11
Feb
2012

Autorità energia: chi porta l’acqua al suo mulino?

La regolazione, per essere efficace, deve essere indipendente.Sia nel paper scritto con Carlo Stagnaro che in un precedente articolo sul Chicago blog, è stata elogiata la legge 214/11 che prevede di delegare le competenze sul servizio idrico all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Quest’ultima, infatti, ha dimostrato negli anni di essere un soggetto pienamente autonomo e fortemente competente: date le similitudini tra i segmenti regolati del mercato elettrico e del gas e quello idrico, è probabile che essa saprà sviluppare e trasferire l’esperienza acquisita anche a questo settore, senza che sia necessario creare una nuova autorità. Tale provvedimento non può che essere valutato positivamente anche per il valore simbolico, dal momento che interviene su una “storia” passata incerta: incerta perché le competenze in materia idrica sono state trasferite dalla Conviri all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, entrambe però dipendenti dal Ministero dell’Ambiente e, quindi, senza il requisito di indipendenza e terzietà fondamentali per assicurare una regolazione credibile, soprattutto quando si trova a confrontarsi con gestori che sono per la maggior anch’essi pubblici; incerta perché non era garantita quella sicurezza normativa fondamentale per le scelte di lungo periodo. L’Agenzia, addirittura, non si è mai insediata. Fornire un quadro normativo più stabile e assicurare un sistema più trasparente, quindi, non può che indurre un miglioramento nel settore.

Ciò che sarebbe però opportuno chiarire riguarda il modo in cui l’Autorità potrà concretamente fare fronte alle nuove competenze. Come si è scritto nel paper “Raddrizzare il legno storto del decreto liberalizzazioni”:

“Va detto che, ai fini della credibilità dell’azione regolatoria, è fondamentale che i poteri sull’acqua siano investiti (come in effetti sancisce il decreto in via di conversione) dalle caratteristiche di autonomia e indipendenza definite dalla legge istitutiva dell’Autorità. Sarebbe utile, in questo senso, allargare le maglie per consentire, laddove necessario, l’assunzione di nuove risorse umane con competenze settoriali. Nella misura in cui l’Aeeg è in grado di autofinanziarsi (per esempio imponendo ai gestori idrici una fee simile a quella gravante sugli operatori energetici) essa deve essere lasciata libera di organizzarsi.”

Fin dal 1995, con la legge 481 con cui si istituiva l’Autorità, il numero massimo di dipendenti era fissato dalla legge. A fronte, però, dei nuovi compiti regolatori che le vengono affidati, è lecito chiedersi se non sarà necessario  nuovo personale competente in materia. Del resto, la  normativa prevede che l’Autorità sia indipendente nelle sue scelte fino a che non pesi sulla finanza pubblica: questo è un rischio che l’Aeeg non corre, dal momento che si autofinanzia grazie al contributo dei soggetti regolati. Allo stesso modo, se avrà bisogno di più organico, si potrà prevedere un versamento da parte dei gestori del servizio idrico, proprio come fanno agli attori sul mercato elettrico e del gas.

La legge 214 mette davvero le basi per l’auspicata quanto necessaria riforma e rinnovamento del servizio idrico – dal momento che senza un’autorità di regolazione indipendente non si può aprire in modo efficace il settore alla concorrenza – ma perché ciò possa avvenire bisogna assicurare all’autorità la flessibilità di cui ha goduto fino ad oggi. Se i limiti all’assunzione del personale potevano avere un senso, questo era vero solo nella misura in cui l’Aeeg si occupava esclusivamente di energia elettrica e gas. Già l’attribuzione all’Aeeg delle funzioni di sorveglianza sul divieto di traslazione della Robin Tax hanno parzialmenre compromesso questo equilibrio. Comunque senza dimenticare che il numero limite era stato fissato nel 1995 e, quindi, dopo diciassette anni potrebbe essere opportuno rivedere tali parametri, soprattutto quando deve acquisire nuove competenze. Del resto, una volta stabilito l’obbligo – questo indubbiamente auspicabile – di autofinanziamento, che senso avrebbe mettere limitazioni sull’acquisizione di fattori produttivi anche se fonti di maggiori costi? L’importante è che sia garantito che questi ultimi siano coperti e che il regolatore sia pienamente accountable. Se l’Autorità è in grado di farlo, allora possono e devono esserle assicurate la libertà e la flessibilità di cui necessita per far fronte a cambiamenti normativi e a nuove esigenze gestionali.

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