tale da rendere del tutto incolore il già scolorito dettato costituzionale, così come emergerebbe dal testo approvato in prima lettura.
Le modifiche della Carta costituzionale costituiscono una straordinaria occasione per incidere in profondità sulla cultura di un paese. Stupisce che un governo sostenuto da una così ampia maggioranza ed un presidente del consiglio la cui storia intellettuale è a tutti nota abbiano deciso consapevolmente e coscientemente di non cogliere questa occasione.
Nel 1997 nessun leader politico, nessun tecnico per quanto autorevole (e non mancavano anche allora) si degnò di chiarire in maniera in equivoca agli italiani che entrare nell’euro implicava un mutamento profondo del loro modo di pensare e di essere. Tanto gli uni quanto gli altri si contentarono di risolvere le questioni contingenti facendo ricorso a maggiori entrate, rinviando ad un futuro imprecisato la parte più difficile del problema. Di quell’atteggiamento irresponsabile paghiamo oggi le conseguenze. Ma non sbagliare una volta evidentemente non basta: stiamo in questi giorni ripetendo quell’errore. L’unica differenza è che in questo caso le conseguenze potrebbero essere incalcolabili per noi e per molti altri. Non è mia intenzione intralciare la marcia (peraltro non molto lineare) del Governo e quindi ho già provveduto a ritirare tutti gli emendamenti a mia firma. Ma non mi si chieda di dare anche una mano.
La Carta costituzionale non è – come abbiamo imparato a dire in questi giorni – un “pacchetto”, un provvedimento dove qua è là compaiono ganci ai quali appendere, a volte controvoglia, la non-contrarietà di questa o quella forza politica. La Carta costituzionale è l’espressione verbale della identità di una comunità. E una identità italiana sbiadita, opaca – una identità italiana che oltr’Alpe qualcuno potrebbe anche leggere come furbesca, se non addirittura truffaldina – non ha mai giovato all’Italia in passato e non gioverà all’Europa in futuro.
Senza ambiguità nel linguaggio delle leggi come potrebbe esistere il relativismo giudiziario? Senza ambiguità nella stessa Costituzione (e nelle proposte di riforma) come potrebbero esistere “scappatoie” per favorire questo o quel centro di potere? I nostri parlamentari sanno benissimo quello che fanno. Lo fanno scientemente per poter sfuggire alle norme da loro stessi votate. A maggior ragione quando fatti o enti esterni impongono scelte precise e responsabili.
Ho sempre ammirato il mio conterraneo prof. Rossi , in egual misura ammiro il prof. Monti e i suoi ministri !! Spero, vista l’onesta intellettuale indiscussa di tutti i protagonisti , che in un prossimo , anzi immediato futuro possiate collaborare , PER IL BENE DELLA NAZIONE !!!!
Professore perdoni la battuta ma anche qui l’opera qualificata e qualificante della Magistratura !!!!
Molto chiaro e totalmente condivisibile. Grazie