27
Ago
2020

CDP: la nuova multitasking dello “Stato imprenditore”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Gabriele Iuvinale

Cassa Depositi e Prestiti amplia i propri orizzonti. Il DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, attribuisce, infatti, a CDP nuove ed importanti competenze.

L’articolo 27 del citato DL, infatti, consente a CDP di costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati “beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

La finalità, si legge nella norma, è di “attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″. Tuttavia, prima di entrare nel dettaglio della disposizione normativa in esame, è bene capire brevemente cosa è CDP.

CDP è una società per azioni a controllo pubblico statale. E’ stata trasformata in S.p.A. dal D.L. n. 269/2003 (articolo 5). Analoghe società a partecipazione pubblica si trovano anche in altri Stati europei.

Attualmente il capitale sociale è di circa 4 miliardi di euro. Il MEF detiene l’82,77% del capitale, mentre il 15,9% è posseduto da un gruppo di Fondazioni di origine bancaria ed il restante 1,3% è costituito da azioni proprie. (Qui il prospetto aggiornato delle partecipazioni azionarie in CDP).

E’ importante ricordare che CDP NON è ricompresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei parametri di finanza pubblica rilevanti in sede europea. Vale a dire che non rientra nel perimetro del debito pubblico italiano secondo EUROSTAT.

Da un punto di vista organizzativo, CDP ha una CdA composto da nove membri, mentre per l’amministrazione della cd. gestione separata, esso è integrato da rappresentanti del MEF e delle autonomie territoriali.

Quanto ai controlli esterni, CDP S.p.A. è soggetta a vigilanza di Banca Italia. A CDP si applicano, infatti, le disposizioni del Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993) previste per gli intermediari finanziari, tenuto conto delle caratteristiche di soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata (articolo 5, comma 6, D.L. n. 269).

CDP è, inoltre, soggetta al controllo della Corte dei Conti e, per la gestione separata, alla Commissione parlamentare di vigilanza prevista dall’articolo 3 del Regio Decreto n. 453 del 1913.

Il MEF, infine, sulla base di apposita relazione presentata da CDP, deve riferire annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla società (articolo 5, comma 16, D.L. n. 269/2003).

Riguardo i dati economici, nel 2018 l’utile netto consolidato di CDP si è attestato a 4,3 mld rispetto ai 4,5 mld nel 2017 (-2,9 per cento), mentre si è registrato un andamento positivo per il totale dell’attivo, 425,1 mld, in crescita dell’1,3% rispetto all’esercizio precedente.

La solidità patrimoniale è passata da 35,9 mld nel 2017, a 36,7 mld nel 2018 (+2,3 per cento). Le partecipazioni, pari a 30 mld, eccedono il patrimonio netto pari a 25 mld. Con riferimento al PASSIVO, la raccolta complessiva risulta pari a 342,6 miliardi di euro (+0,6 per cento), di cui 258 mld da buoni fruttiferi e libretti postali (+2,1 per cento) e i rimanenti 84,6 mld prevalentemente da banche ed emissioni obbligazionarie.

Le risorse che CDP impiega per lo svolgimento della propria attività sono ripartite in due distinte aree. La prima è organizzata come gestione separata (articolo 5, comma 8 del D.L. n. 259 del 2003) ed utilizza come provvista prevalente il risparmio postale garantito dallo Stato, ovvero la raccolta che avviene attraverso i libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali, ed è assistita da garanzia dello Stato.

Dal 2008, le possibilità di utilizzo delle risorse in gestione separata sono state AMPLIATE: oltre agli investimenti pubblici sono state estese a programmi di sostegno dell’economia (finanziamenti, equity, garanzie, consulenze, partecipazioni societarie, progetti strategici, ecc.).

La seconda area (gestione ordinaria) utilizza come provvista la liquidità proveniente da emissioni di titoli e operazioni di raccolta ad hoc, non assistite da garanzia dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione di CDP ha approvato all’unanimità il Piano industriale 2019-2021 che rende disponibili risorse per circa 200 miliardi di euro in tre anni (qui).

Come sopra anticipato, con il nuovo art. 27 del DL 34/2020 le attività di CDP si arricchiscono di nuove “funzionalità”. CDP potrà ora intervenire, in veste di vero e proprio imprenditore, per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano secondo le priorità definite nel PNR (qui). Ciò avverrà, come detto, attraverso un patrimonio destinato, a cui saranno apportati beni e rapporti giuridici dal MEF.

All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP, a valere sul patrimonio destinato e in favore del MEF, di strumenti finanziari di partecipazione.

Di conseguenza, il patrimonio destinato opererà nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ovvero a condizioni di mercato (CDP è, infatti, considerata market unit).

In via preferenziale, il patrimonio destinato potrà effettuare gli interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

La norma prevede, inoltre, che per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.

Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la GARANZIE DI ULTIMA ISTANZA DELLO STATO. La garanzia dello Stato può essere altresì CONCESSA IN FAVORE DEI PORTATORI DEI TITOLI EMESSI PER FINANZIARE IL PATRIMONIO DESTINATO, a specifiche condizioni.

In sede di conversione del DL in commento, è stato rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento, cui devono essere sottoposti gli schemi di decreti attuativi delle norme in esame e a cui deve essere inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni introdotte dalle norme in esame.

Il comma 3 dell’art.27 disciplina, poi, la costituzione del patrimonio destinato, effettuata con deliberazione dell’assemblea di CDP che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato.

Si può, quindi, comprendere che al CdA sono stati attribuiti poteri rilevanti.
La norma, infatti, precisa che ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del patrimonio destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l’apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del MEF, viene effettuata con deliberazione del CDA di CDP, integrato dal Ragioniere dello Stato, dal Direttore generale del Tesoro e da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall’UPI, dall’ANCI e nominati con decreto del Ministro del Tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (ovvero dai membri indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197).

E’, inoltre, interessante notare che gli interventi del patrimonio destinato potranno avere ad oggetto medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 27, i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato sono definiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico.

Lo schema di tale provvedimento sarà inviato al Senato e alla Camera per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto potrà essere comunque adottato.

Attenzione però!
Per quanto concerne gli interventi effettuabili, le norme in esame NON FORNISCONO un elenco esaustivo e specifico delle operazioni che possono essere fatte attraverso il patrimonio destinato. Come detto, si chiarisce solo che in via preferenziale il patrimonio destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nella individuazione degli interventi il decreto tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità ambientali (di cui al comma 86 della legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 2019) alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Sempre il comma 5 aggiunge, inoltre, che “possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività”. Proprio quest’ultima disposizione è particolarmente importante perché amplia, e di molto, la portata degli interventi originariamente effettuabili da CDP ai sensi dello statuto societario, in particolare quelli previsti dall’art. 4 lett. d) vale a dire “l’assunzione, anche indiretta, di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale – che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività – che possiedono i requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5, comma 8 bis, del decreto legge”.

Infine, i notevoli poteri attribuiti al CdA si rinvengono anche nel comma 14 ove è disposto che il patrimonio destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione e la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Una potenza di fuoco enorme se si considera anche che il comma 17 ha autorizzato solo per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato nel limite massimo di 44 mld di euro che saranno appositamente emessi; titoli che non concorreranno a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.

Un deciso ampliamento delle attività che rende CDP, ora più che mai, multitasking, un vero e proprio braccio operativo dello “Stato imprenditore”, con ampi margini di discrezionalità nei settori più propriamente strategici, quali sono quello economico e quello produttivo.

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