29
Gen
2013

DL 1/13: la tutela ambientale non si fa con proroghe e deroghe

La tutela ambientale è probabilmente la materia in cui il legislatore fa un ricorso più costante e assiduo alla decretazione d’urgenza e agli istituti della proroga e della deroga.
Ne è una dimostrazione il varo, a camere sciolte, di un decreto legge (d.l. 1/13) recante, per l’appunto, “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”.
Il secondo comma dell’articolo 1 rinvia di un anno, al 31 dicembre 2013, l’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000kj/kg.
La norma oggetto di rinvio risale al 2003 e già prevedeva un’applicazione differita al 31 dicembre 2010. Nove anni non sono però bastati a creare le condizioni affinché le imprese potessero trovare soluzioni alternative alla discarica economicamente sostenibili. Sono pertanto intervenute quattro proroghe in due anni per rinviare fino al 31 dicembre 2013 l’entrata in vigore della norma.
La ratio originaria del divieto va ricercata nella direttiva 1999/31/CEE che fissava l’obiettivo di riduzione al 35% dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica, mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Principio ribadito anche dalla direttiva 2008/98, che stila la gerarchia dei rifiuti, indicando il riciclaggio come opzione preferibile, il recupero di energia come second best, lo smaltimento come extrema ratio.
I rifiuti biodegradabili, infatti, sono soggetti alla putrefazione e il loro smaltimento in discarica ha come effetto il rilascio in atmosfera di percolato e metano, gas il cui impatto sull’ambiente è considerabile più nocivo dell’anidride carbonica.
Due precisazioni: 1) come si afferma nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il divieto non è previsto espressamente dalla normativa europea ma è una misura tesa a realizzare gli obiettivi posti a livello sopranazionale; 2) la decisione di stabilire una nuova proroga è largamente condivisa, vista l’insufficiente presenza di impianti con le tecnologie necessarie al trattamento di questi rifiuti.
L’intenzione del legislatore del 2003 era quella di destinare i rifiuti con PCI superiore a 13 mila kj/kg ad impianti come i forni da cemento ed i termovalorizzatori.
Paradossalmente, proprio la frequente opposizione, in genere esercitata in nome della difesa dell’ambiente, alla realizzazione di questi ultimi impianti ha portato alla non attuazione di una norma che avrebbe garantito il riutilizzo di una parte di rifiuti altrimenti destinata a produrre effetti dannosi sull’ambiente permanendo in discarica.
Il danno è duplice: i rifiuti con PCI superiore a 13 mila kj/kg marciscono nelle discariche rilasciando gas nocivi; gli operatori e le imprese vivono sotto la spada di Damocle rappresentata dal nuovo termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti.
La tendenza delle politiche ambientali nel nostro paese è quella di gettare il cuore oltre l’ostacolo, salvo poi non muovere un passo verso la staccionata. Dapprima si disegna la normativa più stringente, severa ed ambiziosa possibile. Poi, in fase attuativa, i buoni propositi incontrano difficoltà che, in parte, sono legate alla pluralità di amministrazioni competenti in materia di ambiente che spesso perseguono obiettivi opposti; in parte, sono figlie della stessa farraginosità del quadro normativo, dove veti e divieti impediscono la realizzazione delle stesse opere che dovrebbero servire a centrare gli obiettivi in materia ambientale posti dal legislatore.

You may also like

Il green deal europeo non è politica ambientale ma (dannosa) politica economica (soprattutto in agricoltura)
Quali interventi per metano ed elettricità?
Rifiutare la neutralità tecnologica: un modo per far male i calcoli
Una costosissima illusione

3 Responses

  1. giuseppe 1

    In perfetta continuità con Edo Ronchi, autore dell’omonimo decreto, passato alla storia come una delle legislazioni più bizantine che sia stato dato vedere.
    Una pacchia per i consulenti ambientali (quasi sempre ben introdotti nelle Asl e nelle Arpa) ed un notevole aggravio di costi ed adempimenti per le imprese.

  2. Francesco_P

    Nella ecologicissima Svizzera il 100% dei rifiuti che non possono essere avviati a processi di recupero viene trattato dai temovalorizzatori ormai da diversi anni. E’ un obbligo che vale per tutti.

    In Italia esiste un business delle discariche, spesso al limite del criminale, che è duro a morire. Verdi, giustizialisti, sinistra ambientalista e via dicendo finiscono per essere complici della vergogna della lobby delle discariche e dei turpi interessi che si celano dietro di esse. Purtroppo lo Stato con un decreto del genere non fa che assecondare il potere delle organizzazioni che operano al limite della legge. L’amministratore locale non è motivato a resistere alle “infiltrazioni” se sa che lo Stato sarà il primo a derogare alla norma.

    E’ un classico esempio di come lo Stato che s’impiccia di ogni aspetto della vita dei cittadini, non sia in grado di svolgere la sua funzione primaria, cioè quella di regolatore.

  3. Terenzio Longobardi

    Come fanno rifiuti sopra i 13 MJ/kg a “continuare a marcire in discarica e a rilasciare gas nocivi”, se sono rifiuti secchi provenienti da trattamento? Sono i rifiuti tal quali che contengono la sostanza organica, con potere calorifico di circa 7 – 9 MJ/kg, a produrre biogas derivante proprio dalla fermentazione della frazione organica. Inoltre in atmosfera ci va solo il biogas e non il percolato come scritto nell’articolo perchè, come noto, è un liquido. Peraltro, le discariche controllate dovrebbero avere sia un sistema di depurazione del percolato in grado di abbattere drasticamente il carico inquinante, che il recupero energetico del biogas prodotto. Insomma, un articolo un pò confuso.

Leave a Reply