11
Lug
2013

Il decreto del fare, Art.13 – Agenda Digitale II

Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono in alcun modo l’ente di appartenenza (Consob)

Uno dei profili in ordine ai quali il d.l. n. 69/2013 interviene in materia di Agenda Digitale Italiana riguarda la composizione delle strutture preposte alla sua realizzazione: la Cabina di regia (art. 13, c. 1) e l’Agenzia per l’Italia digitale (art. 13, c. 2).

La Cabina di regia era stata introdotta dal d.l. n. 5/2012 (c.d. decreto “semplificazioni”), che ne aveva previsto l’istituzione con decreto emanato di concerto da più Ministri, senza tuttavia dettarne la composizione, disponendo che essa fosse preposta all’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, attraverso il coordinamento degli interventi pubblici di regioni, province autonome ed enti locali, per la finalità della “modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese” e, in particolare, per “lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, il potenziamento dell’offerta di connettività a larga banda, l’incentivazione di cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e la promozione di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi”. Lo stesso articolo aveva sostanziato di contenuti specifici i fini così enunciati e conseguentemente la Cabina, istituita nel marzo 2012, era stata articolata in sei gruppi di lavoro corrispondenti agli obiettivi concreti dell’Agenda Digitale: infrastrutture e sicurezza; eCommerce; eGovernment; Open Data; alfabetizzazione Informatica – competenze digitali; ricerca e innovazione; Smart Cities and Communities.

L’art. 13 del “decreto del fare” ora prevede i componenti della Cabina di regia, vale a dire sei Ministri (Sviluppo Economico, PA, Coesione Territoriale, Istruzione, Salute, Economia) oltre a quelli interessati alla trattazione di specifiche questioni. Ne attribuisce la presidenza al Presidente del Consiglio dei Ministri (o ad un suo delegato). Dispone che ad essa partecipino, inoltre, un Presidente di regione e un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. Nell’ambito della Cabina istituisce – senza peraltro dettare alcun termine per tale adempimento – una nuova figura, il Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università. Attribuisce la presidenza del Tavolo a un soggetto anch’esso di nuova introduzione, il Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale, il quale viene al tempo stesso posto a capo di un’apposita “struttura di missione”, anch’essa finalizzata a tale attuazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Data la complessità della situazione relativa alla realizzazione dell’Agenda, diversamente da quanto previsto dall’art. 1, c. 1, della legge n. 179/2012 (c.d. decreto “crescita 2.0) – che faceva carico al governo della presentazione di una relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda stessa – l’art. 13 prevede che la Cabina di regia, avvalendosi delle amministrazioni in essa  rappresentate nonché dell’Agenzia, presenti al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, un “quadro complessivo” delle norme vigenti, dei programmi avviati, del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili.

All’Agenzia per l’Italia digitale, il d.l. n. 83/2012 (c.d. decreto “sviluppo”) aveva attribuito il compito di realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del Ministro da lui delegato), nonché di quattro ministri. L’art. 13 attribuisce ora detta vigilanza esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro da lui delegato): assommando così in quest’ultimo soggetto sia la competenza a dettare gli obiettivi che a compiere le relative verifiche, ne rafforza la centralità, anche con riguardo al decreto di nomina del direttore, di approvazione dello statuto, di determinazione delle risorse umane dell’Agenzia Digitale (art. 13, c. 2 lett. c), d), f)).

L’esigenza di semplificazione e migliore coordinamento relativamente all’Agenzia non ha evidentemente ispirato le innovazioni in materia di Cabina di regia: perché i soggetti in essa coinvolti anziché essere ridotti, agevolmente snellendola, sono stati aumentati, ancor più complicandola. Data la presenza di più Ministeri, di rappresentanti di enti locali, di un gruppo di esperti (ma di nessun esponente della c.d. società civile, ciò di cui da più parti ci si duole), non appare difficile immaginare l’ardua opera di interazione che l’adozione di ogni iniziativa, l’accordo su qualunque posizione da condividere così come la definizione di qualsivoglia documento potrà comportare. Un complesso di centri di potere così ampio e trasversale, ognuno con i propri interessi da salvaguardare e i propri assetti da mantenere, avrebbe richiesto l’individuazione del soggetto cui, in ultima istanza, di volta in volta, spettasse la responsabilità del raggiungimento del risultato finale, di norma migliore garanzia del conseguimento dello stesso. Ma questo il “decreto del fare” non lo precisa, così come non chiarisce, nel suddetto intrico di competenze diffuse, sovrapposte e non puntualmente specificate, quale potrà essere la funzione del Commissario, oltre a quella di un coordinamento tanto generico quanto non supportato da strumenti idonei a operarlo. Non essendo, infatti, precisati i suoi poteri effettivi, è difficile che egli potrà costituire il soggetto di riferimento unitario che sarebbe stato necessario preporre all’attuazione della strategia del digitale in Italia.

Quindi, a seguito del “decreto del fare”, se, da un lato, la Cabina si presenta come una ancora più complessa ramificazione di strutture, che si tengono nel delicato equilibrismo del coordinamento tra snodi decisionali tra loro interconnessi, dall’altro, le nuove figure in essa introdotte non paiono avere un ruolo effettivamente propulsivo e fattivo. Il dubbio è, pertanto, che la ancora maggiore burocrazia organizzativa, ancorché giustificata dalla molteplicità delle istanze da rappresentare negli ambiti di competenza, possa nuocere alla costruttiva operatività della Cabina di regia. Ciò soprattutto in termini di impulso all’emanazione di quell’ampia congerie di norme secondarie, ben lungi dall’essere completate, senza le quali l’Agenda digitale resta solo una costruzione legislativa, tanto mirabilmente innalzata quanto poco idonea ad essere immediatamente applicata e, quindi, concretizzata. Peraltro, lo stesso art. 13 aggiunge ancora altre disposizioni attuative da elaborare: un DPCM per istituire il Tavolo permanente, del quale peraltro non fissa i termini di emanazione (comma 1), nonché un altro DPCM, di concerto con il Ministro dell’Economia, per “la dotazione delle risorse umane, fissata entro il limite massimo di 130 unità”, venti in meno di quelle in precedenza stabilite, dell’Agenzia (comma 2, lett. f)).

Sull’attuazione delle norme primarie già dettate, soprattutto sulla spinta di strutture semplici, flessibili ed efficaci, invece, il legislatore avrebbe dovuto più efficacemente puntare. Perché, alla fine il digitale in questo è rimasto impantanato: norme primarie destinate per lungo tempo a restare inapplicate, necessitando di quelle secondarie di attuazione; e norme secondarie il cui inevitabile ritardo nell’emanazione è stato comunque sempre giustificato dalla complessità degli interessi coinvolti, dalla numerosità dei soggetti delegati alla loro composizione e, quindi, alla conseguente difficoltà di elaborazione. La sincronicità richiede metodo e quest’ultimo, a propria volta, priorità definite, obiettivi condivisi, procedure snelle, soggetti non eccessivamente articolati: solo così i tempi previsti si rispettano e gli adempimenti efficacemente si assolvono. Il digitale consente di liberare ingenti risorse e, quindi, ritardare costa. Contraddizioni di uno Stato, se da un lato invoca risparmi di spesa, dall’altro stenta a compiere sollecitamente quanto li consentirebbe. Speriamo questa sia la volta buona: a vedere la complessità delle strutture, ragionevolmente se ne dubita.

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1 Response

  1. Gianfranco

    Ora ci chiediamo: ma questi arruffoni, che non sono capaci nemmeno di individuare un soggetto responsabile perche’ legati sempre ai vecchi schemi mentali e politici, sul serio ci si aspetta che portino l’Italia anche solo un centimetro avanti sulla strada dell’innovazione tecnologica?

    Ci attendiamo la stessa rivoluzione dell’informatizzazione delle poste italiane che, quando furono dotate di macchinari informatici, si ritrovarono con tecnologie gia’ obsolete.

    Sarebbe stato obbligatorio andare al MIT, prendere 10 teste, farle lavorare ed applicare il piano da loro creato.

    Cordiali saluti.

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