24
Feb
2015

DDL Concorrenza: Comunicazioni

Il crinale tra genuina pulsione procompetitiva e consumerismo maldestro è sovente più sottile di quanto si possa immaginare; accade, così, che a liberalizzazioni autentiche si accompagnino misure che con la rimozione dei vincoli alla concorrenza hanno poco a che vedere. Non fa eccezione il DDL Concorrenza licenziato dall’esecutivo venerdì scorso: iniziativa complessivamente meritoria per la sostanza di numerose disposizioni e, soprattutto, perché finalmente ottempera a un obbligo beatamente disatteso dal 2009, eppure segnata da alcune contraddizioni.

Ci riferiamo, in particolare, alle norme dettate in materia di comunicazioni dagli artt. 16 e 17. L’art. 17 demanda al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’adozione di un decreto che disciplini l’identificazione in via indiretta del cliente nell’ambito delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, anche mediante ricorso al Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale – la cui messa in opera, a quasi dieci anni dalla sua originaria previsione, pare oggi in dirittura d’arrivo.

Si tratta di una misura di buon senso, caldeggiata anche dall’Antitrust nella propria Segnalazione annuale. È davvero grottesco che, nel 2015, l’attivazione di servizi di comunicazione mobili continui a richiedere la presentazione e la riproduzione di un documento d’identità. Occorre, semmai, rilevare una certa timidezza, da parte del governo, nel limitare l’applicazione del principio al suo ambito più ovvio: quello della portabilità del numero, cioè del trasferimento di un’utenza già attiva (e, pertanto, riferibile a un individuo già identificato) da un operatore a un altro.

La riduzione di questi vincoli può agevolare l’impiego di forme di commercializzazione a distanza, più convenienti per la clientela e meno onerose per le compagnie. È del tutto evidente che la necessità di munirsi di una rete capillare di punti vendita costituisce una significativa barriera all’ingresso di nuovi soggetti del mercato delle comunicazioni mobili – si pensi agli operatori virtuali. Ben venga, dunque, questo primo passo, ferma restando l’opportunità d’estendere il ricorso a metodi alternativi d’identificazione anche alle nuove attivazioni.

Ben diverso il giudizio sull’art. 16, che si pone in continuità ideologica e formale – intervenendo sull’articolato del secondo decreto Bersani – con la stagione delle famigerate lenzuolate. Le modifiche introducono una serie di misure relative alla conclusione e alla cessazione dei contratti aventi ad oggetto servizi di comunicazione e servizi audiovisivi. Nelle intenzioni del governo, tali disposizioni dovrebbero garantire un maggior grado di trasparenza ed equilibrio negoziale; in realtà, siamo di fonte a previsioni in alcuni casi ridondanti, alla luce della già intensa tutela garantita ai consumatori dalla normativa vigente, e comunque destinate a irrigidire gli scambi in un settore caratterizzato da continua innovazione e tariffe in calo.

Si osservi, per esempio, l’introducendo comma 3-ter, che limiterebbe a ventiquattro mesi la durata dei vincoli “comprensivi di offerte promozionali”; con ciò contravvenendo a prassi negoziali apprezzate dai consumatori, quali quelle che garantiscono l’utilizzo “sussidiato” dei dispositivi. Davvero non si coglie quale profilo di tutela debba qui prevalere sul beneficio dell’utente che desideri, ipotizziamo, spalmare il proibitivo costo di un iPhone su una relazione di trenta mesi con il proprio operatore, com’è oggi comune. L’unico effetto di norme simili è quello di mutilare la libertà negoziale tanto dei consumatori, quanto delle imprese, sterilizzando formule commerciali mutualmente vantaggiose.

È utile segnalare, incidentalmente, che, proprio in queste settimane, è in corso presso l’Agcom un procedimento sulla medesima materia. Un ulteriore elemento che avrebbe dovuto sconsigliare interventi frettolosi e demagogici.

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