DDL Concorrenza: Assicurazioni e Fondi pensione—di Andrea Varsori
La proposta di legge annuale sulla concorrenza varata dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso ha finalmente posto fine a un’inadempienza che dura dal 2009. La versione ufficiale del decreto legge, però, è decisamente più snella rispetto alle bozze che erano circolate nelle ultime settimane. In alcuni settori, ci si attendeva un intervento a favore della concorrenza che è poi stato notevolmente edulcorato: la mancata apertura della vendita dei farmaci di fascia C è solo l’esempio più noto. Altri settori, d’altro canto, quali le attività portuali, il noleggio con conducente e i servizi pubblici locali, non vengono nemmeno menzionati. A fronte di queste esclusioni, l’importanza delle misure riguardanti le assicurazioni è notevolmente accresciuta. Occupando dieci pagine e quattordici articoli sulle diciotto pagine e trentatre articoli della legge nel suo complesso, il Capo I, “Assicurazioni e fondi pensione” ha un peso fondamentale in questo disegno di legge. Eppure, più che liberalizzare il settore, le misure contenute negli articoli dal 2 al 15 hanno l’effetto di aiutare il consumatore nei rapporti con le ditte assicurative, garantendo sconti e tutele dove necessario.
Entriamo, però, nel dettaglio. I primi articoli sono i più importanti nell’impostare una prospettiva pro consumer. In particolare, si cerca di incentivare una comunicazione trasparente, corretta ed esauriente tra il cliente e la compagnia assicuratrice, in modo da ridurre al minimo eventuali asimmetrie informative. Questo meccanismo vale in entrambe le direzioni: così come le assicurazioni sono tenute a stabilire preventivamente le condizioni delle loro polizze, così, se il contraente dovesse dare all’inizio delle informazioni false, le compagnie potranno sciogliersi da qualsiasi proposta di rapporto. La misura principale, però, è contenuta nell’art. 3, e riguarda l’RC auto: le assicurazioni dovranno garantire sconti “significativi” a chi, eventualmente, accettasse alcune condizioni. Tra queste condizioni figurano: l’ispezione del veicolo da parte della compagnia assicuratrice; l’installazione di una scatola nera che registri l’attività del veicolo; l’installazione di rilevatori di tasso alcolemico che possano impedire all’auto di partire in caso di tasso elevato; la scelta di ricevere risarcimenti specifici in caso di danni a sole cose. Le compagnie assicurative, dunque, sono tenute a praticare sconti a chi si sottopone a queste condizioni aggiuntive, informando in modo corretto ed esauriente il futuro cliente, anche comunicando i dettagli sulle proprie classi di merito e sulle variazioni nei premi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
È proprio l’IVASS uno dei protagonisti delle misure rese pubbliche dal governo. L’IVASS dovrà ricevere informazioni dettagliate sulle polizze praticate in materia di RC auto, aggregandole e presentandole su un adeguato sito Internet. Questi dati dovranno poter aiutare il consumatore a confrontare diversi tipi di contratti e a scegliere quello adeguato alle proprie esigenze. Le risorse online potranno anche contribuire a evidenziare casi in cui, ad esempio, a fronte dell’installazione di una scatola nera, il premio richiesto non diminuisca in maniera “significativa”; l’idea è che, in caso di adempimento ad una delle condizioni esposte prima, il trattamento riservato al consumatore dovrà essere in qualsiasi caso migliore di chi ha fatto una scelta diversa (art. 5). In questo ambito, come anche in altri, l’IVASS potrà godere di poteri di vigilanza e controllo, soprattutto per ciò che riguarda la riduzione dei premi, gli obblighi di pubblicità delle informazioni e l’interoperabilità delle scatole nere (artt. 8, 14).
Anche altre misure vanno inquadrate nello tentativo di migliorare lo scambio di informazioni tra consumatori e aziende. Le variazioni, migliorative e peggiorative, nei premi e tra diverse classi di merito, andranno specificate da subito, sia in valore assoluto, sia in percentuale (art. 4). Si stabilisce, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico, assieme ai Ministeri della Salute, del Lavoro e della Giustizia, stileranno e pubblicheranno tramite l’IVASS delle tabelle in cui siano esposte chiaramente le menomazioni all’integrità psicofisica comportanti invalidità e il loro valore pecuniario. I provvedimenti restanti riguardano o parziali semplificazioni del funzionamento del mercato assicurativo (ad esempio, sarà possibile sciogliere delle polizze accessorie alla scadenza della polizza principale, pur mantenendo quest’ultima: art. 11), o alcuni vantaggi per le aziende assicurative (non sarà più possibile, ad esempio, presentare testimoni dopo il momento della denuncia, in caso di sinistri con soli danni a cose: art.6). Si delinea, inoltre, anche un’ultrattività della copertura delle richieste di risarcimento, estesa fino a dieci anni dopo la scadenza della polizza, comunque per fatti avvenuti quando la polizza era valida (art. 12).
In questi provvedimenti, anche i fondi pensione vengono coinvolti. L’articolo 15 ne sancisce la piena portabilità. Dunque, un lavoratore che desideri cambiare il fondo pensione per scegliere quello che più lo soddisfa lo potrà fare: non sarà legato da vincoli stabiliti dai contratti di lavoro nazionali. Il datore di lavoro, inoltre, sarà costretto a seguirlo, versando anche la quota a suo carico. Viene eliminato, infine, il vincolo, per alcuni fondi pensione, di trovare sottoscrittori solo nella categoria di riferimento.
In conclusione, sebbene il contributo portato in materia di assicurazioni dalla legge annuale sia tendenzialmente positivo, non è ancora abbastanza. La maggior parte delle norme riguarda, più che altro, la prevenzione di frodi: la concorrenza non viene toccata direttamente. Alcune misure, a dire il vero, possono avere ricadute positive: ad esempio, il tentativo di aumentare la trasparenza e di aggregare le informazioni sulle polizze offerte dalle diverse compagnie cerca chiaramente di dare più occasioni per il consumatore di confrontare diversi prezzi e trattamenti, in modo da aumentare la mobilità della domanda, che in questo settore è storicamente bassa. Nonostante ciò, e nonostante le norme recepiscano sostanzialmente le indicazioni formulate nel 2014 dall’Autorità Generale per la Concorrenza e il Mercato, questa legge non muterà la situazione del mercato assicurativo, che rimarrà fortemente regolamentato. L’unica nota davvero positiva riguarda i fondi pensione: già danneggiati dall’aumento della tassazione sul risparmio, il fatto di non aver più vincoli nel cercare sottoscrittori spingerà sicuramente i diversi fondi a competere per il controllo di quote di mercato rilevanti. Questo avrà, ovviamente, vantaggi per i consumatori.
Le norme sulle Assicuarzioni sono l’ennesima prova di come si fanno le leggi a favore solo dei pochi noti a danno del cittadino comune. Da una parte si da molto poco al cittadino – con sconti che incidono pesantemente sulla privacy e sulla liberta scelta – e dall’altro si toglie tantissimo riducendo vergognosamente i risarcimenti per i danni fisici, eliminando il danno morale, ritoccando al ribasso le pur vergognose tabelle, ed inserendo norme come quelle sui testimoni assolutamente indegne di un paese civile.
Che sia un regalo alle lobby è così evidente che lo vedrebbe anche Steve Wonder. Che una delle maggiori compagnie assicurative italiane fluttui nell’area PD conferma qualora ce ne fosse stato bisogno la meschinità di certe norme ….