18
Giu
2018

Concessioni demaniali marittime: la Corte Costituzionale boccia nuovamente le Regioni—di Francesco Bruno

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Francesco Bruno.

Con l’avvicinarsi della stagione balneare, tiene regolarmente banco l’annosa questione relativa alle concessioni demaniali marittime, di cui ci siamo occupati – in maniera più esaustiva – in un briefing pubblicato da IBL poco più di un anno fa.

Mentre la politica non riesce a risolvere la questione pluriennale (il disegno di legge delega di riordino è subito naufragato dopo l’approvazione alla Camera), la materia continua ad impegnare notevolmente la Corte Costituzionale, questa volta alle prese con una Legge della Regione Abruzzo, impugnata dal precedente Governo.

Si tratta della Legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30, della quale il Governo Gentiloni ha impugnato l’Articolo 3, comma 3, il quale recita: «Nell’esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118/2018 ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale del citato comma, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Il ragionamento giuridico della Consulta si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale (sempre più nutrita). Nonostante la legislazione nazionale abbia conferito delle competenze alle Regioni e agli Enti locali, scrive la Corte che «(…) i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (…)».

Ovviamente, lasciando ai Comuni la possibilità di garantire le concessioni rilasciate entro il 2009, si minerebbe la tutela della concorrenza e della parità di trattamento dei nuovi aspiranti concessionari. E la tutela della concorrenza rientra nelle materie di competenza statale esclusiva.

Ma i ricorsi continuano a proliferare. A gennaio 2018 il Governo ne ha depositato un altro, contro parte di una legge della Regione Liguria che prevede, all’articolo 2 comma 2, che «Alle concessioni di beni demaniali marittimi  con  finalità turistico  ricreative,  ad  uso  pesca,  acquacoltura   e   attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelle  destinate  a approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati  alla  nautica  da  diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l’estensione della durata  della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

E al comma 4 si prevede che «La durata della nuova concessione demaniale marittima (…) non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni».  

Non è difficile prevedere che anche in questo caso la Corte si pronuncerà per l’illegittimità costituzionale dei suddetti commi, ma non si può proseguire in tal senso. Già nella passata legislatura si sarebbe dovuto intervenire, ma è mancato il coraggio politico di farlo.

Gli Enti locali sono grossomodo schierati con le associazioni degli stabilimenti balneari e la nuova maggioranza politica ha sempre fatto registrare una posizione ostile nei confronti della cosiddetta Direttiva Bolkestein. Nel Contratto di Governo, su cui si basa l’attuale maggioranza politica, si legge – nel capitolo dedicato all’Unione europa – «Ci impegneremo infine nel superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali derivanti dalla direttiva Bolkenstein».

A facilitargli il compito potrebbero essere state le parole di Frits Bolkestein in persona, secondo il quale la Direttiva che porta il suo nome non dovrebbe applicarsi alle concessioni balneari, che sarebbero “beni e non servizi. Queste parole hanno portato l’Europarlamentare leghista Angelo Ciocca a formulare un’interrogazione alla Commissione europea, con il quesito «Può riferire in modo inequivocabile se la direttiva Bolkestein è applicabile o meno alle concessioni balneari?»

L’attuale clima politico potrebbe produrre un riordino normativo – con legge statale – avente l’obiettivo di cristallizzare le concessioni attualmente vigenti, con il rischio di una riapertura di una procedura d’infrazione europea (che di questi tempi verrebbe accolta come una medaglia al merito).

Un modo di procedere che farà piacere alle associazioni di categoria, ma che continuerà a procrastinare un equivoco curioso, già espresso nel precedente lavoro succitato: «(…) si rivendica in via di principio una nozione pubblicistica delle spiagge e del loro uso, ma nella realtà si consente un meccanismo che ricorda molto più quello della locazione commerciale o – vista la durata richiesta degli operatori – dell’usufrutto».

Un equivoco che allontana ulteriormente il settore dai principi della libera concorrenza, a discapito degli interessi delle imprese (sia dei nuovi aspiranti concessionari sia degli attuali, che potrebbero puntare ad un allargamento delle loro attività), del territorio e dei turisti balneari. 

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