30
Giu
2014

Decreto art-bonus: un’autentica rivoluzione? (prima parte)

In Italia, lo “stato dell’arte” è espressione che assume una connotazione particolare, data la situazione in cui versa il patrimonio culturale del Paese: crolli, furti e danneggiamenti sono all’ordine del giorno.

Il welfare pubblico per il mantenimento del patrimonio suddetto è attualmente insufficiente: le esigenze di conservazione e valorizzazione dello stesso, sempre più impellenti, non possono essere adeguatamente soddisfatte, considerati gli ingenti investimenti a ciò occorrenti e, al contempo, la carenza di fondi pubblici causata dalla situazione economica attuale. Stante, dunque, la necessità di un’efficace azione di supporto, la partecipazione dei privati al finanziamento degli interventi nell’ambito in discorso è quanto mai importante: lo “stato dell’arte” va, pertanto, verificato anche in relazione alle misure legislative adottate al fine di incentivarla. Il recente d.l. n. 83/2014 (decreto c.d. art-bonus)  introduce agevolazioni per il c.d. mecenatismo culturale: com’è ormai noto, esso prevede un credito di imposta, ripartito in tre rate annuali, al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016 per le erogazioni liberali in denaro a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Le agevolazioni suindicate sono riconosciute alle persone fisiche e agli enti senza scopo di lucro nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il provvedimento citato, più che operare una “autentica rivoluzione”, com’è stata definita dal Ministro dei beni culturali, di fatto rafforza agevolazioni fiscali vigenti in precedenza. Infatti, alle imprese era già consentita la piena deduzione dal reddito imponibile di donazioni in favore di iniziative culturali (art. 100, comma 2, lettera m, del DPR 917/1986,Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), per le quali agli enti non commerciali e alle persone fisiche spettavano, invece, detrazioni percentuali dall’imposta lorda (19% della donazione, ex art. 15, comma 1, lett. h, TUIR). Il decreto non è, quindi, “rivoluzionario”: tuttavia, disponendo una fiscalità maggiormente premiante per le categorie da ultimo specificate, rappresenta un atto comunque importante al fine di eliminare le preesistenti distorsioni nei meccanismi di allocazione delle risorse provenienti dal mecenatismo. Infatti, si consideri al riguardo la circostanza che, attraverso le elargizioni in ambito culturale, le aziende mirano a ottenere la pubblicità del proprio marchio – ancorché ciò non si traduca nell’oggetto di una prestazione a carico della controparte, come nei contratti di sponsorizzazione – nonché un miglioramento della propria reputazione sul mercato: è chiaro, pertanto, che esse preferiscono supportare le iniziative dalle quali possano trarre un ritorno di immagine più evidente. Ne risultano così privilegiate quelle di per sé maggiormente prestigiose e, invece, sfavorite quelle meno note, nonché conseguentemente atte a conferire, a propria volta, una notorietà minore all’erogante, non essendo dotate del potenziale promozionale richiesto dal donante-azienda. L’attribuzione alla filantropia non-imprenditoriale di agevolazioni fiscali più consistenti può contribuire ad attenuare l’effetto distorsivo suindicato, a vantaggio di beni culturali meno conosciuti e di micro-iniziative realizzate in aree locali limitate, comunque rilevanti per le comunità territoriali di riferimento, spesso congiunte a un impegno diretto dei singoli sotto forma di volontariato. In questo senso, le misure contemplate dal decreto art-bonus rappresentano uno “strumento fondamentale”, non solo perché tendono ad attrarre risorse aggiuntive al settore in argomento, ma altresì perché consentono a un numero di soggetti maggiormente ampio e variegato di decidere quali interventi culturali meritino di essere finanziati, nonché per quale importo. Una migliore distribuzione delle risorse rivenienti da erogazioni liberali può concorrere, peraltro, ad attuare in modo più efficace il principio – civile e sociale, oltre che giuridico (ex art. 33 della Cost.) – del pluralismo culturale, essenziale allo sviluppo della personalità degli individui e della collettività, al contempo. Tale principio si dispiega pienamente solo in un ambiente normativo in cui “l’arte e la scienza”, possano estrinsecarsi in ogni tipo di manifestazione ed evento, nonché evolvere spontaneamente: dunque, siano “libere” sotto ogni punto di vista. Il decreto varato di recente può contribuire a questo risultato: favorendo in modo parimenti incentivante qualsivoglia fonte fornisca supporto all’arte, ne agevola al contempo ogni forma ed espressione, nello spirito del principio costituzionale menzionato. Quest’ultimo avrebbe potuto dirsi, tuttavia, realizzato esaustivamente se il legislatore avesse delineato un disegno più ampio e articolato di quello che, invece, pare sotteso al decreto citato. Del resto, capita sovente che gli intenti – sia pure meritori – perseguiti normativamente siano mortificati dai limiti ristretti entro cui resta racchiuso l’ambito di visuale del legislatore stesso, nel mentre asserisce di stare realizzando riforme epocali.

Con riferimento al caso di specie, può rilevarsi innanzitutto che le disposizioni già vigenti in materia di sgravi fiscali per le donazioni culturali, riguardano un’area più estesa di quella considerata dal d.l. n. 83/2014, che ha ad oggetto soltanto “interventi di manutenzione, protezione e restauro”: restano, pertanto, escluse dai benefici da ultimo sanciti le elargizioni liberali inerenti una serie di iniziative di tipo diverso. Laddove si fosse inteso incentivare incisivamente il sostegno dei privati al settore in discorso – oltremodo penalizzato dalla crisi economica attuale – le misure da ultimo adottate avrebbero coperto un perimetro analogo a quello definito dagli articoli del TUIR sopra richiamati. Invece, esse sembrano dettate sull’onda emozionale dell’urgenza che lo “stato dell’arte” quotidianamente evidenzia – come dimostra la circostanza che si riferiscano solo ad atti di conservazione, in buona sostanza – anziché ispirate da una visione progettuale idonea a sviluppare nel tempo una fattiva e virtuosa collaborazione tra pubblico e privato nel settore culturale: anche sotto tale profilo, pertanto, la valenza “rivoluzionaria” del recente provvedimento risulta piuttosto attenuata. Un’impostazione normativa di più ampio respiro sarebbe stata, quindi,  importante al fine di stimolare una fruttuosa cooperazione tra i soggetti interessati alla cura e alla valorizzazione dei beni culturali: la condivisione di programmi in grado di garantire continuità operativa agli interventi predisposti avrebbe così consentito di superare l’episodicità che li caratterizza attualmente e che il decreto art-bonus – data la connotazione emergenziale cui è improntato – continua ad assecondare.

La portata “rivoluzionaria” del d.l. n. 83/2014 appare limitata, altresì, sotto profili ulteriori. Innanzi tutto, esso concerne le erogazioni liberali riguardanti soltanto beni culturali “pubblici”, nonché enti, istituti e luoghi della cultura “di appartenenza pubblica”, escludendo in questo modo quelli invece appartenenti a privati. Poiché anche questi ultimi beni assolvono alla funzione di emancipazione, individuale e sociale al contempo, cui è preposta l’arte e che non può essere esercitata pienamente in mancanza di risorse sufficienti a ciò finalizzate, l’esclusione disposta dal decreto sembra non tenere adeguatamente conto del principio costituzionale sopra richiamato: il potenziale valore arricchente dei beni culturali il cui sostegno non è contemplato dalle agevolazioni fiscali richiamate risulta così svilito rispetto a quello di beni diversi, ricompresi invece nel perimetro coperto dal testo di legge. Un bene culturale giuridicamente privato non perde, in ragione del proprio status, il valore “ideale” intrinseco a esso connaturato, ciò soprattutto se la collettività è ammessa a fruirne. Al riguardo, si valuti, la circostanza che la concezione “elitaria” caratterizzante in passato l’ambito culturale si è andata nel tempo attenuando parallelamente all’acquisizione da parte di quest’ultimo di una dimensione più popolare, a propria volta determinata, tra gli altri fattori, dall’allargamento della categoria dei beni in argomento a tutti quelli rappresentanti “testimonianza materiale avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1967), al di là dell’appartenenza. Infatti, “se la categoria dei beni culturali non annovera soltanto le testimonianze eccezionali dell’arte italiana (perché s’estende all’intero patrimonio culturale), essa può ben coinvolgere un pubblico più vasto, non necessariamente – come s’usa dire – ‘acculturato’. È l’oggetto, insomma, che decide il suo soggetto. E viceversa, naturalmente” (Ainis). Considerato, dunque, che il “valore culturale” che accomuna i beni in discorso è progressivamente divenuto “funzione sociale”, la discriminazione operata in ragione dell’appartenenza appare a maggior ragione infondata. Anche qualora, in sede di conversione del decreto, si ponga rimedio all’immotivato diverso trattamento suindicato (così come sembrerebbe, in base a recenti notizie), esso avrebbe comunque già denotato quel pregiudizio che il legislatore nazionale sembra nutrire nei riguardi del “privato”, anche ove esso rappresenti solamente una connotazione che nulla toglie al valore insito nei beni considerati. A conferma ulteriore di tale pregiudizio, si aggiunga la circostanza che nel decreto menzionato non sono contemplate le sponsorizzazioni culturali (art. 120 del d.lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali, e art. 199-bis del d.lgs. n. 163/2006, Codice degli Appalti), mediante le quali contributi – finanziari e/o in beni o servizi – vengono erogati da privati interessati a sostenere la progettazione o l’attuazione di iniziative di tutela o di valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività della propria azienda. Avvalendosi degli strumenti suddetti, il privato non sovvenziona il settore culturale spinto da un interesse puro per l’arte, bensì persegue un proprio tornaconto, consistente nel vantaggio che potrà derivargli dall’accostamento – che l’amministrazione si obbliga a consentire, in forza del contratto stipulato – tra l’identità imprenditoriale e l’iniziativa sponsorizzata. Le sponsorizzazioni costituiscono un importante canale, in aggiunta alle elargizioni liberali, attraverso cui finanziamenti ulteriori possono pervenire all’arte, al fine di fornire a essa un valido supporto, soprattutto in tempo di crisi. Infatti, può fondatamente ritenersi che la propensione del privato a impiegare le proprie risorse sia incentivata più dall’aspettativa di un qualche beneficio, insita nella causa delle operazioni citate, che dal mero generoso interesse nei riguardi dell’arte, avulso cioè da un qualsivoglia ritorno. Quindi, se il decreto art-bonus avesse perseguito in maniera davvero efficace l’obiettivo di attrarre investimenti verso l’ambito culturale, avrebbe dovuto considerare, oltre alle elargizioni liberali, altresì le sponsorizzazioni: se non sotto il profilo fiscale – al momento, esse sono equiparate alle spese sostenute a fini pubblicitari, essendone stata prevista la deduzione totale dal Ministero dei beni culturali nel d.m. 19 dicembre 2012– almeno mediante la semplificazione degli adempimenti burocratici attualmente previsti per poter addivenire alla conclusione dei relativi contratti. Invece, la rilevata esclusione sembra evidenziare, ancora una volta, la diffidenza con cui il legislatore nazionale guarda alla commistione tra “cultura” e una qualche forma di “profitto”: è, dunque, forse questo il motivo per cui nel decreto art-bonus ha contemplato esclusivamente le donazioni, unica modalità socialmente (e normativamente) apprezzata in quanto idonea a non “contaminare” l’arte con interessi di tipo diverso.

 

Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono in alcun modo l’ente di appartenenza (Consob)

Leave a Reply