Calmierare i prezzi delle mascherine: un’ordinanza inopportuna e illegittima?
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato l’avvio della nuova fase di contrasto all’emergenza da coronavirus. Tra le misure di questa cosiddetta fase “due” (che assomiglia, in verità, a una fase “uno” meglio organizzata), è stata annunciata anche quella di un calmiere dei prezzi di vendita al consumo delle mascherine facciali. Con ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, questo proposito è stato concretizzato, stabilendo che il prezzo finale delle mascherine chirurgiche non potrà essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’IVA. Questa scelta decisione può essere criticata tanto per un profilo sostanziale (economico), quanto per uno formale (giuridico).
Partiamo da quello giuridico-formale. Nell’ordinanza, Arcuri richiama espressamente l’art. 122 del decreto legge n. 18/2020, che ha istituto la figura del Commissario straordinario e disciplinato le sue competenze. Ma proprio quella norma (che è anche abbastanza dettagliata) non sembra giustificare in alcun modo l’esercizio di questo “straordinario” potere. Non torna utile, infatti, la previsione che «al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla»: è palese, infatti, che intervenire a valle nella determinazione dei prezzi non può essere fatto rientrare né nell’attività di organizzazione, né in quella di acquisizione, né in quella di sostegno della produzione! Né sembra potersi invocare la successiva previsione che recita «[il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria] programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale». Anche qui, in tutta evidenza, il legislatore sta facendo riferimento a una attività per così dire “propedeutica” alla vendita: e se si pensasse di far leva sul linguaggio vago (al contempo decontestualizzandolo) della «programmazione» e «organizzazione» di «ogni attività connessa», provando a farvi rientrare quella di fissazione dei prezzi al dettaglio delle mascherine, si finirebbe per violare la necessaria tassatività e precisione imposta dalla riserva di legge ex artt. 23 e 41 co. 3 Cost. (confermati dall’art. 1339 cod. civ., a norma del quale sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge!).
L’ordinanza con cui il Commissario ha avocato a sé un enorme potere presenta, dunque, profili di preoccupante illegittimità: non avendo base normativa in una legge o in un atto avente forza di legge, rischia di essere un altro atto amministrativo che comprime indebitamente le libertà fondamentali dell’individuo. In altre parole, potremmo essere nuovamente essere di fronte a un deficit di legalità e all’ennesimo caso in cui l’emergenza sanitaria diventa anche emergenza del diritto. La critica giuridico-formale fa il paio con quella economico-sostanziale. In verità, non è necessario spendere molte parole sull’inopportunità di fissare autoritativamente i prezzi per segnalare l’effetto controproducente di contrazione dell’offerta che questo probabilmente determinerà: del resto, già Manzoni – criticando un altrettanto inopportuno e dannoso calmiere, quello sul prezzo del pane durante la carestia milanese – aveva osservato che adottare questo genere di provvedimenti equivale a fare «come una donna stata giovine, che pensasse di ringiovanire, alterando la sua fede di battesimo» (I promessi sposi, cap. XII).
Manzoni perfetto sull’argomento.
Ma nelle scuole pubbliche evidentemente insegnano a non capirlo: l’analfabetismo funzionale è un obiettivo voluto e raggiunto, non un incidente.
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Caro IBL, oggi ha parlato, dopo Cassese, anche la Cartabia, dicendo che la costituzione non prevede, per scelta consapevole, un diritto speciale per tempi eccezionali.
Questo significa che tutto quanto viene fatto è illegale ed eversivo, e bisogna trarne le conseguenze per ripristinare subito l’ordinamento democratico e costituzionale, ed assicurare i colpevoli alla giustizia.
Intanto cominciate a rendervi conto che questo scempio viene, in primis, non da coloro per cui avete fatto in passato tanto gli scandalizzati, ma proprio dai loro oppositori, a cominciare dai falsi scienziati arroganti e dalle loro sponde politiche.
Così oggi abbiamo, tra gli altri, gli Arcuri che parlano di “liberisti da divano col cocktail in mano”.
Sponde politiche che costituiscono oggi l’asse portante di questo governo, dopo aver parlato a sproposito per anni di “rispetto della costituzione”, di “libertà di espressione” (ed oggi censurano), e quant’altro.