14
Lug
2013

Il decreto del fare, Artt.39-40 – Arte

L’articolo 39 del “decreto del fare” modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio in tema di uso individuale dei beni culturali e di autorizzazione paesaggistica.

In merito al primo punto, il governo si è limitato alla sostituzione di una parola: si affida cioè al Ministero per i beni e le attività culturali – e non più al sovrintendente – la determinazione del canone per la concessione in uso di un bene culturale in consegna al Ministero.

Tale modifica fornisce un chiarimento del quadro normativo vigente, poiché il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (DPR 233/2007) prevede che la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna al Ministero spetti al direttore regionale e non al soprintendente.

Più articolato è invece l’intervento sull’articolo 146, riguardante l’autorizzazione paesaggistica. Qui si interviene sul termine dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica e si modificano alcune fasi del procedimento amministrativo per ridurre i tempi di rilascio della medesima autorizzazione.

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta alla regione, la quale, in caso di interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela, si pronuncia solo dopo aver acquisito il parere del Soprintendente.

Le modifiche riguardano i seguenti punti:

  • L’autorizzazione paesaggistica, di durata quinquennale, viene estesa di altri dodici mesi nel caso di lavori iniziati nel quinquennio ma non terminati in questo arco temporale. In questo modo, scaduti i cinque anni, si evita di dover richiedere una nuova autorizzazione.
  • Il silenzio assenso per il parere obbligatorio non vincolante del Soprintendente (nei casi in cui i Comuni abbiano recepito, nei loro strumenti urbanistici, le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento) viene dimezzato da 90 a 45 giorni. 
  • Anche nel caso del parere vincolante del Soprintendente (limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico) il silenzio assenso è portato a 45 giorni. In questo modo viene a decadere la procedura che portava, decorsi i 45 giorni, ad indire una conferenza dei servizi, la quale doveva a sua volta pronunciarsi entro quindici giorni.

In sostanza, le modifiche contenute nell’articolo 39 hanno una portata positiva in merito all’autorizzazione paesaggistica, dal momento che abbreviano i tempi e semplificano il procedimento, consentendo inoltre un margine di flessibilità alla durata quinquennale dell’autorizzazione.

***

L’articolo 40 prevede la possibilità per il Ministro per i beni e le attività culturali di versare nel bilancio dello Stato risorse disponibili delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale. Tali risorse verranno poi riassegnate al Ministero,  in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Si tratta di una disposizione che modifica in parte la norma istituita con D.L. 34/2011 (L. 75/2011), la quale permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili all’interno dell’Amministrazione. Con questa norma si consente infatti il riequilibrio finanziario delle dotazioni delle Soprintendenze, distribuendo le risorse in relazione alle rispettive esigenze finanziarie delle Soprintendenze.

Per vedere tutti i commenti degli esperti dell’Istituto Bruno Leoni, clicca qui.

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