Gestione pubblica dell’acqua, tra slogan politici e regole di diritto
Il 4 agosto 2011 abbiamo segnalato il ricorso dello Stato contro una legge che la regione Puglia aveva appena approvato per pubblicizzare il servizio idrico, col chiaro intento di sfidare il governo statale sul campo ancora caldo della battaglia referendaria.Lo Stato accoglieva la sfida concentrando la richiesta di incostituzionalità sul quesito se, e fino a che punto, le regioni potessero pubblicizzare in via definitiva e con legge la gestione dell’acqua.
Ieri è stata depositata la sentenza con cui la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso, ha annullato le disposizioni impugnate dallo Stato (sent. n. 62/2012).
Spicca in particolare l’annullamento della norma che affida il servizio idrico integrato (SII) a un’azienda pubblica regionale, la quale avrebbe dovuto realizzare la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controlla. Una norma chiara e di indubbia interpretazione nel senso di provvedere essa stessa all’affidamento diretto della gestione del SSI all’azienda pubblica, «inibendo così all’Autorità idrica pugliese» dice la Corte «di procedere alla scelta, previa valutazione comparativa delle modalità di gestione e degli affidatari». E invero, ricorda la Corte, al di là dell’esito referendario la disciplina dell’affidamento della gestione del SII attiene alla materia tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva statale. Ora, dal momento che la legge statale impedisce alla regione di provvedere direttamente all’esercizio delle funzioni di SII, dovendo essa limitarsi ad individuare l’ente o il soggetto competente a deliberare la forma di gestione del SII e di aggiudicarne la gestione, la disposizione con cui la Puglia ha pubblicizzato, per via generale e astratta, il SII deve essere annullata. Tale disposizione si pone difatti in contrasto con la legge statale, sia perché esclude che l’Autorità idrica pugliese scelga con propria delibera le forme di gestione del SII, sia perché stabilisce, con legge anziché con provvedimento, che il SII sia affidato a una specifica azienda pubblica, ostacolando la possibilità di ricorrere contro tale scelta che, per volontà del legislatore statale, non può operarsi che con provvedimento.
Al di là dei tecnicismi, il dato rilevante di tale pronuncia è che la Corte abbia confermato che la disciplina dell’affidamento della gestione del SII attenga, oltre che alla materia “tutela dell’ambiente”, anche alla materia “tutela della concorrenza”.
Da ciò deriva il seguente corollario, non esplicitato dalla Corte, che ha espressamente ritenuto questo punto assorbito dalle altre motivazioni, ma forse latente nella decisione: se è vero che il SII rientra nella materia tutela della concorrenza, allora deve essere anche vero che esso debba considerarsi servizio di interesse economico generale, servizio che, in base all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è soggetto alla regola della scelta del gestore a seguito di gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato ritenga che, da tale regola, discenda un ostacolo alla speciale missione attribuita al servizio dall’ordinamento giuridico. In altri termini, l’affidamento diretto mediante l’in house ha natura derogatoria ed eccezionale, né può dirsi che – slogan referendari a parte – il SII può essere ripubblicizzato in via generale senza che ne derivi una violazione delle regole europee.
D’altro canto, la Corte aveva già avvisato, all’epoca della dichiarazione di ammissibilità del referendum sull’acqua, che dall’esito referendario non sarebbe derivata una lacuna dell’ordinamento giuridico, potendo comunque essere applicate le norme comunitarie.
Forse che queste norme sono proprio quelle che, come in questa sede e in questo paper più volte abbiamo detto, impediscono di generalizzare la pubblicizzazione dell’acqua e chiedono comunque, in barba alle ideologie referendarie, che il SII sia affidato a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in concorrenza tra operatori, anche privati, del settore?