18
Set
2011

Art. 41 Cost: la proposta dell’Istituto Bruno Leoni

L’articolo 41 della Costituzione relativo alla libertà di iniziativa economica privata è stato generoso nei confronti delle più svariate interpretazioni.

Frutto, come noto, di un significativo compromesso,  era chiaro agli stessi costituenti che poteva essere la promessa di un sistema di libero mercato o la sua definitiva limitazione sotto un regime economico dirigista e interventista.

Gli ultimi governi, pur se con enfasi differenti, anche sotto l’impulso europeo hanno tendenzialmente dichiarato di voler concedere una maggiore fiducia al mercato e di voler imprimere una svolta più liberale alle attività economiche; e non potrebbe forse essere altrimenti, visto che l’esperienza repubblicana ci ha consegnato più i fallimenti dello Stato che quelli del mercato, a cominciare dall’emergenza del debito e della spesa pubblici.Occorre dunque prima di tutto chiedersi se il disegno costituzionale ora in esame in Parlamento, nonché le altre proposte di iniziativa parlamentare, cambieranno sul serio le regole della Costituzione economica, fino al punto da modificare l’interpretazione giudiziaria e l’approccio della Corte costituzionale in materia.
Tanto il disegno di legge, che avevamo già analizzato nella prima formulazione  anche su chicago-blog, quanto le altre proposte non sembrano aggiungere nessuna nuova regola prescrittiva alla Costituzione, né tantomeno togliere quelle occasioni di intervento pubblico o di compressione all’intrapresa economica che si dichiara di voler limitare, cosicché, in una teorica prova di forza, probabilmente la Corte costituzionale non potrebbe cambiare significativamente la propria giurisprudenza.

A ben vedere, qualsiasi criterio venga costituzionalizzato per consentire l’intervento pubblico nell’economia rischia di essere interpretato, per quanto stringente, in maniera estensiva, fino a minacciare la libertà di concorrenza. Occorre dunque introdurre una regola al negativo, che vieti allo Stato di essere imprenditore quando esistono già degli operatori economici privati in grado di soddisfare le medesime esigenze, e con la medesima, se non superiore, capacità di soddisfacimento dei consociati.

Solo una regola del genere, che faccia dell’iniziativa economica pubblica una scelta sussidiaria rispetto a quella privata, è in grado di essere cogente per le politiche economiche e chiara per l’interpretazione giurisprudenziale, dicendo in modo cristallino ciò che finora è stato sfocato, ovverosia quando lo Stato deve intervenire, e quando – specularmente – il mercato è considerato dinamicamente efficiente.
La costituzionalizzazione di questo principio avrebbe le seguenti positività:

  1. sarebbe veramente innovativa e prescrittiva, rispetto alle altre formulazioni finora proposte, le quali o hanno un valore meramente programmatico, o ripetono quanto già emerge dal dettato costituzionale.
  2. dal punto di vista del drafting, avrebbe un tono costituzionale, mentre ci stiamo abituando a leggere proposte che appartengono più al linguaggio delle leggi ordinarie, se non dei regolamenti.
  3. darebbe certezza agli operatori economici, perché eviterebbe la scrittura di clausole aperte la cui interpretazione resta alla mercé della classe politica e dei giudici.
  4. da ultimo, ma non per importanza, darebbe un chiaro segnale di fiducia verso il mercato, senza tuttavia compromettere la solidarietà economica e sociale, fondante il nostro ordinamento, poiché consentirebbe l’intervento pubblico al fine di garantire, come si dice oggi, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Gli enti pubblici potrebbero infatti entrare nelle dinamiche economiche solo se i privati, dal basso, non fossero in grado di agire con efficacia e efficienza (come potrebbe accadere, primariamente, in caso di servizi pubblici essenziali). Il loro intervento dovrebbe essere consentito solo dopo che, naturalmente, ne venga accertata la necessità sulla base di modalità e criteri previsti dal legislatore. Ciò implica che l’intervento pubblico non possa essere retroattivo e debba essere sottoposto a una riserva rinforzata di legge, sempre al fine di dare certezza al mercato.

All’ingresso di questo principio costituzionale dovrebbero accompagnarsi anche alcune abrogazioni: il secondo comma dell’art. 41 – secondo cui l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità – dovrebbe essere eliminato non perché questi valori non siano degni della più alta considerazione, quanto piuttosto perché essi farebbero comunque da contraltare alla libertà di intrapresa. La Costituzione è già di per sé un sistema di bilanciamento tra interessi e diritti di pari livello, e non occorre dunque ripetere quanto già essa prescrive.

Anche il comma terzo dell’art. 41 andrebbe abrogato: la pianificazione e la programmazione economica sembrano aver ormai concluso, sempre che l’abbiano davvero avviato, il loro corso storico, e sarebbe incoerente proprio con il principio di sussidiarietà un ritorno a un passato, mai invero completamente attuato, di programmazione economica.  Gli esegeti e gli storici della Costituzione, non a caso, hanno più volte affermato che l’abrogazione di questo comma sarebbe inutile poiché esso non ha comunque trovato una effettiva applicazione. Se così fosse, dunque, perché mantenerlo? Non sarebbe invece più opportuno, anche ai fini della certezza delle regole giuridiche, eliminarlo?

Ciò che invece ha consentito ampiamente allo Stato di vestire i panni dell’imprenditore è stato l’art. 43 sulla riserva originaria o il trasferimento di imprese e categorie di imprese in mano pubblica. Si propone dunque che anch’esso sia abrogato. Se lo Stato o gli altri enti pubblici, compresi quelli territoriali, dovessero intervenire per garantire la fruizione di beni e servizi a utenti che altrimenti non potrebbero goderne, la nuova formulazione dell’art. 41 qui proposta sarebbe sufficiente a dare copertura costituzionale a tale scelta.

Ecco dunque come dovrebbero essere riscritti gli articoli 41 e 43 della Costituzione.

Art. 41

Testo proposto Testo vigente
L’iniziativa economica privata è libera. L’iniziativa economica privata è libera.
Lo Stato e gli enti pubblici non possono intervenire se non con norme che dispongano solo per il futuro. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

 

La legge stabilisce le modalità e i limiti di intervento per garantire, in caso di necessità, la fornitura dei servizi di interesse pubblico. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica o privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 43

Testo proposto Testo vigente
L’iniziativa economica pubblica non può svolgersi in concorrenza con quella privata. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

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13 Responses

  1. Traversi L.

    Molto bello. Ma ogni tanto penso alle percentuali dei sì e dei no agli ultimi referendum…

    Siamo sinceri, la classe politica e una parte (maggioritaria?) di opinione pubblica è addirittura contraria all’iniziativa privata, vorrebbe che non esistessero PMI e desidererebbe che tutti fossero lavoratori dipendenti di una grande azienda che si siede periodicamente ad un tavolo di concertazione come “parte sociale” e che si fa coordinare dalla politica.
    Gli stessi di cui sopra sono convinti che tutto tenda al monopolio se lasciato in mano all’iniziativa privata.

    Nell’Italia di oggi, queste proposte di modifica alla costituzione non entreranno mai nemmeno nel dibattito politico da bar.

  2. Per me sarebbe già un passo avanti che l’art. 67 fosse cambiato. Per l’attuale Costituzione, un parlamentare agisce “sanza vincolo di mandato”. In altre parole, eleggiamo qualcuno con un programma elettorale e membro di un certo partito. Poi nel corso della legislatura costui potrebbe cambiare schieramento (voltagabbana) ma per me, se non si trova d’accordo dovrebbe dimettersi, perché non in grado di mantenere le promesse fatte ai suoi elettori!

  3. Paolo

    @traversi: la gente ha questa idea perchè tutte le volte che in Italia si è privatizzata una società pubblica, ci si è “dimenticati” di liberalizzare il relativo mercato. Senza contare che, con la scusa di garantire l’Italianità, si è pensato bene di svendere le aziende pubbliche ad un “prezzo amico” al capitalista senza capitali di turmo, facendo altresì in modo che fosse lo stato ad accollarsi tutti gli oneri. Ecco perchè gli Italiani, anche quelli non ideologicamente contrari, diffidano delle privatizzazioni!

  4. ivano

    unica soluzione con questa classe politica è una Cobaltoterapia economica.
    Sterilizzare tutto e ripartire da zero

  5. luciano pontiroli

    Gentile dott. Sileoni,
    il secondo comma dell’art. 41 da Lei proposto mi sembra spurio: per limitare l’intervento pubblico si ricorre al principio dell’irretroattività della legge, che sarebbe costituzionalizzato in via generale in una sede non appropriata.
    Per altro verso, non mi sembra che l’abrogazione del secondo comma vigente possa giovare granché: i principi – o valori – posti come limite all’iniziativa privata hanno rilevanza costituzionale, e in ogni caso sarebbero presi in considerazione dal giudice che debba valutare se il comportamento di un’impresa li lede e debba essere perciò represso (dato che indubbiamente prevarrebbero sull’iniziativa privata). Allora sarebbe meglio lasciare nella Carta il testo attuale, che funzionerebbe quale segnale dell’equilibrio tra valori costituzionali in caso di conflitto, prevenendo magari soluzioni più estreme.

  6. stefano nespor

    ho molti dubbi su tutto ma in particolare sull’art.43 che pone un principio costituzionale incerto e sostanzialmente inapplicabile. Che cosa vuol dire “in contrasto”: vuol dire che tende a impedire l’iniziativa privata? Oppure che si pone in concorrenza? IL contrasto sarebbe poi a livello astratto, nelle norme, o nei fatti? Infine, nell’ampio palcoscenico degli interessi economici, tra loro contrastanti (interesse allo sviluppo industriale e interesse allo sviluppo turistico, per esempio, o sviluppo urbanistico e tutela dell’agricoltura) c’è sempre qualcosa in contrasto con qualcos’altro.

  7. Armadillo

    @Traversi L.

    Concordo pienamente con la sua analisi. Non sono in grado di entrare, come invece fa qualcuno, nella discussione tecnica di come andrebbe riscritta la carta costituzionale. Vorrei fare notare come a mio avviso la disquisizione tecnica-giuridica sia sopravvalutata. Se partecipiamo alle discussioni di questo blog per dire, anzi in qualche modo direi per testimoniare di come la presenza dello Stato ci risulti soffocante e che questa stessa presenza sia motivo di inefficienza, allora possiamo immaginare che una nuova norma, anche di valore costituzionale,anche ben scritta, anche in pieno spirito liberale, non farebbe altro che risultare ugualmente inefficiente ed inadeguata ad indicare una via che non si può imporre ma che deve maturare nelle coscienze. In primis del così detto “popolo”. I politici ricercano il consenso e solo quello, per cui si adeguerebbero di conseguenza. Cordiali saluti.

  8. Armadillo

    @Paolo

    Gentile Paolo, credo ci sia molto di vero in quel che ha scritto. La diffidenza nelle liberalizzazioni nasce perchè troppo spesso si è semplicemente privatizzato ma non liberalizzato. Spacciare delle mere privatizzazioni, nel senso che lei ha ben descritto, per liberalizzazione del mercato non può far altro che creare confusione e diffidenza.
    Aggiungerei però anche altro. Queste storture, che personalmente definisco puramente criminali, si aggiungono ad un retaggio culturale che attraversa il nostro paese. Certamente alcuni tratti sono presenti in modo predonderante nel Sud del paese, sebbene non siano estranee nemmeno alla gente del Nord. In sintesi mi riferisco al fatto che 40 anni di politica democristiana unita al parallelo pensiero unico socialista/comunista hanno avvelenato l’anima di questo paese. Si è sostituito il concetto di libera iniziativa con quello di sussidiarità per finalità sociale e il cristiano senso di solidarietà è diventato un totem che ha sostituito il principio di responsabilità. Ecco dunque spiegato il risultato, a mio parere nefasto, dei referendum: viviamo in un paese in continuo allarme controrivoluzionario, con il pericolo di vederci tolti diritti acquisiti e privilegi conquistati sulla pelle delle generazioni future, un paese che ha paura di una rivoluzione liberale che ancora non c’è stata. Forse non la vedremo mai.

  9. Luciano Pontiroli

    @stefano nespor
    Caro collega, la proposta di Simona Sileoni parla di concorrenza tra impresa privata e intervento pubblico: questo dovrebbe avere un ruolo meramente suppletivo, mi pare di capire, per cui non si dovrebbe neppure porre il problema di un conflitto tra diversi interessi. Non so quanto questo obiettivo sia realistico.

  10. Luca Barba

    La discussione è anche interessante, PERO’ alquanto accademica.

    quante azioni concrete potrebbero essere intraprese senza bisogno di modifiche costituzionali ?

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